IL DIRETTORE REGIONALE
                              del Lazio
  Visto  il  decreto-legge  21  giugno  1961, n. 498, convertito, con
modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la
sistemazione  di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare
funzionamento degli uffici finanziari;
  Considerato  che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961,
n.  498,  occorre  accertare  il  periodo  di  irregolare  e  mancato
funzionamento  dell'Ufficio presso il quale si e' verificato l'evento
eccezionale;
  Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto  l'art.  9,  comma  1,  del  regolamento  di  amministrazione
dell'Agenzia  del  territorio  approvato dal comitato direttivo nella
seduta  del 5 dicembre 2000 con il quale e' stato disposto: «Tutte le
strutture,  i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere
nel  Dipartimento  del  territorio alla data di entrata in vigore del
presente regolamento manterranno validita' fino all'attivazione delle
strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente
art. 8, comma 1»;
  Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre
2000,  registrato  alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro
n.  5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001
e'  stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art.
64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Visto  l'art.  10  del  decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2001, che ha
modificato  gli  articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961,
sancendo  che  prima  dell'emissione  del decreto di accertamento del
periodo  di  mancato  o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre
verificare  che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative
dell'amministrazione   finanziaria   e   sentire   il   Garante   del
contribuente;
  Vista  la  disposizione  dell'Agenzia  del territorio del 10 aprile
2001,  prot.  R/16123,  che  individua  nella Direzione regionale, la
struttura  competente  ad  adottare i decreti di mancato o irregolare
funzionamento degli uffici dell'Agenzia;
  Vista  la  disposizione  organizzativa n. 24, prot. 17500/2003, del
26 febbraio  2003,  con  la  quale  l'Agenzia  del territorio dispone
l'attivazione   delle  direzioni  regionali  e  la  cessazione  delle
direzioni compartimentali;
  Vista  la  nota  27  dicembre  2007,  prot.  n. 18143, con la quale
l'Ufficio  provinciale  di  Latina  ha comunicato che dalle ore 10,30
fino  alle  ore  12,30  del  giorno  27 dicembre  si e' verificato il
mancato funzionamento del Servizio di pubblicita' immobiliare;
  Vista  la  nota  n.  15220  del  9  gennaio  2008,  della Direzione
regionale del Lazio, inviata all'Ufficio del Garante del contribuente
ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;
  Ritenuto  che  la  suesposta  causa  deve  considerarsi  evento  di
carattere  eccezionale  non riconducibile a disfunzioni organizzative
dell'Ufficio provinciale di Latina;
                             Determina:
  Il  periodo  di  mancato  funzionamento del Servizio di pubblicita'
immobiliare del sotto indicato ufficio e' accertato come segue:
    per  il  giorno  27  dicembre 2007 dalle ore 10,30 alle ore 12,30
mancato   funzionamento   del  Servizio  di  pubblicita'  immobiliare
dell'Ufficio provinciale di Latina;
    Regione  Lazio:  Agenzia  del territorio - Ufficio provinciale di
Latina.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 21 gennaio 2008
                                     Il direttore regionale: Molinari