IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5, commi 3 e 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3542  del  1° settembre  2006, n. 3552 del 17 novembre 2006 e n. 3622
del 18 ottobre 2007;
  Considerato  che  in  relazione  al  sopra  menzionato  contesto di
criticita'  sono  venute  meno  le  condizioni richieste dalla citata
legge  n.  225/1992  per la concessione di un'ulteriore proroga dello
stato di emergenza;
  Considerato,  tuttavia,  che  permane  una  diffusa  situazione  di
criticita',  sicche'  occorre  adottare  ogni  iniziativa  utile  per
assicurare,   nella   continuita'   amministrativa,  il  monitoraggio
sull'attuazione   delle   attivita'   poste   in   essere  in  regime
straordinario  ed  il  completamento  degli interventi finalizzati al
definitivo   ritorno   alla  normalita',  anche  in  un  contesto  di
necessaria  prevenzione  da  possibili  situazioni di pericolo per la
pubblica e privata incolumita';
  Ritenuto,  quindi,  necessario, adottare un'ordinanza di protezione
civile  non derogatoria ex art. 5, comma 3, della citata legge n. 225
del  1992, con cui consentire al commissario delegato di procedere al
definitivo  completamento degli interventi finalizzati al superamento
della crisi in atto nel territorio della provincia di Teramo;
  Vista   la  nota  del  5 dicembre  2007  del  prefetto  di  Teramo,
commissario delegato;
  Acquisita l'intesa della regione Abruzzo;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Il  prefetto di Teramo, commissario delegato ai sensi dell'art.
1,   comma 1,   dell'ordinanza   del  Presidente  del  Consiglio  del
1° settembre  2006,  n. 3542, e successive modifiche ed integrazioni,
provvede, in regime ordinario ed in termini d'urgenza, all'attuazione
ed  al completamento, entro e non oltre il 31 dicembre 2008, di tutte
le  iniziative  gia'  programmate  per  il definitivo superamento del
contesto critico di cui in premessa.
  2.  All'esito  delle  attivita'  di  cui al comma 1, il commissario
delegato   provvede,   altresi',  al  successivo  trasferimento  alle
amministrazioni  ed  enti  ordinariamente competenti dei beni e delle
attrezzature  acquisiti  per l'attuazione delle finalita' connesse al
superamento   del  contesto  critico  in  rassegna,  unitamente  alla
documentazione  contabile  ed  amministrativa  relativa alla gestione
commissariale.
  3.  Per  il  perseguimento  delle  finalita'  di cui al comma 1, il
commissario delegato si avvale del personale e della struttura di cui
all'art.  8 dell'ordinanza di protezione civile n. 3622/2007, nonche'
della  collaborazione  delle amministrazioni periferiche dello Stato,
dell'amministrazione  regionale,  del comune di Teramo e dell'Agenzia
regionale per la protezione ambientale della regione Abruzzo.