Con decreto 6 ottobre 1989 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e della marina mercantile, in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese, aziende e ditte sottoelencate, di cui all'art. 9, comma 1- bis, del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, e' stata disposta la corresponsione di un'indennita' pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, cosi' come previsto dall'art. 1, del decreto-legge 5 maggio 1989, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1989, n. 247, per un periodo fino a otto mesi decorrenti dal 21 giugno 1989.