Con  decreto  6  ottobre  1989  del  Ministro  del  lavoro e della
previdenza  sociale,  di  concerto  con i Ministri del tesoro e della
marina mercantile, in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese,
aziende  e  ditte sottoelencate, di cui all'art. 9, comma 1- bis, del
decreto-legge   17   dicembre   1986,   n.   873,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, e' stata disposta
la  corresponsione di un'indennita' pari al trattamento straordinario
di  integrazione  salariale,  cosi'  come  previsto  dall'art. 1, del
decreto-legge  5  maggio 1989, n. 164, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  7  luglio 1989, n. 247, per un periodo fino a otto mesi
decorrenti dal 21 giugno 1989.