IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  3  della  legge l4 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n 223, e successive modificazioni ed
integrazioni;
  Visto  l'art.  3  della  legge  24 dicembre  2003,  n.  350,  ed in
particolare il comma 137;
  Visto  l'art.  1,  comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
come  modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge
14  marzo  2005,  n.  35,  convertito, con modificazioni, nella legge
14 maggio 2005, n. 80;
  Vista   la  legge  28 ottobre  1999,  n.  410,  recante  il  «Nuovo
ordinamento  dei  consorzi  agrari»,  ed  in  particolare,  l'art. 5,
comma 6,  che  definisce  specifiche  procedure di ricollocazione dei
lavoratori  dipendenti  dagli stessi consorzi - in servizio alla data
del  1° gennaio 1997 e successivamente collocati in mobilita - presso
enti  pubblici  e privati operanti nel settore agricolo e dei servizi
all'agricoltura;
  Visto  l'art.  3  della  legge  24 dicembre  2003,  n.  350,  ed in
particolare il comma 137;
  Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n 266;
  Visto l'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  Visto  l'accordo  intervenuto,  in  data  17 maggio 2007, presso il
Ministero  del lavoro e della previdenza sociale, alla presenza della
Sottosegretaria on. Rosa Rinaldi, con il quale e' stata concordata la
proroga  del  trattamento di mobilita' in favore dei dipendenti per i
quali  sussistono  le  condizioni  previste  dal sopra citato art. 1,
comma 1190,  della  legge  27 dicembre 2006, n. 296, per agevolare la
gestione   delle   problematiche   occupazionali  ed  il  graduale  e
progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;
  Visto l'elenco nominativo del 19 novembre 2007, vidimato dall'INPS,
dei  lavoratori  aventi  diritto  alla  proroga  del  trattamento  di
mobilita';
  Visto lo stanziamento di 448 milioni di euro a carico del fondo per
l'occupazione  di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio
1993,  n.  l48,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993,  n.  236  e  successive  modificazioni,  previsto  dall'art. 1,
comma 1190  della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come ridimensionato
dal comma 1191 della stessa legge;
  Considerato  che dal predetto accordo si evince che il numero delle
unita'  interessate  al trattamento e' ridotto nella misura di almeno
il  10%  rispetto  al numero dei destinatari dei medesimi trattamenti
scaduti  nel dicembre  2006,  cosi'  come previsto dal citato art. 1,
comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  Ritenuto,  per  quanto  precede,  di  autorizzare  la  proroga  del
trattamento  di  mobilita',  entro il 31 dicembre 2007, in favore dei
lavoratori interessati;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n.
296,   e'   autorizzata,  per  il  periodo  dal  1° gennaio  2007  al
31 dicembre  2007,  la  concessione  della proroga del trattamento di
mobilita',  definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del
lavoro  e  della previdenza sociale in data 17 maggio 2007, in favore
di  109  ex  dipendenti  dei  Consorzi  agrari, i cui nominativi sono
indicati   nell'allegato   elenco   nominativo,   gia'  fruitori  del
trattamento  in  questione  fino  al  31 dicembre  2006, ai sensi del
decreto  n.  40473  del  7 marzo 2007 del Ministro del lavoro e della
previdenza  sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze,  registrato  alla Corte dei conti il 3 aprile 2007, registro
n. 1, foglio n. 370.
  Gli   interventi   sono   disposti   nel  limite  massimo  di  euro
1.553.526,06.
  La misura del predetto trattamento e' ridotta del 40%.