Ai Prefetti della Repubblica
                              Ai Questori della Repubblica
                              Al   Commissario  del  Governo  per  la
                              provincia di Trento
                              Al   Commissario  del  Governo  per  la
                              provincia di Bolzano
                              Al  Presidente  della  Giunta regionale
                              della Valle d'Aosta
                              Al   Ministero   del   lavoro  e  della
                              previdenza sociale
                              Al   Comando   generale  dell'Arma  dei
                              Carabinieri
                              Al  Comando  generale  della Guardia di
                              finanza
                              All'Agenzia delle dogane
  Con  circolari  n.  557/PAS.12664.XV.H.MASS(53) del 5 maggio 2005 e
557/PAS.16024.XV.H.MASS(53) del 21 novembre 2006, e' stato richiamato
il  principio di corretta etichettatura degli artifizi pirotecnici di
qualsiasi  tipo,  a  mente  delle  normative  vigenti  in  materia di
prodotti destinati al consumo.
  A  tale  proposito, il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 6235/07
del   27 novembre   2007,   ha   confermato  l'impostazione  generale
dell'amministrazione  con  annullamento  conseguente  di una difforme
decisione sospensiva del T.A.R. Lombardia, affermando che: «l'obbligo
di  etichettatura  dei  prodotti pirotecnici e' sancito, oltre che da
specifiche  disposizioni  comunitarie, dalle norme nazionali generali
in materia di tutela della pubblica sicurezza e del consumatore».
  In tal senso il Consiglio di Stato ha ritenuto prevalente sul piano
cautelare   «l'esigenza  di  tutela  dell'incolumita'  individuale  e
collettiva»  che  questa  amministrazione ha inteso perseguire con le
richiamate circolari.
  Tanto  premesso,  anche  tenuto  conto  dei  principi sanciti dalla
direttiva  comunitaria  2007/23/CE  di armonizzazione delle normative
sui  pirotecnici,  si  deve, altresi', rammentare che gia' sulla base
della  normativa  vigente  e'  obbligatoria  una  completa e puntuale
etichettatura  dei  prodotti  pirotecnici di qualsiasi tipo (compresi
quelli  cosiddetti  declassificati,  ai sensi del decretoministeriale
4 aprile  1973,  specifico  oggetto  della pronunzia del Consiglio di
Stato)  la quale, oltre ad essere ben leggibile, deve necessariamente
riportare,  tra  gli  elementi  indispensabili  ai  sensi  sia  della
normativa  sulla  sicurezza generale dei prodotti sia del T.U.L.P.S.,
complete  istruzioni  per  la sicurezza nel maneggio e nell'uso ed il
peso netto della massa dei materiali attivi.
  A  cio'  si  aggiunga  che  la  corretta etichettatura dei prodotti
pirotecnici  di  qualsiasi tipo corrisponde anche ai cogenti principi
fissati  per  la  prevenzione  degli infortuni sul lavoro e di tutela
della  salute  dei lavoratori, tenendo conto delle manipolazioni che,
dalla  produzione  al consumo finale, sono subite dai prodotti stessi
in ragione della sicurezza di stoccaggio, trasporto ed impiego.
  Ove,  tuttavia,  sul mercato, in conseguenza delle sopra richiamate
vicende, fossero ancora presenti prodotti regolarmente declassificati
ed  immessi  in  circolazione con un'etichetta che non ricomprenda il
peso  netto  della  massa  attiva, tale indicazione - al pari di ogni
altra  che  il  costruttore/importatore dovesse apporre per integrare
conseguentemente le istruzioni per un uso sicuro e per adempiere alle
altre  normative in vigore - potra' essere aggiunta, per il solo anno
in corso e limitatamente al solo smaltimento delle scorte presenti in
magazzino, con etichette adesive chiare e leggibili poste sull'unita'
minima di vendita dei prodotti stessi.
  E',   dunque,   da   escludersi   tassativamente   la   produzione,
l'importazione  e  l'immissione  sul  mercato di prodotti pirotecnici
privi  delle informazioni necessarie per la sicurezza del consumatore
e per la tracciabilita' degli stessi.
  In  tale senso, i signori prefetti, ove non abbiano gia' in passato
provveduto,  sono  pregati di integrare conseguentemente con puntuali
prescrizioni   le  licenze  di  produzione,  importazione,  deposito,
vendita e trasporto di materiali pirotecnici di IV e V categoria.
  Ancor  piu'  attenta  vigilanza  dovra'  essere  esercitata,  anche
sollecitando   la   collaborazione   delle   categoria  di  operatori
costituenti la filiera commerciale dei pirotecnici, per quei prodotti
«declassificati»  la cui importazione o trasferimento comunitario non
sono  attualmente  assoggettati ad autorizzazioni di polizia, a mente
delle sopra richiamate disposizioni del decreto ministeriale 4 aprile
1973.
    Roma, 8 marzo 2008
                        Il capo della Polizia
             Direttore generale della pubblica sicurezza
                             Manganelli