IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119, recante
disposizioni per  la  formazione  del  bilancio  dello  Stato  (legge
finanziaria  1981),  come risulta modificato dall'art. 19 della legge
22 dicembre 1984, n. 887 (legge  finanziaria  1985),  in  virtu'  del
quale  il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni
di  indebitamento  nel  limite  annualmente  risultante  nel   quadro
generale  riassuntivo  del  bilancio  di competenza, anche attraverso
l'emissione di titoli denominati in ECU (European currency unit), con
l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;
  Vista la legge 24 dicembre 1988, n. 542, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1989;
  Visto  l'art.  1  della  legge  24  dicembre  1988,  n.  541 (legge
finanziaria 1989), concernente il  livello  massimo  del  ricorso  al
mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n.
468;
  Visto  il  decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  17  novembre  1986,  n.  759,   recante
modifiche  al  regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli
interessi e altri proventi delle obbligazioni e  dei  titoli  di  cui
all'art.  31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601;
  Ritenuto  opportuno,  per il reperimento dei fondi da destinarsi, a
norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
a   copertura   delle   spese  iscritte  in  bilancio,  procedere  ad
un'emissione di certificati di credito del Tesoro denominati in ECU;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n. 119, e  successive  modificazioni,  e'  disposta  un'emissione  di
certificati   di  credito  del  Tesoro  italiano  denominati  in  ECU
(certificati del Tesoro in Euroscudi), di  seguito  indicati  come  i
"certificati"  al  tasso  d'interesse  del 10,70% annuo lordo, per un
importo in valore nominale di 1.000 milioni di ECU. Il prestito ha la
durata di cinque anni con inizio il 22 novembre 1989 e scadenza il 22
novembre 1994.