La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. E' istituito il ruolo speciale degli ufficiali della Guardia di finanza, i cui organici sono stabiliti in conformita' alla tabella 1 allegata alla presente legge. 2. Gli ufficiali del ruolo speciale sono impiegati nei servizi aereo e navale della Guardia di finanza. In caso di perdita della specializzazione o per motivate esigenze di servizio possono essere impiegati in compiti addestrativi, operativi e logistici attinenti ai citati servizi.
N O T E AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.