IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3283  del  18 aprile 2003, n. 3313 del 12 settembre 2003, n. 3375 del
10 settembre 2004 e n. 3473 del 2 settembre 2005;
  Considerato  che  in  relazione  al  sopra  menzionato  contesto di
criticita'  sono  venute  meno  le  condizioni richieste dalla citata
legge  n.  225/1992  per la concessione di un'ulteriore proroga dello
stato di emergenza;
  Considerato,  tuttavia,  che permane l'esigenza di assicurare nella
continuita'  amministrativa il completamento degli interventi in atto
alla  data  del  31 dicembre  2007, per il definitivo superamento del
contesto critico di cui trattasi, con riferimento alla gestione delle
attivita'   di  delocalizzazione  dei  centri  di  autodemolizione  e
rottamazione presenti nel territorio del comune di Roma;
  Vista la nota del 5 dicembre 2007, con la quale il Presidente della
regione Lazio, commissario delegato ha rappresentato la necessita' di
procedere al completamento degli interventi in atto;
  Ravvisata,  quindi,  l'esigenza  di  disciplinare le ulteriori fasi
realizzative  delle  opere  e  degli  interventi  finalizzati  a dare
continuita' alle azioni intraprese in regime straordinario;
  Ritenuto, pertanto, necessario, adottare un'ordinanza di protezione
civile  ex  art.  5,  comma 3,  della  legge n. 225 del 1992, con cui
disciplinare   le   modalita'  di  gestione  della  fase  di  rientro
nell'ordinario;
  Acquisita l'intesa della regione Lazio;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Il  commissario delegato, per il tramite del soggetto attuatore
di  cui  all'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
2 settembre  2005,  n.  3473,  provvede  entro  il 30 giugno 2008, in
regime  ordinario  ed  in  termini  di  urgenza, alla definizione del
programma  di delocalizzazione di tutti i centri di autodemolizione e
rottamazione  presenti  nel territorio del comune di Roma, nonche' al
trasferimento degli impianti siti nell'area di via dell'Acqua Acetosa
presso  il sito definitivo ed al ripristino, ove ritenuto necessario,
dello  stato dei luoghi in via dell'Acqua Acetosa anche attraverso la
programmazione delle attivita' di bonifica dei siti.
  2.  All'esito  delle  attivita'  di  cui al comma 1, il commissario
delegato provvede, altresi', al trasferimento alle amministrazioni ed
enti  ordinariamente  competenti  della documentazione amministrativa
relativa alla gestione commissariale.
  3.  Per  il  perseguimento  delle  finalita'  di cui al comma 1, il
commissario  delegato  si  avvale  della  collaborazione degli uffici
tecnici  della  regione, degli enti locali anche territoriali e delle
amministrazioni  periferiche  dello Stato, nonche' del personale gia'
operante  presso la struttura commissariale, ai sensi delle ordinanze
di  protezione  civile  citate  in  premessa,  nel  limite di quattro
unita',  qualora  ricorrano  le condizioni di necessita' e sulla base
delle vigenti disposizioni in materia.
  4.  Il  personale  di cui al comma 3 ha diritto alla percezione dei
compensi fino alla data del 30 giugno 2008.