IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5, commi 3 e 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il  decreto-legge  31 maggio  2005,  n.  90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152;
  Visto  il  decreto-legge  30 novembre 2005, n. 245, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;
  Viste  le  ordinanze di protezione civile n. 2696 del 1997, n. 2707
del  1997,  n.  2856 del 1997, n. 2881 del 1998, n. 2984 del 1999, n.
3062  del 2000, n. 3095 del 2000, n. 3106 del 2001, n. 3132 del 2001,
n.  3149  del  2001,  n. 3185 del 2002, n. 3220 del 2002, n. 3251 del
2002,  n.  3337  del  13 febbraio 2004, n. 3512 del 2006, n. 3520 del
2006,  n. 3524 del 2006, n. 3527 del 2006, n. 3559 del 2006 e n. 3585
del 24 aprile 2007;
  Considerato  che  in  relazione  al  sopra  menzionato  contesto di
criticita'  sono  venute  meno  le  condizioni richieste dalla citata
legge  n.  225/1992  per la concessione di un'ulteriore proroga dello
stato di emergenza;
  Considerato,  tuttavia,  che  permane  una  diffusa  situazione  di
criticita',  sicche'  occorre  adottare  ogni  iniziativa  utile  per
assicurare,   nella   continuita'   amministrativa,  il  monitoraggio
sull'attuazione   delle   attivita'   poste   in   essere  in  regime
straordinario  ed  il  completamento  degli interventi finalizzati al
definitivo   ritorno   alla  normalita',  anche  in  un  contesto  di
necessaria  prevenzione  da  possibili  situazioni di pericolo per la
pubblica e privata incolumita';
  Vista  la  nota  del  31 ottobre  2007, con la quale il commissario
delegato  per  l'emergenza  ambientale  in  atto nel territorio della
regione   Calabria,   nel   trasmettere   la   relazione   conclusiva
dell'attivita'  commissariale  svolta ai sensi della citata ordinanza
di  protezione  civile  n. 3585/2007, ha evidenziato la necessita' di
procedere all'adozione di un provvedimento finalizzato a disciplinare
le  ulteriori  iniziative  atte  a  consentire  il definitivo rientro
nell'ordinario;
  Considerato  che in relazione al generale contesto di criticita' di
cui   trattasi   le  azioni  commissariali  ad  oggi  adottate  hanno
complessivamente  avviato  alla  definizione  conclusiva, o in via di
completamento,   dell'assetto  a  regime  del  sistema  impiantistico
integrato  di  base  a  servizio  del  territorio  regionale e che le
eventuali criticita' contingenti territorialmente localizzate possono
comunque   essere   fronteggiate   dalle   autorita'   ordinariamente
competenti,  fatte  salve  le eventuali modifiche che potranno essere
apportate al Piano regionale dei rifiuti dalla regione;
  Considerato,  tuttavia, che permane l'esigenza di assicurare, nella
continuita'  amministrativa,  il  completamento  degli  interventi in
atto, il monitoraggio sull'attuazione delle attivita' poste in essere
in  regime  straordinario  per il definitivo superamento del contesto
critico di cui trattasi, per consentire il definitivo avvio del ciclo
di  gestione  dei  rifiuti,  della  depurazione  delle  acque e della
bonifica  dei  siti  inquinati  sull'intero  territorio della regione
Calabria;
  Considerata,   altresi',   l'esigenza   di  garantire  il  corretto
trasferimento   alle   amministrazioni  ed  enti  competenti  in  via
ordinaria  della documentazione amministrativa relativa alla gestione
commissariale,   mantenendo   in  capo  al  commissario  delegato  la
contabilita'   speciale  per  le  attivita'  di  completamento  e  di
monitoraggio necessarie;
  Considerato che permane la diffusa situazione di crisi suscettibile
di  determinare  gravi pregiudizi alla collettivita', sicche' occorre
adottare  ogni  iniziativa  utile  finalizzata  ad  evitare ulteriori
situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;
  Ravvisata,  quindi,  la  necessita'  di assicurare continuita' alle
attivita'  poste  in  essere  in  regime straordinario finalizzate al
superamento del contesto critico in esame;
  Ritenuto,  quindi,  necessario, adottare un'ordinanza di protezione
civile  ex  art.  5, comma 3, della citata legge n. 225 del 1992, con
cui  consentire  al  commissario  delegato di procedere al definitivo
completamento degli interventi finalizzati al superamento della crisi
in atto nel territorio della regione Calabria, fino al subentro delle
amministrazioni competenti;
  Acquisita l'intesa della regione Calabria;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;

                              Dispone:

                               Art. 1.
  1.  Il prefetto Salvatore Montanaro - commissario delegato ai sensi
dell'art.   1,   comma 1,  dell'ordinanza  di  protezione  civile  n.
3585/2007 e successive modifiche ed integrazioni, provvede, in regime
ordinario  ed  in  termini  di urgenza, al completamento, entro e non
oltre  il  30 giugno  2008,  di tutte le iniziative ancora di propria
competenza  gia'  programmate  ed  in  corso  di  attuazione  per  il
definitivo  superamento del contesto di criticita' ambientale in atto
nel territorio della regione Calabria.
  2.  Il  commissario  delegato  coadiuva  la  regione Calabria nella
realizzazione  delle iniziative finalizzate al rientro nella gestione
ordinaria in materia ambientale.
  3.  Il  commissario  delegato  provvede  ad istituire una struttura
operativa   paritetica   composta  da  rappresentanti  della  regione
Calabria  e del commissariato per indirizzare la gestione transitoria
e  le  procedure  per  il definitivo trasferimento delle opere, degli
interventi   e   della   documentazione   amministrativa   agli  enti
territorialmente  competenti. La medesima struttura procede, inoltre,
alla  ricognizione  e successiva quantificazione, nei confronti degli
enti e delle amministrazioni individuati come competenti, di tutte le
posizioni  creditorie  e  debitorie maturate, indirizzando altresi' i
soggetti   debitori   nel   ricorso   a  procedure  di  anticipazione
finanziaria.