IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista  la  legge 29 ottobre 1984, n. 720, riguardante l'istituzione
del sistema di tesoreria unica per gli enti ed organismi pubblici;
  Visto  l'art.  2,  comma 4,  della  predetta legge n. 720/1984, che
stabilisce   che,  con  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri,  su  proposta  del  Ministro  del  tesoro, si provvede alle
occorrenti  modifiche ed integrazioni alle tabelle A e B annesse alla
legge medesima;
  Considerato  che  gli  enti pubblici di cui all'art. 40 della legge
30 marzo   1981,   n.   119   che  gestiscono  fondi  direttamente  o
indirettamente  interessanti  la  finanza  pubblica  che  abbiano  un
bilancio  di  entrata  superiore  ad  un miliardo di lire non possono
detenere  disponibilita'  depositate  a  qualunque  titolo  presso le
aziende  di  credito  per  un  importo superiore al 3 per cento delle
entrate correnti di competenza;
  Considerato  che,  ai sensi del primo comma dell'art. 2 della legge
n.  720/1984,  le  disposizioni  dell'art. 40 della predetta legge n.
119/1981  si applicano agli enti ed organismi pubblici inseriti nella
tabella B allegata alla citata legge n. 720/1984;
  Visto  l'art.  10  della  legge  10 ottobre  1990,  n.  287  che ha
istituito l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato;
  Considerato   che   la   predetta   Autorita'   gode  di  autonomia
amministrativa,  finanziaria  e  contabile  e beneficia di contributi
finanziari da parte dello Stato;
  Visto  l'art. 1 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica
4 dicembre  2002,  n. 303 che ha trasformato l'Istituto superiore per
la  prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) in ente di diritto
pubblico   e   che,   per   lo  svolgimento  delle  proprie  funzioni
istituzionali,  si  avvale  dei  contributi finanziari da parte dello
Stato;
  Considerato  che  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri  del  6 maggio 2005, n. 97 di approvazione del nuovo statuto
della  Croce  Rossa  Italiana prevede, decorso un periodo di due anni
dalla  sua  entrata  in  vigore,  il  trasferimento della Croce Rossa
Italiana dalla tabella A alla tabella B annessa alla legge 29 ottobre
1984, n. 720;
  Vista la proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. La Croce Rossa Italiana e' spostata dalla tabella A alla tabella
B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.
  2. l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e l'Istituto
superiore  per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) sono
inseriti nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 25 gennaio 2008
                            Il Presidente
                     del Consiglio dei Ministri
                                Prodi
                      Il Ministro dell'economia
                           e delle finanze
                           Padoa Schioppa