IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  Regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento
(CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento
(CE)  n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette»;
  Visto  il  Regolamento  (CE)  n.  1107/96 del 12 giugno 1996 con il
quale   l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione  della
denominazione di origine protetta Prosciutto di Parma;
  Visti  gli artt. 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006,
concernente i controlli;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  legge  comunitaria 1999 - ed in particolare
l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole alimentari e
forestali,  sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali  l'Autorita'  nazionale
preposta  al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile
della vigilanza sulla stessa;
  Visto   il   decreto  5  dicembre  2005  relativo  alla  protezione
transitoria   accordata   a   livello  nazionale  alla  modifica  del
disciplinare  di  produzione  della denominazione di origine protetta
Prosciutto di Parma;
  Visto il decreto 11 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - serie generale - n. 83 del 9 aprile 2002,
con  il quale l'«Istituto Parma Qualita' - Istituto consortile per il
controllo e la certificazione di conformita' di prodotti alimentari a
denominazione,   indicazione  e  designazione  protetta»  in  seguito
denominato  «Istituto Parma Qualita», con sede in Langhirano (Parma),
via  Roma  82/b-82/c,  e' stato autorizzato ad effettuare i controlli
sulla  denominazione  di  origine  protetta  Prosciutto  di  Parma, a
decorrere dal 9 aprile 2002;
  Vista la comunicazione del Consorzio del Prosciutto di Parma che ha
confermato  per  il controllo sulla denominazione di origine protetta
Prosciutto  di  Parma l'organismo denominato Istituto Parma Qualita',
con sede in Langhirano (Parma), via Roma 82/b-82/c;
  Visti  il  decreto  15  febbraio  2005  e  successivi, con i quali,
l'autorizzazione  triennale  rilasciata  all'organismo  di  controllo
Istituto Parma Qualita' ad effettuare i controlli sulla denominazione
di  origine  protetta  Prosciutto  di  Parma, e' stata prorogata fino
all'emanazione   di   un   decreto   di  rinnovo  dell'autorizzazione
all'organismo stesso;
  Considerato  che  l'Istituto Parma Qualita' ha predisposto il piano
di  controllo  per la denominazione di origine protetta Prosciutto di
Parma conformemente allo schema tipo di controllo;
  Considerato  che  l'Istituto Parma Qualita' ha altresi' predisposto
un  ulteriore  piano  dei  controlli  che  recepisce  le modifiche al
disciplinare  di  produzione  protette transitoriamente a livello con
nazionale con il decreto 5 dicembre 2005;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente la denominazione di origine protetta Prosciutto di Parma;
  Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli
organismi  di  controllo  privati  di  cui  agli articoli 10 e 11 del
Regolamento  (CE)  n.  510/2006 spettano al Ministero delle politiche
agricole  alimentari  e  forestali,  in  quanto  autorita'  nazionale
preposta  al  coordinamento  dell'attivita' di controllo ai sensi del
comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
  Considerato  che il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e'
avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
  Considerata  la  necessita',  espressa dal citato Gruppo tecnico di
valutazione,  di  rendere  evidente  e immediatamente percepibile dal
consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai
sensi  degli  artt.  10  e  11  del  Regolamento  (CE)  n.  510/2006,
garantendo  che  e'  stata  autorizzata dal Ministero delle politiche
agricole  alimentari  e  forestali  una struttura di controllo con il
compito  di  verificare  ed  attestare che la specifica denominazione
risponda ai requisiti del disciplinare;
  Visto  il  parere  favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di
valutazione nella seduta del 14 dicembre 2007;
  Vista la documentazione agli atti del Ministero;
  Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di
autorizzazione  ai  sensi del comma 1 dell'articolo 14 della legge n.
526/1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'organismo   denominato  Istituto  Parma  Qualita',  con  sede  in
Langhirano (Parma), via Roma 82/b-82/c e' autorizzato ad espletare le
funzioni  di  controllo, previste dagli artt. 10 e 11 del Regolamento
(CE)  n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta Prosciutto
di  Parma,  registrata  in  ambito  europeo  con  Regolamento (CE) n.
1107/96 del 12 giugno 1996.