IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                              di Rimini
  Visto l'art. 4, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica
18 aprile  1994,  n. 342, che attribuisce agli Uffici provinciali del
lavoro  e  della  massima occupazione, oggi Direzioni provinciali del
lavoro, le funzioni amministrative in materia di determinazione delle
tariffe  minime  per  le  operazioni  di  facchinaggio  in precedenza
esercitate  dalle  commissioni  provinciali  di  cui all'art. 3 della
legge n. 407 del 3 maggio 1955;
  Vista  la  circolare  del  Ministero  del lavoro e della previdenza
sociale  -  Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione V -
25157/70 doc del 2 febbraio 1995;
  Vista  la  circolare  del  Ministero  del lavoro e della previdenza
sociale n. 39/97 del 18 marzo 1997;
  Considerata  la  necessita'  di aggiornare le tariffe minime per le
operazioni  di  facchinaggio, svolte dai facchini liberi o riuniti in
organismi  associativi, di cui al precedente decreto direttoriale, da
applicare alla provincia di Rimini relativamente all'anno 2008;
  Viste  le  determinazioni  dell'Osservatorio  provinciale di natura
pattizia sull'attivita' di facchinaggio;
  Rilevato  che la variazione percentuale dell'indice nazionale ISTAT
dei  prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati risulta
essere pari al 2,6% al 31 dicembre 2007;
                              Decreta:
  La  tariffa  oraria  vigente  per  l'anno  2008, con decorrenza dal
1° gennaio del c. a., e' rideterminata in Euro 17,03.
  Sono,  inoltre,  rideterminate le tariffe minime di facchinaggio al
quintale relativamente all'anno 2008 in base alla tabella 1, allegata
al  presente  decreto,  prevedendo una rivalutazione pari al 2,6% per
l'anno 2008.
  Le  stesse  tariffe  sono  incrementate del 100% qualora riguardino
operazioni  svolte  in  orario festivo e/o dalle 21 alle 2 nei giorni
feriali e dalle 19 alle 1 nei giorni festivi.
    Rimini, 22 gennaio 2008
                                   Il direttore provinciale: Cusimano