LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO Nella odierna seduta del 24 gennaio 2008; Visto l'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che, in sede di Conferenza Stato-Regioni, il Governo puo' promuovere la stipula di intese dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; Visto l'art. 55 del Regolamento 28 gennaio 2002, n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, il quale prevede che la commissione elabori, in stretta collaborazione con l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e gli stati membri, un piano generale per la gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi; Visto l'art. 13 del Regolamento 29 aprile 2004 - 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, il quale prescrive l'obbligo per gli stati membri di elaborare piani operativi di emergenza volti a stabilire le misure da attuarsi allorche' risulti che mangimi o alimenti presentino un serio rischio per gli esseri umani o gli animali, direttamente o tramite l'ambiente; Vista la decisione n. 478 della Commissione (CE) del 29 aprile 2004, relativa all'adozione di un piano generale di gestione delle crisi nel settore degli alimenti e dei mangimi, la quale individua, ai sensi del citato art. 55 del Regolamento (CE) 178/2002, le situazioni che comportano rischi diretti o indiretti per la salute umana, derivanti da alimenti e mangimi, che verosimilmente le disposizioni in vigore non sono in grado di prevenire, eliminare o ridurre ad un livello accettabile o che non possono essere gestiti in maniera adeguata mediante la sola applicazione degli articoli 53 e 54 dello stesso regolamento; Vista la nota del 24 ottobre 2007, con la quale il Ministero della salute, in attuazione delle predette disposizioni comunitarie, ha trasmesso una proposta di intesa per l'attuazione del piano di emergenza per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi; Vista la nota in data 27 novembre 2007, con la quale la Regione Toscana, coordinatrice interregionale in sanita', ha espresso avviso tecnico favorevole; Considerato che il punto e' stato iscritto all'ordine del giorno di questa Conferenza del 6 dicembre 2007, che non ha avuto luogo, e all'ordine del giorno di questa Conferenza del 20 dicembre 2007, nel corso della quale e' stato rinviato su richiesta delle regioni per ulteriori approfondimenti; Vista la nota del 16 gennaio 2008, con la quale la Regione Toscana, coordinatrice interregionale in sanita', ha confermato l'avviso tecnico favorevole; Acquisito, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano; Sancisce intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nei termini di seguito riportati: Premesso che: la decisione n. 478 della Commissione (CE) del 29 aprile 2004, relativa all'adozione di un piano generale di gestione delle crisi nel settore degli alimenti e dei mangimi, la quale individua, ai sensi dell'art. 55 del Regolamento (CE) 178/2002, le situazioni che comportano rischi diretti o indiretti per la salute umana, derivanti da alimenti e mangimi, che verosimilmente le disposizioni in vigore non sono in grado di prevenire, eliminare o ridurre ad un livello accettabile o che non possono essere gestiti in maniera adeguata mediante la sola applicazione degli articoli 53 e 54 dello stesso regolamento; la sezione 2.1 dell'allegato alla predetta decisione per l'insediamento dell'unita' di crisi comunitaria e l'attuazione del «Piano di emergenza per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi» da parte di tutte le parti interessate (commissione, autorita', stati membri), individua i seguenti fattori critici: a) situazioni implicanti seri rischi, diretti o indiretti, per la salute umana e/o percepiti come tali; b) diffusione o possibile diffusione del rischio attraverso una parte considerevole della catena alimentare; c) potenziale ampiezza del rischio per piu' stati membri o Paesi terzi; l'art. 13 del Regolamento (CE) 882/2004 prescrive l'obbligo per gli stati membri di elaborare piani operativi di emergenza, in cui si stabiliscano le misure da attuarsi senza indugio allorche' risulti che mangimi o alimenti presentino un serio rischio per gli esseri umani o gli animali, direttamente o tramite l'ambiente; sussiste l'esigenza che le misure siano adeguate al rischio, proporzionali al livello di protezione ricercato, non discriminanti, coerenti con quelle gia' prese in situazioni analoghe o che fanno uso di approcci analoghi; si rende necessario: a) creare procedure operative appropriate ed uniformi per la gestione delle emergenze, garantendo la salute pubblica; b) migliorare le procedure gestionali da attuare in occasione del verificarsi di emergenze dovute all'immissione in commercio di alimenti dannosi per la salute pubblica; occorre considerare: a) il principio di precauzione che viene applicato quando sussiste una incertezza o quando non esistono informazioni scientifiche complete sul rischio potenziale; b) la necessita' di intervenire rapidamente adottando tutte le misure necessarie allorquando esista anche la sola possibilita' che un alimento possa produrre effetti nocivi sulla salute; c) l'esigenza che le misure siano adeguate al rischio, proporzionali al livello di protezione ricercato, non discriminanti, coerenti con quelle gia' prese in situazioni analoghe o che fanno uso di approcci analoghi. Il governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano convengono che: Art. 1. Attuazione del Piano di emergenza per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi 1. In attuazione dell'art. 13 del Regolamento (CE) 882/2004, il Ministero della salute e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano concordano di attuare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, il piano di emergenza per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi di cui all'Allegato I, parte integrante del presente atto, in concordanza con il piano generale comunitario secondo le procedure di cui all'Allegato II, parte integrante del presente atto. 2. Il piano nazionale puo' essere attivato anche dal Ministero della salute sulla base di particolari situazioni di rischio, in attesa di misure eventualmente da intraprendere a livello comunitario.