IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
  Visto  il  decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive
modificazioni   ed  integrazioni,  concernente  la  disciplina  delle
attivita' di gioco;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n.
581,  modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile
1962,  n.  806,  recante  norme  regolamentari  per  l'applicazione e
l'esecuzione  del  decreto  legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla
disciplina delle attivita' di gioco;
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  recante riforma dell'organizzazione
del Governo;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  recante  norme  sull'organizzazione
delle amministrazioni pubbliche;
  Visto  il  regolamento  emanato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica  24 gennaio  2002, n. 33, in attuazione dell'art. 12 della
legge  18 ottobre  2001,  n.  383,  con  il  quale  si  e' provveduto
all'affidamento  delle  attribuzioni in materia di giochi e scommesse
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
  Visto  il  decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante norme
relative  alla  riorganizzazione  del Ministero dell'economia e delle
finanze e delle agenzie fiscali;
  Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge 8 agosto 2002, n. 178, con il quale
sono  state  dettate  disposizioni  in  materia di unificazione delle
competenze in materia di giochi;
  Visto   l'art.  4  della  legge  13 dicembre  1989,  n.  401,  come
modificato dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni
sull'esercizio abusivo di attivita' di gioco e di scommessa;
  Visto  il  decreto  del Ministro delle finanze 15 febbraio 2001, n.
156,   con   il  quale  e'  stato  adottato  il  regolamento  recante
autorizzazione  alla  raccolta  telefonica o telematica delle giocate
relative  a scommesse, giochi e concorsi pronostici, in base al quale
e'  facolta' del Ministero delle finanze, in applicazione di apposita
direttiva  del  Ministro  delle finanze, autorizzare i concessionari,
ovvero  i  gestori  dei  giochi,  concorsi  pronostici o scommesse ad
effettuare   la  raccolta  telefonica  o  telematica  delle  giocate,
mediante    sistemi,    centri    di   servizio   od   operatori   di
telecomunicazione che utilizzino linee telefoniche ordinarie, secondo
le modalita' stabilite con decreto dirigenziale;
  Vista  la  direttiva  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze
30 maggio    2002,    che   ha   affidato   al   direttore   generale
dell'Amministrazione  autonoma dei monopoli di Stato l'autorizzazione
alla  raccolta  telefonica  e  telematica  delle  giocate relative ai
concorsi pronostici e alle scommesse;
  Visto  l'art.  1,  commi 290 e 291 della legge 30 dicembre 2004, n.
311,  che  affida  all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
l'adozione dei provvedimenti necessari per la definizione, diffusione
e  gestione,  con  organizzazione  propria  o  di terzi, dei mezzi di
pagamento  specifici  per  la  partecipazione  al  gioco  a distanza,
nonche'  la  possibilita'  di  scelta  dell'organizzazione alla quale
affidarne la diffusione e la gestione;
  Visto  l'art.  11-quinquiesdecies,  comma 11, del decreto-legge del
30 settembre   2005,   n.   203,  convertito,  con  modificazioni  ed
integrazioni,  dalla  legge  del  2 dicembre 2005, n. 248, che affida
all'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di Stato l'adozione dei
provvedimenti  necessari  per  la  definizione  delle  misure  per la
regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del bingo
e delle lotterie;
  Visto  il  comma 4-ter del predetto art. 4, della predetta legge n.
