IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
  Rilevato  che l'ultima revisione decennale della tabella recante il
numero  e  la  residenza  dei  notai  secondo  l'art.  4  della legge
6 febbraio  1913,  n.  89,  e'  stata  effettuata nel 1996 e che, per
effetto  del  nuovo  testo  dell'art.  4, come sostituito dalla legge
14 maggio  2005,  n.  80,  il  periodo e' stato ridotto a sette anni,
fissandosi  la  data del 2006 per la prima revisione tabellare con il
nuovo  testo  normativo;  rilevato  che da tempo sono state avviate e
realizzate  le  varie  fasi  di  tale revisione, essendosi verificati
notevoli   mutamenti  qualitativi  e  quantitativi  nelle  situazioni
costituenti i parametri descritti dall'art. 4 della legge n. 89, come
l'aumento   globale   della   popolazione,   un   differente  assetto
dell'economia  e  una  diversa  dinamica  degli  affari  nei contesti
territoriali dei singoli distretti;
  Ritenuto  che,  sulla  base  di  tali parametri indicativi e tenuto
conto   del  tempo  trascorso  dall'ultima  revisione,  e'  risultato
necessario   aumentare,   per  revisione  ordinaria,  di  420  unita'
l'attuale  numero  di  sedi  notarili cosi' da garantire alle singole
utenze  distrettuali  un  diffuso  e  adeguato  servizio  di  alta  e
personalizzata  professionalita'  com'e'  quello  notarile; ritenuto,
altresi', che l'allocazione nei singoli distretti notarili delle sedi
risultanti  dal  suddetto  aumento  e'  realizzata  secondo il metodo
circolare  gia'  utilizzato dal Ministero per le precedenti revisioni
ordinarie;
  Considerato che nel suo ultimo Congresso nazionale, tenutosi a Roma
nel novembre 2007, il notariato ha auspicato un considerevole aumento
delle  sedi  anche attraverso una revisione straordinaria, fino ad un
incremento   complessivo   di   mille   unita',   cosi'  da  favorire
l'inserimento  di  professionalita'  giovanili  e  di  stimolare  una
fisiologica  concorrenza  nelle prestazioni di settore, auspicio gia'
formulato  dal  Presidente  del  Consiglio  nazionale del notariato e
condiviso dal titolare del Dicastero secondo una linea di operativa e
sollecita realizzazione;
  Ritenuto  che,  a  tale  scopo,  e'  risultato congruo un ulteriore
aumento   in   misura  pari  a  quello  determinato  dalla  revisione
ordinaria,  con  una  allocazione  delle  sedi  nei singoli distretti
notarili secondo la media comparata temperata, in modo da non toccare
aree con modesti indici repertoriali per non accrescere le gia' forti
disparita' fra singoli distretti e per offrire occasioni di lavoro ai
nuovi  ingressi  nel  notariato senza pregiudizievoli incidenze sulla
Cassa  notarile  conseguenti  ad  eventuali  ed improvvisi aumenti di
contributi integrativi;
  Considerato  che  utilizzando  la media comparata le ulteriori sedi
sono  state  distribuite in quei distretti dove la media repertoriale
distrettuale  e' superiore a quella nazionale, cioe' laddove, essendo
maggiore la domanda di servizio pubblico, occorre adeguarvi l'offerta
di  prestazioni  professionali;  considerato  inoltre  che  per  quei
distretti  interessati  da un aumento globale superiore al quaranta e
rispettivamente  al sessanta per cento dell'originario numero di sedi
si  e'  applicato,  al  fine  di  evitare  squilibri distributivi nel
rapporto  tra  abitanti  e  posto notarile, un temperamento pari alla
riduzione  del  quindici  e rispettivamente del venti per cento delle
sedi  attribuibili  con  il metodo della media comparata; considerato
infine  che  l'entita' residua dal temperamento e' stata distribuita,
in ragione di una sede ciascuno, fra gli altri distretti a partire da
quelli  con  media  repertoriale  piu' alta in modo da discostarsi il
meno  possibile  dalla  media  nazionale prospettica, cioe' da quella
calcolata  sulla base del numero delle sedi successivo alla revisione
globale;
  Visti  i  pareri espressi dai Consigli notarili distrettuali, dalle
Corti  di  appello,  dal  Consiglio  nazionale  del  notariato  e dal
Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato;
  Sentiti  in data 7 marzo 2008 il Presidente del Consiglio nazionale
del  notariato,  quale  organo  di rappresentanza istituzionale della
categoria,  e  il  Presidente  del Consiglio di amministrazione della
Cassa   nazionale  del  notariato,  per  le  esigenze  di  equilibrio
economico  e finanziario della Cassa senza nuovi e maggiori oneri per
la finanza pubblica;
  Vista  la  relazione  generale  al presente decreto esplicativa dei
criteri adottati,
                              Decreta:
  Il  numero  dei notai per ciascun distretto notarile e' determinato
in conformita' della tabella annessa al presente decreto che, firmata
dal  Ministro  della giustizia, sostituisce la corrispondente tabella
di  riepilogo generale di cui al decreto ministeriale 30 luglio 1997.
Con  successivo decreto sara' operata la distribuzione delle sedi nei
comuni compresi nei singoli distretti notarili.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 2 aprile 2008
                                                  Il Ministro: Scotti