IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di razionalizzare i flussi di cassa della Tesoreria statale, nonche' di ridurre le spese per l'acquisto di beni e servizi delle amministrazioni centrali ed aziende autonome dello Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 maggio 1989; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica; E M A N A il seguente decreto: Art. 1. 1. I tesorieri delle regioni e delle unita' sanitarie locali sono autorizzati a concedere, anche in deroga alle loro norme statutarie, anticipazioni straordinarie di cassa entro il limite dell'importo della spesa sanitaria relativa agli anni 1985 e 1986, finanziabile con operazioni di mutuo con la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 456, al netto delle somme gia' erogate dalla Cassa depositi e prestiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. L'anticipazione e' attivata da ogni singolo tesoriere per l'importo all'uopo comunicato dalla regione al proprio tesoriere ed a quelli delle unita' sanitarie locali. L'ammontare complessivo delle anticipazioni non potra' superare l'importo autorizzato dal Ministero del tesoro per ogni singola regione. Fino al 31 dicembre 1989 alle anticipazioni si applicano le condizioni previste dalle rispettive convenzioni di tesoreria, con onere a carico del bilancio dello Stato. 3. Le anticipazioni sono versate a cura dei tesorieri, in unica soluzione, sul conto corrente generale infruttifero che ciascuna regione intrattiene con la Tesoreria centrale dello Stato e, per quanto riguarda le unita' sanitarie locali, nelle rispettive contabilita' speciali infruttifere aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. 4. Il Ministro del tesoro concede le autorizzazioni di cui al comma 2 sulla base delle domande di mutuo prodotte dalle regioni ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 6, del decreto-legge di cui al comma 1 e dell'articolo 2 del decreto-legge 30 novembre 1988, n. 514, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 23. 5. L'esposizione debitoria delle regioni e delle unita' sanitarie locali, nei confronti dei rispettivi tesorieri, in relazione alle anticipazioni concesse, e' assunta a carico del bilancio dello Stato ed e' regolata, entro il limite di lire 3.000 miliardi, mediante rilascio ai tesorieri di titoli di Stato aventi valuta 1 gennaio 1990 e al tasso di interesse nonche' alle condizioni di emissione pari a quelli vigenti sul mercato, per titoli corrispondenti, alla data stessa.