IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92; Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»; Visto il Regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta Prosciutto di Parma; Visti gli artt. 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa; Visto il decreto 5 dicembre 2005 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Prosciutto di Parma; Visto il decreto 11 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 83 del 9 aprile 2002, con il quale l'«Istituto Parma Qualita' - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformita' di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta» in seguito denominato «Istituto Parma Qualita», con sede in Langhirano (Parma), via Roma 82/b-82/c, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Prosciutto di Parma, a decorrere dal 9 aprile 2002; Vista la comunicazione del Consorzio del Prosciutto di Parma che ha confermato per il controllo sulla denominazione di origine protetta Prosciutto di Parma l'organismo denominato Istituto Parma Qualita', con sede in Langhirano (Parma), via Roma 82/b-82/c; Visti il decreto 15 febbraio 2005 e successivi, con i quali, l'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo Istituto Parma Qualita' ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Prosciutto di Parma, e' stata prorogata fino all'emanazione di un decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso; Considerato che l'Istituto Parma Qualita' ha predisposto il piano di controllo per la denominazione di origine protetta Prosciutto di Parma conformemente allo schema tipo di controllo; Considerato che l'Istituto Parma Qualita' ha altresi' predisposto un ulteriore piano dei controlli che recepisce le modifiche al disciplinare di produzione protette transitoriamente a livello con nazionale con il decreto 5 dicembre 2005; Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta Prosciutto di Parma; Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni; Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione; Considerata la necessita', espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli artt. 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che e' stata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare; Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 14 dicembre 2007; Vista la documentazione agli atti del Ministero; Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'articolo 14 della legge n. 526/1999; Decreta: Art. 1. L'organismo denominato Istituto Parma Qualita', con sede in Langhirano (Parma), via Roma 82/b-82/c e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli artt. 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta Prosciutto di Parma, registrata in ambito europeo con Regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996.