IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art.  17,  comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/06
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  2400/96,  sono automaticamente iscritte nel «registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette»;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1107/96 del 12 giugno 1996 con il
quale   l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione  della
denominazione di origine protetta Prosciutto di Modena;
  Visti  gli  articoli  10  e  11  del  predetto  regolamento (CE) n.
510/2006, concernente i controlli;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare
l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole alimentari e
forestali,  sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali  l'Autorita'  nazionale
preposta  al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile
della vigilanza sulla stessa;
  Visto   il   decreto   31  agosto  2007  relativo  alla  protezione
transitoria   accordata   a   livello  nazionale  alla  modifica  del
disciplinare  di  produzione  della denominazione di origine protetta
Prosciutto di Modena;
  Visto   il  decreto  19  aprile  2002,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana - serie generale - n. 144 del 21
giugno  2002,  con  il  quale  l'«Istituto  Parma Qualita' - Istituto
consortile  per  il  controllo  e la certificazione di conformita' di
prodotti  alimentari  a  denominazione,  indicazione  e  designazione
protetta» in seguito denominato «Istituto Parma Qualita», con sede in
Langhirano  (Parma),  via  Roma  82/b-82/c,  e'  stato autorizzato ad
effettuare  i  controlli  sulla  denominazione  di  origine  protetta
Prosciutto di Modena, a decorrere dal 21 giugno 2002;
  Vista  la  comunicazione del Consorzio del Prosciutto di Modena che
ha  confermato  per  il  controllo  sulla  denominazione  di  origine
protetta  Prosciutto  di Modena l'organismo denominato Istituto Parma
Qualita', con sede in Langhirano (Parma), via Roma 82/b-82/c;
  Visti  il  decreto  25  marzo  2005  e  successivi,  con  i  quali,
l'autorizzazione  triennale  rilasciata  all'organismo  di  controllo
Istituto Parma Qualita' ad effettuare i controlli sulla denominazione
di  origine  protetta  Prosciutto  di Modena, e' stata prorogata fino
all'emanazione   di   un   decreto   di  rinnovo  dell'autorizzazione
all'organismo stesso;
  Considerato  che  l'Istituto Parma Qualita' ha predisposto il piano
di  controllo  per la denominazione di origine protetta Prosciutto di
Modena conformemente allo schema tipo di controllo;
  Considerato  che  l'Istituto Parma Qualita' ha altresi' predisposto
un  ulteriore  piano  dei  controlli  che  recepisce  le modifiche al
disciplinare  di  produzione  protette transitoriamente a livello con
nazionale con il decreto 31 agosto 2007;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente  la  denominazione  di  origine  protetta  Prosciutto  di
Modena;
  Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli
organismi  di  controllo  privati  di  cui  agli articoli 10 e 11 del
regolamento  (CE)  n.  510/2006 spettano al Ministero delle politiche
agricole  alimentari  e  forestali,  in  quanto  autorita'  nazionale
preposta  al  coordinamento  dell'attivita' di controllo ai sensi del
comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
  Considerato  che il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e'
avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
  Considerata  la  necessita',  espressa dal citato gruppo tecnico di
valutazione,  di  rendere  evidente  e immediatamente percepibile dal
consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai
sensi  degli  articoli  10  e  11  del  regolamento (CE) n. 510/2006,
garantendo  che  e'  stata  autorizzata dal Ministero delle politiche
agricole  alimentari  e  forestali  una struttura di controllo con il
compito  di  verificare  ed  attestare che la specifica denominazione
risponda ai requisiti del disciplinare;
  Visto  il  parere  favorevole espresso dal citato gruppo tecnico di
valutazione nella seduta del 14 dicembre 2007;
  Vista la documentazione agli atti del Ministero;
  Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di
autorizzazione  ai  sensi  del  comma  1  dell'art. 14 della legge n.
526/1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'organismo   denominato  Istituto  Parma  Qualita',  con  sede  in
Langhirano  (Parma),  via Roma 82/b-82/c, e' autorizzato ad espletare
le  funzioni  di  controllo,  previste  dagli  articoli  10  e 11 del
regolamento  (CE)  n. 510/06 per la denominazione di origine protetta
Prosciutto  di  Modena,  registrata in ambito europeo con regolamento
(CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996.