IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  modificare
l'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto, di  confermare
le agevolazioni tributarie per i  comuni  delle  zone  colpite  dalle
eccezionali avversita' atmosferiche dei  mesi  di  luglio  ed  agosto
1987,  di  prorogare  il  termine  per  gli   adempimenti   ai   fini
dell'imposta sul valore aggiunto a  carico  di  taluni  enti  locali,
nonche' di modificare l'aliquota  dell'imposta  di  consumo  sul  gas
metano usato come combustibile; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 26 maggio 1989; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri  del  tesoro,  del
bilancio e  della  programmazione  economica  e  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato; 
                              E M A N A 
                         il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
  L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella  misura
del  18  per  cento  e'  elevata  al  19  per  cento.  Agli   effetti
dell'articolo 27, quarto comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  26  ottobre   1972,   n.   633,   la   quota   imponibile
corrispondente alla aliquota del 19 per cento si ottiene riducendo il
corrispettivo, comprensivo di imponibile e di imposta, del 15,95  per
cento o, in alternativa, dividendo il corrispettivo stesso per 119  e
moltiplicando il  quoziente  per  100.  L'aliquota  dell'imposta  sul
valore aggiunto da applicare alle cessioni e alle importazioni  degli
organismi utili (insetti e  acari  utili)  per  la  realizzazione  di
tecniche di lotta biologica in agricoltura, e' determinata nel 4  per
cento. 
  2. Le  aliquote  di  base  dell'imposta  di  consumo  sui  tabacchi
lavorati di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,  sono
cosi' modificate: 
    a) sigarette 56,28 per cento; 
    b) sigari e sigaretti naturali 23,28 per cento; 
    c) sigari e sigaretti altri 47,28 per cento; 
    d) tabacco da fumo 55,28 per cento; 
    e) tabacco da masticare 26,28 per cento; 
    f) tabacco da fiuto 26,28 per cento. 
  3. Il comma 36 dell'articolo 8 della legge 11 marzo 1988, n. 67, va
interpretato nel senso che uso  domestico  in  qualunque  fase  della
commercializzazione  si  ha  ogni  qualvolta  vi  sia   cessione   ed
importazione  di  gas  petroliferi  liquefatti  destinati  ad  essere
commercializzati in bombole da dieci e da quindici chilogrammi.