401  del  1989  come  modificato  dall'art.  1, comma 539 della legge
23 dicembre  2005,  n. 266, che stabilisce che gli operatori di gioco
effettuano  la  raccolta  per  il via telefonica e telematica solo se
previamente autorizzati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato;
  Visto  l'art. 1, comma 50 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che
dispone  la  definizione  da  parte dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli  di Stato delle modalita' di rimozione dei casi di offerta a
distanza di giochi o scommesse in assenza di autorizzazione;
  Visto   il  decreto  del  direttore  generale  dell'Amministrazione
autonoma  dei  monopoli di Stato 2 gennaio 2007, recante disposizioni
per la rimozione dei casi di offerta a distanza di giochi o scommesse
in assenza di autorizzazione;
  Visto   il  decreto  del  direttore  generale  dell'Amministrazione
autonoma   dei   monopoli   di  Stato  21 marzo  2006,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, recante misure per la regolamentazione
della  raccolta  a  distanza  delle  scommesse,  del  bingo  e  delle
lotterie;
  Visto  l'art. 38, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito,  con  modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto
2006,  n.  248,  che, nel sostituire l'art. 1, comma 287, della legge
30 dicembre   2004,   n.   311,   ha  disposto  la  definizione,  con
provvedimenti  dell'Amministrazione  autonoma  dei monopoli di Stato,
delle  nuove  modalita'  di distribuzione del gioco su eventi diversi
dalle corse dei cavalli;
  Visto  l'art.  38,  comma 4,  del predetto decreto-legge n. 223 del
2006,   che   ha   disposto   la   definizione,   con   provvedimenti
dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato, delle nuove
modalita' di distribuzione del gioco su base ippica;
  Visto il decreto del Ministro delle finanze 19 giugno 2003, n. 179,
e   successive   modificazioni   ed   integrazioni,   concernente  il
regolamento  recante  la  disciplina  dei concorsi pronostici su base
sportiva;
  Visto   il  decreto  del  direttore  generale  dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato 8 agosto 2007, concernente la gestione
dei  flussi  finanziari  relativi  ai  concorsi  pronostici  su  base
sportiva;
  Visto  il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278,
e   successive   modificazioni   ed   integrazioni,   concernente  il
regolamento  recante  norme  per  l'istituzione  di nuove scommesse a
totalizzatore  relative  ad  eventi  sportivi diversi dalle corse dei
cavalli, ovvero ad eventi non sportivi;
  Visto   il  decreto  del  direttore  generale  dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato 8 agosto 2007, concernente la gestione
dei  flussi finanziari relativi alle scommesse a totalizzatore di cui
al  decreto  del  Ministro  delle  finanze  2 agosto  1999, n. 278, e
successive modificazioni e integrazioni;
  Visto   il  decreto  del  direttore  generale  dell'Amministrazione
autonoma  dei monopoli di Stato, di concerto con il Capo Dipartimento
delle  politiche di sviluppo del Ministero delle politiche agricole e
forestali,  15 dicembre  2005,  emanato  in  attuazione  dell'art. 1,
comma 498,  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311, che istituisce una
nuova  scommessa  ippica a totalizzatore, strutturata in piu' formule
di    scommessa    e    disciplinata    da   appositi   provvedimenti
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
  Visto   il  decreto  del  direttore  generale  dell'Amministrazione
autonoma  dei  monopoli  di Stato 26 ottobre 2005, che ha approvato i
requisiti  tecnici  delle  formule,  delle  nuove scommesse ippiche a
totalizzatore,   denominate   «Vincente   nazionale»  ed  «Accoppiata
nazionale»;
  Visto   il  decreto  del  direttore  generale  dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato del 20 dicembre 2005, che ha approvato
i  requisiti  tecnici  della  formula, della nuova scommessa ippica a
totalizzatore, denominata «Nuova Tris nazionale»;
  Visto   il  decreto  del  direttore  generale  dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato del 20 dicembre 2005, che ha approvato
i  requisiti  tecnici  delle formule, delle nuove scommesse ippiche a
totalizzatore, denominate «Quarte' nazionale» e «Quinte' nazionale»;
  Visto   il  decreto  del  direttore  generale  dell'Amministrazione
autonoma  dei  monopoli  di  Stato  18 giugno  2007,  concernente  le
modalita'   di   gestione  degli  importi  dovuti  dai  concessionari
all'Amministrazione   autonoma   dei   monopoli  di  Stato,  la  loro
allocazione nel bilancio dell'Amministrazione stessa, le modalita' ed
i  tempi  di versamento di quanto dovuto agli aventi diritto, nonche'
gli   adempimenti   contabili  del  concessionario,  derivanti  dalla
gestione della nuova scommessa ippica a totalizzatore;
  Visto l'art. 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che
ha  disposto  l'istituzione,  con  provvedimento dell'Amministrazione
autonoma  dei  monopoli  di Stato, di un nuovo concorso pronostici su
base ippica;
  Tenuto  conto  che,  in applicazione dell'art. 38, commi 2 e 4, del
decreto-legge   4 luglio   2006,  convertito,  con  modificazioni  ed
integrazioni  dalla  legge 4 agosto 2006, a seguito dello svolgimento
delle  procedure di selezione, sono state stipulate le convenzioni di
concessione per l'esercizio dei giochi pubblici, con assegnazione dei
diritti per la raccolta del gioco a distanza;
  Considerato  che  occorre  consentire  ai  concessionari dei giochi
pubblici  l'esercizio  del  diritto  per  la  raccolta a distanza dei
giochi  pubblici,  attraverso  la  definizione  delle  misure  per la
regolamentazione della raccolta a distanza dei concorsi pronostici su
base  sportiva,  delle  scommesse  a totalizzatore su eventi sportivi
diversi dalle corse dei cavalli, e dell'ippica nazionale;
  Considerato,   altresi',   che   e'  imminente  l'istituzione,  con
provvedimento  dell'Amministrazione  autonoma  dei monopoli di Stato,
del  nuovo  concorso  pronostici,  di cui all'art. 1, comma 87, della
legge  27 dicembre  2006,  n.  296,  la  cui  raccolta  a distanza e'
opportuno  sia  regolata  da  misure omogenee a quelle adottate per i
concorsi   pronostici   su   base   sportiva,   per  le  scommesse  a
totalizzatore  su  eventi  sportivi diversi dalle corse dei cavalli e
per l'ippica nazionale;

                             A d o t t a

                        il seguente decreto:
                               Art. 1.

