IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
  Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno  1994,  n.  509,  che ha
disposto   la   trasformazione   in   persone   giuridiche   private,
associazioni  o  fondazioni, degli enti gestori di forme obbligatorie
di previdenza ed assistenza di cui all'allegato elenco;
  Visto  il  decreto  legislativo  10 febbraio  1996,  n. 103, che ha
esteso  la  tutela  pensionistica  ai  liberi professionisti privi di
Casse,  iscritti  in  appositi  albi  o  elenchi,  anche  mediante la
costituzione di enti previdenziali di categoria;
  Visto  l'art. 2, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
509,  che  impone  agli  enti  individuati  dal  medesimo decreto, la
redazione  di un bilancio tecnico con periodicita' almeno triennale e
prevede   che   la  gestione  economico-finanziaria  deve  assicurare
l'equilibrio   di   bilancio  mediante  l'adozione  di  provvedimenti
coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico;
  Visto  l'art. 6, comma 7, del decreto legislativo 10 febbraio 1996,
n.  103,  che  dispone,  a  carico  degli  enti previsti dal medesimo
decreto,  l'applicazione  delle  disposizioni del decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 509;
  Visto   il  comma 12  della  legge  8 agosto  1995,  n.  335,  come
modificato  dall'art.  1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n.
296  (legge  finanziaria  2007),  che dispone che la stabilita' delle
gestioni   previdenziali   degli   enti  di  cui  ai  citati  decreti
legislativi   debba  essere  ricondotta  ad  un  arco  temporale  non
inferiore  ai  trenta anni, prevedendo che i criteri di redazione dei
bilanci tecnici siano determinati con decreto del Ministro del lavoro
e  della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sentite le associazioni e le fondazioni interessate,
sulla  base delle indicazioni elaborate dal Consiglio nazionale degli
attuari nonche' dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale;
  Visto l'art. 59, comma 20, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il
quale dispone che per gli enti previdenziali di cui ai citati decreti
legislativi   le   riserve  tecniche  di  cui  all'art.  1,  comma 4,
lettera c)  del  decreto  legislativo  30  giugno  1994, n. 509, sono
riferite  agli  importi delle cinque annualita' di pensione in essere
per l'anno 1994;
  Considerate  le indicazioni elaborate dal Consiglio nazionale degli
attuari nonche' dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale;
  Sentite le associazioni e fondazioni interessate;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1.  Gli  enti  gestori  di  forme  obbligatorie  di  previdenza  ed
assistenza  di  cui  ai  decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e
10 febbraio  1996, n. 103, di seguito denominati Enti, con esclusione
delle  forme  di  previdenza  sostitutive dell'assicurazione generale
obbligatoria, garantiscono la stabilita' delle gestioni previdenziali
per un arco temporale non inferiore a trenta anni, ai sensi dell'art.
1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria
2007).