IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i., il
quale  prevede  che  il Ministero dell'economia e delle finanze, gia'
Ministero  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
debba provvedere a stipulare, nel rispetto della vigente normativa in
materia di procedure ad evidenza pubblica e di scelta del contraente,
convenzioni per la fornitura di beni e servizi con le quali l'impresa
prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantita'
massima  complessiva  stabilita  dalla  convenzione  ed  ai  prezzi e
condizioni  ivi  previsti,  ordinativi  di fornitura deliberati dalle
amministrazioni  dello  Stato,  anche  con  il ricorso alla locazione
finanziaria;
  Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 2000, con il quale il
Ministro dell'economia e delle finanze attribuisce alla CONSIP S.p.a.
l'incarico  di  stipulare  le  convenzioni  per  l'acquisto di beni e
servizi  per  conto delle amministrazioni dello Stato di cui all'art.
26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
  Visto  l'art. 58, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il
quale  dispone  che  le  convenzioni  di  cui all'art. 26 della legge
23 dicembre  1999,  n.  488,  siano stipulate dalla CONSIP S.p.a. per
conto  del  Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero per conto
delle  altre  pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del decreto
legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, come sostituito dall'art. 1 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Visto  l'art. 63, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il
quale prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze provveda
alla  realizzazione  delle  iniziative  e delle attivita' di cui alle
sopra  citate norme, ivi comprese quelle di tipo consulenziale, anche
avvalendosi,   con  apposite  convenzioni,  di  societa'  interamente
possedute dal medesimo Ministero dell'economia e delle finanze;
  Visto il decreto ministeriale del 2 maggio 2001 con cui il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  ha  affidato  alla CONSIP S.p.a. le
iniziative  e le attivita' di cui all'art. 58 ed ha previsto, in tale
ambito,  la  stipula  di  un'apposita  convenzione  tra  la  predetta
societa'  e  lo  stesso  Ministero per regolare i rapporti reciproci,
fermo  restando  quanto gia' previsto dal citato decreto ministeriale
del 24 febbraio 2000;
  Visto  l'art. 1, comma 22 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con
il  quale  e'  stato  previsto  che  a decorrere dal secondo bimestre
dell'anno  2006,  qualora  dal  monitoraggio  delle  spese per beni e
servizi   emerga   un   andamento   tale  da  poter  pregiudicare  il
raggiungimento  degli  obiettivi  indicati  nel patto di stabilita' e
crescita  presentato  agli  organi  dell'Unione europea, le pubbliche
amministrazioni  di  cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo  2001, n. 165 e successive modificazioni, ad eccezione delle
regioni,  delle province autonome, degli enti locali e degli enti del
servizio   sanitario  nazionale,  hanno  l'obbligo  di  aderire  alle
convenzioni  stipulate  ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre
1999,   n.   488,  ovvero  di  utilizzare  i  relativi  parametri  di
prezzo-qualita'  ridotti  del  20 per cento, come limiti massimi, per
l'acquisto  di  beni e servizi comparabili e che, in caso di adesione
alle  suddette convenzioni le quantita' fisiche dei beni acquistati e
il  volume  dei  servizi non possono eccedere quanto risultante dalla
media del triennio precedente;
  Visto,  in particolare, l'art. 1, comma 449 della legge 27 dicembre
2006,   n.   296,   con  il  quale  si  stabilisce  che  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, tenuto conto delle caratteristiche del
mercato  e  del  grado  di  standardizzazione dei prodotti, individua
annualmente, entro il mese di gennaio, le tipologie di beni e servizi
per   le  quali  sono  tenute  ad  approvvigionarsi,  utilizzando  le
convenzioni  di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
tutte   le   amministrazioni   statali  centrali  e  periferiche,  ad
esclusione  degli  istituti  e  scuole  di ogni ordine e grado, delle
istituzioni educative e delle istituzioni universitarie;
  Visto,  altresi',  che le restanti pubbliche amministrazioni di cui
all'art.  1  del  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165, con
successive   modifiche   e   integrazioni,   possono  ricorrere  alle
convenzioni  di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
nonche'   a  quelle  previste  dall'art.  1,  comma 456  della  legge
27 dicembre  2006,  n. 296, ovvero ne utilizzano i relativi parametri
di  prezzo-qualita'  come  limiti  massimi  per  la  stipulazione dei
contratti di acquisto di beni e servizi;
  Ritenuto  che sussistono gli obblighi di cui sopra e in particolare
quelli relativi all'utilizzazione dei parametri di prezzo-qualita' di
cui  alle  convenzioni  stipulate  ai  sensi dell'art. 26 della legge
23 dicembre  1999, n. 488, anche per gli acquisti effettuati da tutti
i  suddetti soggetti attraverso il mercato elettronico della pubblica
amministrazione  di  cui  al  decreto del Presidente della Repubblica
4 aprile 2002, n. 101;
  Considerato  che,  per  l'individuazione  delle tipologie di beni e
servizi di cui all'art. 1, comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n.
296,  il  Ministero dell'economia e delle finanze, tramite le proprie
strutture,   ha   effettuato   le   necessarie  analisi  in  tema  di
caratteristiche   del   mercato  e  grado  di  standardizzazione  dei
prodotti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  In  relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 sono individuate per l'anno 2008, ed in ogni
caso  sino  all'emanazione del successivo decreto, tenuto conto delle
caratteristiche  del  mercato  e  del  grado di standardizzazione dei
prodotti,  le seguenti tipologie di beni e servizi per le quali tutte
le  amministrazioni  statali  centrali  e  periferiche, ad esclusione
degli  istituti  e  scuole  di ogni ordine e grado, delle istituzioni
educative   e   delle   istituzioni  universitarie,  sono  tenute  ad
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro stipulate ai sensi
dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488:
    1. arredi per ufficio;
    2. carburanti da autotrazione (specificamente: carburanti in rete
ed extrarete, buoni carburante e fuel card);
    3. combustibili   da   riscaldamento  (specificamente  gasolio  e
biodiesel);
    4. energia elettrica;
    5. macchine  per  ufficio,  nonche'  prodotti hardware e software
(specificamente:  fotocopiatrici,  in  acquisto  e noleggio, personal
computer,  desktop  e  portatili,  server  entry e midrange, software
microsoft e stampanti);
    6. noleggio autoveicoli;
    7. servizio di buoni pasto;
    8. servizi di telefonia fissa;
    9. servizi di telefonia mobile;
    10. apparati  di  telefonia  e  trasmissione dati (specificamente
reti locali, centrali telefoniche);
    11. servizio  di gestione integrata della sicurezza sui luoghi di
lavoro.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 23 gennaio 2008
                                          Il Ministro: Padoa Schioppa