IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
    Vista   la  legge  25 novembre  1971,  n.  1096,  che  disciplina
l'attivita'  sementiera  ed  in  particolare gli articoli 19 e 24 che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei   registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di  permettere
l'identificazione delle varieta' stesse;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 24 novembre
1972,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n.  44  del  17 febbraio  1973,  con  il quale sono stati istituiti i
registri  di  varieta'  di  cereali,  patata,  specie oleaginose e da
fibra;
    Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999, n. 300 recante:
«Riforma  dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59»;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle
«norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni  pubbliche»,  in  particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e
l'art. 16, comma 1;
    Visto  il  decreto  ministeriale 10 maggio 1984, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale n. 145 del 28 maggio 1984, recante «modalita' per
la  presentazione  delle  domande  per  la  iscrizione  nei  registri
nazionali di varieta' di specie agricole ed orticole»;
    Visto  il  decreto ministeriale 14 gennaio 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2004, relativo ai caratteri e
condizioni  da osservarsi ai fini della iscrizione delle varieta' nel
Registro  nazionale,  in  attuazione  delle  direttive  2003/90/CE  e
2003/91/CE del 6 ottobre 2003 della Commissione europea;
    Visto  il  decreto ministeriale 25 ottobre 2007, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2007, relativo ai caratteri
e  condizioni  da  osservarsi ai fini della iscrizione delle varieta'
nel  Registro  nazionale,  in attuazione delle direttive 2007/48/CE e
2007/49/CE   del   26 luglio   2007  della  Commissione  europea  che
modificano,  rispettivamente,  le sopra citate direttive 2003/90/CE e
2003/91/CE;
    Considerato  che la Commissione Sementi, di cui all'art. 19 della
citata  legge  n.  1096/71,  nelle  riunioni  del  27 novembre 2007 e
19 dicembre  2007,  ha  espresso  parere  favorevole all'adozione dei
nuovi  criteri  per l'iscrizione al Registro nazionale delle varieta'
foraggiere;
    Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;
                              Decreta:
    La procedura di iscrizione al Registro nazionale, di cui all'art.
19  della  legge  25 novembre 1071, n. 1096, delle varieta' di specie
foraggiere  e'  soggetta  ai  criteri  di  cui  all'allegato  «A» del
presente decreto.
    Il  presente  decreto  sara'  inviato  all'organo di controllo ed
entrera'   in   vigore  il  giorno  successivo  a  quello  della  sua
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana.
Alla  stessa  data  le  disposizioni  di  cui al decreto ministeriale
10 maggio  1984,  per  quanto  specificato  nel  presente  decreto  e
nell'allegato  A,  non  sono  piu'  applicabili  per  le  domande  di
iscrizione al Registro nazionale delle varieta' di specie foraggiere.
      Roma, 25 gennaio 2008
                                      Il direttore generale: La Torre
          Avvertenza:
              Il  presente atto non e' soggetto al visto di controllo
          preventivo  di legittimita' da parte della Corte dei conti,
          art.   3,   legge   14   gennaio  1994,  n.  20,  ne'  alla
          registrazione  da  parte dell'Ufficio centrale del bilancio
          del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze, art. 9 del
          decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.