IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di assicurare il
regolare  funzionamento dell'Enea mediante l'immediata erogazione dei
mezzi  finanziari indispensabili allo svolgimento, nel corrente anno,
dei  programmi  previsti dal piano energetico nazionale approvato dal
Consiglio  dei  Ministri nella riunione del 10 agosto 1988, in attesa
della   conseguente   riformulazione   dei   programmi  di  attivita'
dell'Ente;
  Considerata  la  necessita'  di incrementare le attivita' dell'Enea
nei  settori  delle  fonti  rinnovabili e risparmio energetico, della
protezione  ambientale,  della  fusione  nucleare  e dell'innovazione
tecnologica,  nonche'  di  proseguire  la  riconversione  verso  tali
settori  delle  attivita'  programmatiche dell'Ente nell'ambito dello
sviluppo   e  della  promozione  industriale  dei  reattori  nucleari
provati, dei reattori veloci e del ciclo del combustibile;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 aprile 1989;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro   dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato,  di
concerto   con   i  Ministri  del  bilancio  e  della  programmazione
economica,  del tesoro e per il coordinamento delle iniziative per la
ricerca scientifica e tecnologica;
                              E M A N A
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
  1.  Per consentire di far fronte agli oneri connessi all'esecuzione
delle  indicazioni  programmatiche  contenute  nel  piano  energetico
nazionale  approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 10
agosto 1988, e' assegnato all'Enea un contributo di lire 700 miliardi
per l'anno 1989.
  2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  comma 1 si provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto al
capitolo  9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.
  3.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.