IL GOVERNATORE
  L'art.  7  del  decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, prevede
che  il coordinatore della vigilanza supplementare su enti creditizi,
imprese  di assicurazione e imprese d'investimento appartenenti ad un
conglomerato   finanziario   valuti   i   requisiti   di  adeguatezza
patrimoniale  di quest'ultimo e ne verifichi il calcolo mediante dati
trasmessi    dall'impresa   regolamentata   o   dalla   societa'   di
partecipazione finanziaria mista a capo del conglomerato.
  Le  imprese  capogruppo  dei  conglomerati  finanziari a prevalente
attivita'     bancaria    redigono    il    prospetto    dimostrativo
dell'adeguatezza  patrimoniale  conformemente  allo  schema  ed  alle
modalita'  di  compilazione  disciplinate dal presente provvedimento,
emanato   previa   consultazione  delle  altre  autorita'  competenti
rilevanti e dei conglomerati finanziari.
  I dati riferiti al 31 dicembre di ciascun anno vanno trasmessi alla
Banca d'Italia entro la fine del mese di aprile dell'anno successivo;
pertanto,  i conglomerati bancari identificati sulla base dei dati al
31  dicembre  2006 (1) dovranno inviare le informazioni relative alla
propria situazione al 31 dicembre 2007 entro fine aprile 2008.
  In  sede  di  prima  applicazione, inoltre, gli stessi conglomerati
sottoporranno,  entro  il  31 gennaio 2008, il prospetto dimostrativo
riferito  al  31  dicembre  2006.  La  Banca d'Italia comunichera' le
modalita' di invio direttamente ai soggetti segnalanti.
    Roma, 21 dicembre 2007
                                               Il Governatore: Draghi
  (1)  Cfr.  comunicato  stampa congiunto Banca d'Italia-CONSOB-ISVAP
del 19 settembre 2007;
    http://www.bancaditalia.it/media/comsta/2007/cs__20070919__congl
  finanziari  311206.pdf