IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Vista  la  legge  4 ottobre 1986, n. 657, recante delega al Governo
per l'istituzione del servizio di riscossione dei tributi;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988,
n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di  altre
entrate  dello  Stato  e  di  altri  enti  pubblici, emanato ai sensi
dell'art. 1, comma 1, della citata legge n. 657;
  Visto  l'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 43 che prevede l'istituzione presso il  servizio  centrale  di  un
registro delle aziende dei concessionari per ambiti territoriali;
  Vista  la  necessita', prevista dall'art. 11, comma 2, del medesimo
decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  43,  di  indicare  la
documentazione  da  produrre  ai  fini della iscrizione nel registro,
nonche' i termini e le modalita' per la comunicazione, da  parte  dei
concessionari, di ogni variazione attinente alla gestione;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  L'iscrizione  nel  registro  delle  aziende  concessionarie  per  i
soggetti di cui all'art. 31  del  decreto  presidenziale  28  gennaio
1988,  n.  43,  cui  e'  stata  conferita la concessione, purche' non
sussistano le incompatibilita' di cui nei commi 2, 3 e 4 dello stesso
art.  31,  e'  obbligatoria  per  ciascun  conferimento  e,  ai sensi
dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica  28  gennaio
1988,  n.  43,  va  richiesta  a  pena di decadenza nei trenta giorni
successivi alla  comunicazione  del  decreto  di  conferimento  della
concessione.
  Tale  obbligo  permane  anche  quando  il concessionario si avvalga
della facolta' di recedere  dal  rapporto  di  concessione  ai  sensi
dell'art.  18  del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43, ovvero intervengano cambiamenti  di  gestione  ai  sensi
dell'art.  41  del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988,  n.  43,  fino  a  quando  i  concessionari   provvedono   alla
riscossione  delle  entrate con la procedura speciale privilegiata di
cui agli articoli 45 e seguenti  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.