La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
1.  Il  Presidente  della  Repubblica  e' autorizzato ad aderire alla
convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo,
con annesso, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979.