                             Definizioni
  1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
    a) AAMS,   il   Ministero   dell'economia   e   delle  finanze  -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
    b) codice  univoco,  il codice assegnato all'atto della convalida
della  giocata dal sistema centralizzato previsto dal regolamento del
gioco, che identifica univocamente la giocata;
    c) concessionari  dei  giochi  pubblici,  i  concessionari di cui
all'art.  38,  commi 2  e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito,  con  modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248;
    d) concorsi  pronostici sportivi, i concorsi pronostici di cui al
decreto  del  Ministro  delle  finanze  19 giugno  2003,  n.  179,  e
successive modificazioni ed integrazioni;
    e) concorso  pronostici  ippico, il nuovo concorso pronostici, di
cui all'art. 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
    f) ippica  nazionale,  le  formule  di scommessa su base ippica a
totalizzatore   denominate  vincente,  accoppiata,  tris,  quarte'  e
quinte',  introdotte  ai  sensi  dell'art.  1, comma 498, della legge
30 dicembre  2004,  n.  311,  e  regolate  dai  relativi  decreti  di
disciplina tecnica;
    g) scommesse  a  totalizzatore  su eventi diversi dalle corse dei
cavalli,  le  scommesse  a  totalizzatore  su eventi sportivi diversi
dalle  corse  dei cavalli e su eventi non sportivi, di cui al decreto
del  Ministro  delle  finanze  2 agosto  1999,  n.  278, e successive
modificazioni ed integrazioni;
    h) sistema   centralizzato,   il  sistema  informatico  centrale,
organizzato da AAMS, interconnesso con il sistema del concessionario,
per  il  controllo  del  gioco  e  la convalida delle giocate e delle
vincite;
    i) sistema   del   concessionario,   la  piattaforma  tecnologica
multicanale   del   concessionario,   interconnessa  con  il  sistema
centralizzato  e  con  il  sistema  del  giocatore, per la raccolta a
distanza del gioco;
    j) titolare   di  sistema,  il  concessionario  autorizzato  alla
raccolta a distanza, ai sensi del decreto direttoriale 21 marzo 2006,
e  successive  modificazioni ed integrazioni, che dispone del sistema
per  la  gestione  dei  conti di gioco ed ha stipulato i contratti di
conto di gioco con i giocatori;
    k) vincite  e/o  rimborsi  di fascia bassa, vincite e rimborsi il
cui importo complessivo non e' superiore all'ammontare massimo per il
quale  le  disposizioni  che  disciplinano  i flussi finanziari e gli
adempimenti  contabili  riguardanti  ciascuno  dei giochi oggetto del
presente  decreto  prevedono,  con  riferimento alle giocate raccolte
presso  i  punti di vendita, il pagamento direttamente presso i punti
di  vendita  stessi  e  la  conseguente  deduzione dall'incasso della
raccolta, ai fini della determinazione del saldo periodico da versare
ad AAMS;
    l) vincite e/o rimborsi di fascia alta, vincite e rimborsi il cui
importo  complessivo  e' superiore a quello massimo della vincita e/o
rimborso di fascia bassa;