IL DIRETTORE GENERALE
                          per l'universita'
  Vista   la   legge   18 febbraio   1989,   n.  56,  che  disciplina
l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per
l'esercizio  dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art.
3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o  in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante  corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali, attivati
presso  scuole  di specializzazione universitarie o presso istituti a
tal fine riconosciuti;
  Visto  1'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997,
n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e
della   ricerca   scientifica  e  tecnologica  sia  rideterminata  la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
  Visto  il  decreto  11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato
adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli
istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in
psicoterapia  ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del
1997  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma 5,  che  prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario;
  Vista  l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad
oggetto  «Modificazioni  ed  integrazioni alle ordinanze ministeriali
30 dicembre   1999  e  16 luglio  2004,  recanti  istruzioni  per  la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;
  Visto  il  parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con
il  quale  il  Comitato  nazionale  per  la  valutazione  del sistema
universitario  ha  individuato  gli  standard  minimi  di  cui devono
disporre  gli istituti richiedenti in relazione al personale docente,
nonche'  alle  strutture ed attrezzature e le successive integrazioni
contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;
  Visto  il  decreto  in  data  24 marzo  2006, con il quale e' stata
costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento;
  Visto  il decreto in data 16 novembre 2000 con il quale l'«Istituto
Gestalt  Firenze» e' stato abilitato ad istituire e ad attivare nella
sede principale di Milano, corsi di specializzazione in psicoterapia,
per  i  fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto ministeriale n.
509 del 1998;
  Visto   il  decreto  in  data  7 dicembre  2001  di  autorizzazione
all'attivazione della sede periferica di Roma;
  Visto  il  decreto  in  data  30 maggio  2002  di autorizzazione ad
aumentare il numero degli allievi nella sede periferica di Roma;
  Visto  il  decreto  in  data  16 novembre  2006  di  autorizzazione
all'attivazione della sede periferica di Livorno;
  Vista   l'istanza   con   la  quale  il  predetto  Istituto  chiede
l'autorizzazione al trasferimento della sede principale di Firenze da
via della Spada, 2, a via del Guarlone, 69;
  Visto  il  parere  favorevole espresso dalla suindicata commissione
tecnico-consultiva nella seduta del 16 novembre 2007;
  Vista  la  favorevole  valutazione  tecnica di congruita' in merito
all'istanza  presentata  dall'Istituto  sopra  indicato, espressa dal
predetto   Comitato   nazionale   per   la  valutazione  del  sistema
universitario nella riunione del 18 dicembre 2007, trasmessa con nota
prot. n. 514 del 20 dicembre 2007;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'«Istituto   Gestalt   Firenze»  abilitato  con  decreto  in  data
16 novembre  2000 ad istituire e ad attivare nella sede di Firenze un
corso  di  specializzazione  in psicoterapia ai sensi del regolamento
adottato  con  decreto  ministeriale  11 dicembre  1998,  n.  509, e'
autorizzato  a  trasferire  la  predetta sede di Firenze da via della
Spada n. 2, a via del Guarlone, 69.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 25 gennaio 2008
                                         Il direttore generale: Masia