LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
                PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
  Nella odierna seduta del 24 gennaio 2008;
  Visto  l'art.  8,  comma 6,  della  legge 5 giugno 2003, n. 131, il
quale  prevede  che,  in sede di Conferenza Stato-Regioni, il Governo
puo'   promuovere   la   stipula   di   intese   dirette  a  favorire
l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di
posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;
  Visto  l'art.  55  del Regolamento 28 gennaio 2002, n. 178/2002 del
Parlamento   europeo  e  del  Consiglio,  il  quale  prevede  che  la
commissione   elabori,  in  stretta  collaborazione  con  l'Autorita'
europea  per  la  sicurezza  alimentare  e gli stati membri, un piano
generale  per  la gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli
alimenti e dei mangimi;
  Visto  l'art.  13  del  Regolamento  29 aprile  2004 - 882/2004 del
Parlamento  europeo e del Consiglio, il quale prescrive l'obbligo per
gli  stati  membri  di elaborare piani operativi di emergenza volti a
stabilire  le  misure  da  attuarsi  allorche'  risulti che mangimi o
alimenti  presentino  un  serio  rischio  per  gli esseri umani o gli
animali, direttamente o tramite l'ambiente;
  Vista  la  decisione  n.  478  della Commissione (CE) del 29 aprile
2004,  relativa  all'adozione  di un piano generale di gestione delle
crisi  nel  settore degli alimenti e dei mangimi, la quale individua,
ai  sensi  del  citato  art.  55  del  Regolamento  (CE) 178/2002, le
situazioni  che  comportano  rischi diretti o indiretti per la salute
umana,  derivanti  da  alimenti  e  mangimi,  che  verosimilmente  le
disposizioni  in  vigore  non sono in grado di prevenire, eliminare o
ridurre ad un livello accettabile o che non possono essere gestiti in
maniera adeguata mediante la sola applicazione degli articoli 53 e 54
dello stesso regolamento;
  Vista  la nota del 24 ottobre 2007, con la quale il Ministero della
salute,  in  attuazione  delle  predette disposizioni comunitarie, ha
trasmesso  una  proposta  di  intesa  per  l'attuazione  del piano di
emergenza per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi;
  Vista  la  nota  in  data 27 novembre 2007, con la quale la Regione
Toscana,  coordinatrice interregionale in sanita', ha espresso avviso
tecnico favorevole;
  Considerato che il punto e' stato iscritto all'ordine del giorno di
questa  Conferenza  del  6 dicembre  2007,  che non ha avuto luogo, e
all'ordine  del giorno di questa Conferenza del 20 dicembre 2007, nel
corso  della  quale  e' stato rinviato su richiesta delle regioni per
ulteriori approfondimenti;
  Vista la nota del 16 gennaio 2008, con la quale la Regione Toscana,
coordinatrice  interregionale  in  sanita',  ha  confermato  l'avviso
tecnico favorevole;
  Acquisito,  nel  corso  dell'odierna seduta, l'assenso del Governo,
delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;
  Sancisce  intesa  tra il Governo, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano nei termini di seguito riportati:
  Premesso che:
    la  decisione  n.  478 della Commissione (CE) del 29 aprile 2004,
relativa  all'adozione  di  un piano generale di gestione delle crisi
nel  settore  degli  alimenti  e  dei mangimi, la quale individua, ai
sensi  dell'art.  55 del Regolamento (CE) 178/2002, le situazioni che
comportano  rischi diretti o indiretti per la salute umana, derivanti
da  alimenti  e mangimi, che verosimilmente le disposizioni in vigore
non  sono  in  grado  di prevenire, eliminare o ridurre ad un livello
accettabile  o  che  non  possono  essere gestiti in maniera adeguata
mediante  la  sola  applicazione  degli articoli 53 e 54 dello stesso
regolamento;
    la   sezione   2.1  dell'allegato  alla  predetta  decisione  per
l'insediamento  dell'unita'  di  crisi comunitaria e l'attuazione del
«Piano di emergenza per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi» da
parte  di  tutte  le parti interessate (commissione, autorita', stati
membri), individua i seguenti fattori critici:
      a)  situazioni implicanti seri rischi, diretti o indiretti, per
la salute umana e/o percepiti come tali;
      b) diffusione o possibile diffusione del rischio attraverso una
parte considerevole della catena alimentare;
      c)  potenziale  ampiezza  del  rischio  per piu' stati membri o
Paesi terzi;
    l'art.  13  del Regolamento (CE) 882/2004 prescrive l'obbligo per
gli stati membri di elaborare piani operativi di emergenza, in cui si
stabiliscano  le  misure  da attuarsi senza indugio allorche' risulti
che  mangimi  o  alimenti  presentino un serio rischio per gli esseri
umani o gli animali, direttamente o tramite l'ambiente;
    sussiste  l'esigenza  che  le  misure  siano adeguate al rischio,
proporzionali  al livello di protezione ricercato, non discriminanti,
coerenti con quelle gia' prese in situazioni analoghe o che fanno uso
di approcci analoghi;
    si rende necessario:
      a)  creare  procedure  operative appropriate ed uniformi per la
gestione delle emergenze, garantendo la salute pubblica;
      b)  migliorare  le procedure gestionali da attuare in occasione
del  verificarsi  di  emergenze dovute all'immissione in commercio di
alimenti dannosi per la salute pubblica;
    occorre considerare:
      a) il  principio  di  precauzione  che  viene  applicato quando
sussiste   una   incertezza   o   quando  non  esistono  informazioni
scientifiche complete sul rischio potenziale;
      b) la  necessita' di intervenire rapidamente adottando tutte le
misure  necessarie  allorquando esista anche la sola possibilita' che
un alimento possa produrre effetti nocivi sulla salute;
      c) l'esigenza   che   le  misure  siano  adeguate  al  rischio,
proporzionali  al livello di protezione ricercato, non discriminanti,
coerenti con quelle gia' prese in situazioni analoghe o che fanno uso
di approcci analoghi.
  Il  governo,  le  regioni  e  le  province  autonome di Trento e di
Bolzano convengono che:
                               Art. 1.
Attuazione  del  Piano di emergenza per la sicurezza degli alimenti e
                             dei mangimi
  1.  In  attuazione  dell'art.  13 del Regolamento (CE) 882/2004, il
Ministero  della salute e le regioni e le province autonome di Trento
e  Bolzano concordano di attuare, ciascuno per gli aspetti di propria
competenza,  il  piano di emergenza per la sicurezza degli alimenti e
dei  mangimi  di  cui  all'Allegato  I, parte integrante del presente
atto,  in  concordanza  con  il piano generale comunitario secondo le
procedure di cui all'Allegato II, parte integrante del presente atto.
  2.  Il  piano  nazionale  puo'  essere attivato anche dal Ministero
della  salute  sulla  base  di  particolari situazioni di rischio, in
attesa   di   misure   eventualmente   da   intraprendere  a  livello
comunitario.