IL MINISTRO
                   DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Vista  la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la
difesa delle piante coltivate  e  dei  prodotti  agrari  dalle  cause
nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;
  Visto  il  regolamento  per  l'applicazione  della  predetta legge,
approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato  con
regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
  Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,  sulla  disciplina
dell'attivita' sementiera,  modificata  da  ultimo  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373;
  Vista  la direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE, del 21 dicembre
1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli
Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e
successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  ministeriale  23  giugno  1989,  pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  181  del  4  agosto
1989,  concernente  le norme fitosanitarie relative all'importazione,
esportazione e transito dei vegetali e prodotti vegetali;
  Vista  la  direttiva del Consiglio n. 66/403/CEE del 14 giugno 1966
relativa alla commercializzazione di patate da seme, modificata dalla
direttiva n. 89/366/CEE;
  Vista la direttiva del Consiglio n. 70/457/CEE del 29 gennaio 1970,
modificata dalla direttiva n. 88/380/CEE;
  Vista  la  decisione  presa  in  sede  CEE il 26 settembre 1989 dal
Comitato fitosanitario permanente  che  ha  approvato  le  deroghe  a
talune disposizioni della direttiva n. 77/93/CEE sopramenzionata, per
l'introduzione in Italia di  tuberi  seme  di  patate  originari  del
Canada;
  Considerato  che  le  misure  fitosanitarie  previste  nel presente
decreto  fanno  escludere   qualsiasi   rischio   fitosanitario   per
l'introduzione  in  Italia  del  "Corynebacterium  sepedonicum" e del
"potato spindle tuber viroid";
                               Decreta:
                               Art. 1.
  I  tuberi  seme  di  patate  della varieta' Kennebec, originari del
Canada, possono essere introdotti  nel  territorio  della  Repubblica
italiana sino al 31 marzo 1990.