IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI di concerto con IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI Visti gli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni ed integrazioni, che prevedono che la concessionaria del servizio pubblico effettui, sulla base di una apposita convenzione aggiuntiva stipulata con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, programmi radiofonici e televisivi destinati a stazioni estere per la diffusione e la conoscenza della lingua e della cultura italiana nel mondo; Vista la legge 25 giugno 1993, n. 206 «Disposizioni sulla societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo»; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 concernente «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, successive modificazioni ed integrazioni, che stabilisce le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali; Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112 recante norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A., nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo unico della Radiotelevisione; Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 «testo unico della radiotelevisione» con particolare riguardo all'art. 11 con il quale vengono confermate le competenze attribuite dalle vigenti norme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visti, altresi' gli articoli 45 e 49 del medesimo testo unico della radiotelevisione che affida alla Rai radiotelevisione italiana S.p.a. la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo; Visto l'art. 31 del decreto-legge 3 ottobre 2006, recante «disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria» convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 art. 1, comma 131, il quale dispone che le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni ed integrazioni, siano approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle comunicazioni e, limitatamente alle convenzioni aggiuntive di cui al terzo comma della stessa legge, con il Ministro degli affari esteri e che il pagamento dei corrispettivi sia effettuato nell'anno successivo alla prestazione dei servizi derivanti dalle convenzioni; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), con particolare riguardo all'art. 1248 che proroga fino al 31 dicembre 2006 le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1997 recante l'approvazione della convenzione stipulata in data 11 giugno 1997 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per la predisposizione di programmi radiofonici e televisivi destinati a stazioni estere; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2006 con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri on. Ricardo Franco Levi sono delegate le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di informazione, comunicazione ed editoria, ivi compresa l'attuazione delle relative politiche; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2006 che approva il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2007; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni in data 6 aprile 2007 che approva il contratto nazionale di servizio pubblico stipulato tra il Ministero delle comunicazioni e la Rai Radiotelevisione italiana per il periodo 1° gennaio 2007- 31 dicembre 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 123 del 29 maggio 2007; Ritenuta la necessita' di stipulare a decorrere dal 1° gennaio 2007, con durata pari a quella prevista dall'art. 49 del testo unico della Radiotelevisione, l'annessa convenzione, le cui condizioni e modalita' sono comunque rinegoziate ogni triennio; Visto che i servizi prestati da parte della RAI S.p.A. sono di natura obbligatoria e continuativa e finalizzati all'offerta televisiva, radiofonica e multimediale per l'estero, ai sensi degli articoli 19 e 20 della richiamata legge 14 aprile 1975, n. 103; Considerato che il corrispettivo, per l'anno 2007, oggetto della convenzione ammonta a euro 30.000.000,00 comprensivo di IVA di legge; Accertata la necessaria disponibilita' finanziaria sull'apposito capitolo del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2007; Decreta: Art. 1. 1. Ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni ed integrazioni, e' approvata l'annessa convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., per l'offerta televisiva, radiofonica e multimediale per l'estero. 2. Ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, i relativi impegni di spesa sono assunti con decreti dirigenziali. Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 agosto 2007 p. Il Presidente Levi Il Ministro degli affari esteri D'Alema Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoa Schioppa Il Ministro delle comunicazioni Gentiloni Silveri Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 2007 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 50