IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Visto   il   regio   decreto  4 maggio  1925,  n.  653,  contenente
disposizioni  sugli  studenti,  esami  e tasse negli istituti medi di
istruzione;
  Visto il regio decreto 21 novembre 1929, n. 2049;
  Vista  la  legge  11 gennaio  2007,  n. 1, recante «Disposizioni in
materia  di  esami  di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di
istruzione  secondaria  superiore  e  delega al Governo in materia di
raccordo  tra  la  scuola  e  le  universita»,  che  sostituisce  gli
articoli 2,   3  e  4  della  legge  10 dicembre  1997,  n.  425,  in
particolare l'art. 2, comma 1;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni e, in particolare, l'art. 4;
  Vista  la  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e in particolare l'art. 3,
comma 1, lettera b);
  Visto il testo unico, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,
n.  297,  e  in  particolare  l'art.  193,  comma 1,  riguardante gli
scrutini finali di promozione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 marzo 1999,
n.  275,  recante  norme  in  materia  di autonomia delle istituzioni
scolastiche,  e,  in  particolare, l'art. 4, commi 4 e 6 e l'art. 14,
comma 2 per le parti che riguardano il recupero del debito formativo;
  Vista  l'ordinanza  ministeriale  del  21 maggio  2001,  n.  90, in
particolare l'art. 13, concernente gli scrutini finali negli istituti
di istruzione secondaria superiore;
  Vista  la  legge  dell'8 agosto  1995,  n. 352 recante disposizioni
urgenti  concernenti  l'abolizione  degli  esami  di riparazione e di
seconda  sessione e l'attivazione dei relativi interventi di sostegno
e di recupero;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del 22 maggio 2007, n. 42 recante
modalita'  di  attribuzione  del credito scolastico e di recupero dei
debiti  formativi  nei  corsi  di  studio  di  istruzione  secondaria
superiore;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del 3 ottobre 2007, n. 80 recante
norme  per  il  recupero  dei  debiti  formativi entro la conclusione
dell'anno scolastico;
                               Ordina:
                               Art. 1.
Finalita'  della  valutazione negli istituti di istruzione secondaria
                             di II grado
  1.  La  valutazione  e'  un processo che accompagna lo studente per
l'intero percorso formativo, perseguendo l'obiettivo di contribuire a
migliorare la qualita' degli apprendimenti.
  2.  I  processi  valutativi,  correlati agli obiettivi indicati nel
piano  dell'offerta  formativa  della singola istituzione scolastica,
mirano    a   sviluppare   nello   studente   una   sempre   maggiore
responsabilizzazione  rispetto  ai traguardi prefissati e a garantire
la  qualita'  del  percorso  formativo  in coerenza con gli obiettivi
specifici previsti per ciascun anno dell'indirizzo seguito.