IL DIRETTORE GENERALE
                             del Tesoro

  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n.  398,  recante  il  testo  unico  delle disposizioni legislative e
regolamentari  in  materia  di  debito  pubblico,  e, in particolare,
l'art.  3,  ove  si  prevede  che  il  Ministro dell'economia e delle
finanze  e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti
cornice   che  consentano  al  Tesoro,  fra  l'altro,  di  effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme
di  prodotti  e  strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine,
indicandone  l'ammontare  nominale, il tasso di interesse o i criteri
per    la   sua   determinazione,   la   durata,   l'importo   minimo
sottoscrivibile,   il   sistema   di   collocamento   ed  ogni  altra
caratteristica e modalita';
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  112130  del 28 dicembre 2007,
emanato  in  attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i
limiti e le modalita' cui il Dipartimento del tesoro dovra' attenersi
nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo
prevedendo  che  le  operazioni stesse vengano disposte dal direttore
generale  del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione
seconda del Dipartimento medesimo;
  Vista  la  determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale
il  direttore  generale  del  Tesoro  ha  delegato il direttore della
Direzione  seconda  del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e
gli atti relativi alle operazioni suddette;
  Visti,  altresi',  gli  articoli  4  e  11 del ripetuto decreto del
Presidente   della   Repubblica  n.  398  del  2003,  riguardanti  la
dematerializzazione dei titoli di Stato;
  Visto  il  decreto  ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato
adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
  Visto   il  decreto  23  agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  204  del  1° settembre 2000, con cui e' stato affidato
alla  Monte  Titoli  S.p.a.  il  servizio  di gestione accentrata dei
titoli di Stato;
  Visto   il  decreto  ministeriale  n.  43044  del  5  maggio  2004,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111
del  13  maggio  2004,  recante  disposizioni  in caso di ritardo nel
regolamento  delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di
titoli di Stato;
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in
particolare  il  terzo  comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
  Considerato  che  l'importo  delle  emissioni disposte a tutto il 7
gennaio 2008 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia'
effettuati,  a  21.223  milioni  di  euro e tenuto conto dei rimborsi
ancora da effettuare;
  Visto  il  proprio  decreto in data 17 ottobre 2007 con il quale e'
stata  disposta  l'emissione della prima tranche dei buoni del Tesoro
poliennali  5%,  con  godimento  1°  agosto 2007 e scadenza 1° agosto
2039;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre  l'emissione  di  una seconda tranche dei predetti buoni del
Tesoro;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  Ai  sensi  e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente
della  Repubblica  30  dicembre  2003,  n.  398,  nonche' del decreto
ministeriale del 28 dicembre 2007, entrambi citati nelle premesse, e'
disposta  l'emissione  di  una  seconda  tranche  di buoni del Tesoro
poliennali  5%,  con  godimento  1°  agosto 2007 e scadenza 1° agosto
2039, fino all'importo massimo di 2.000 milioni di euro, da destinare
a  sottoscrizioni  in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante
dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.
  I   buoni   sono   emessi  senza  indicazione  di  prezzo  base  di
collocamento  e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale
riferita  al  prezzo;  il  prezzo  di aggiudicazione risultera' dalla
procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10.
  Al  termine  della  procedura  di  assegnazione  di cui ai predetti
articoli  e' disposta automaticamente l'emissione della terza tranche
dei  buoni,  per  un  importo massimo del 10 per cento dell'ammontare
nominale  indicato  al  precedente  primo  comma,  da  assegnare agli
operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalita' di cui ai
successivi articoli 11 e 12.
  Le  richieste  risultate  accolte  sono vincolanti e irrevocabili e
danno    conseguentemente   luogo   all'esecuzione   delle   relative
operazioni.
  I  nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 5%, pagabile in
due semestralita' posticipate, il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni
anno di durata del prestito. La prima semestralita' e' pagabile il 1°
febbraio 2008 e l'ultima il 1° agosto 2039.