IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto   il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.86,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  l'art.  1-bis  della  legge  3 dicembre  2004,  n.  291,  di
conversione,  con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n.
249,  che  stabilisce  che  «il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali  puo'  concedere,  sulla  base  di  specifici accordi in sede
governativa,  in  caso  di  crisi  occupazionale, di ristrutturazione
aziendale, di riduzione o trasformazione di attivita', il trattamento
di  cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi,
al  personale  anche  navigante dei vettori aerei e delle societa' da
questi   derivanti  a  seguito  di  processi  di  riorganizzazione  o
trasformazioni societarie.»;
  Visto  l'accordo  in  data  7 dicembre  2006, intervenuto presso il
Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali, alla presenza dei
rappresentanti  della  societa'  Malev Hungarian Airlines Ltd nonche'
delle   organizzazioni   sindacali,  con  il  quale,  considerata  la
situazione  di  crisi nella quale si e' trovata la predetta societa',
e'  stato  concordato  il  ricorso  al  trattamento  straordinario di
integrazione  salariale,  come  previsto  dal citato art. 1-bis della
legge  3 dicembre 2004, n. 291, per un periodo di 24 mesi a decorrere
dal  1° febbraio  2007,  in  favore  di un numero massimo di 6 unita'
dipendenti  dalla  societa' di cui trattasi ed impiegati negli uffici
di rappresentanza di Roma e Milano;
  Visto  il decreto n. 40826 del 26 aprile 2007 con il quale e' stata
autorizzata   la   concessione   del   trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale,  per il primo semestre, dal 1° febbraio 2007
al  31 luglio 2007, in favore del personale dipendente della societa'
Malev Hungarian Airlines Ltd;
  Vista  l'istanza  presentata in data 9 agosto 2007, con la quale la
societa'  Malev  Hungarian  Airlines Ltd, ha richiesto la concessione
del  trattamento  straordinario  di  integrazione salariale, ai sensi
dell'art.  1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per il semestre
dal  1° agosto  2007  al  31 gennaio 2008, in favore dei 4 lavoratori
dipendenti della sede di Roma;
  Ritenuto,  per  quanto  precede,  di autorizzare la concessione del
trattamento  straordinario  di integrazione salariale, per il periodo
dal  1° agosto  2007  al  31 gennaio  2008,  in  favore del personale
dipendente  dalla  societa'  Malev  Hungarian  Airlines Ltd, ai sensi
dell'art.  1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione,
con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  dell'art.  1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di
conversione,  con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n.
249,  e'  autorizzata la concessione del trattamento straordinario di
integrazione  salariale,  definito nell'accordo intervenuto presso il
Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali in data 7 dicembre
2006,  in  favore  del  personale  impiegato  presso  gli  uffici  di
rappresentanza  di  Roma  dipendenti  della  societa' Malev Hungarian
Airlines  Ltd,  sede  in  Roma-Fiumicino  (Roma), unita' in Fiumicino
(Roma)  per  4  lavoratori  per  il  periodo  dal  1° agosto  2007 al
31 gennaio 2008. Pagamento diretto: no.