IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Rilevato che l'ultima revisione decennale della tabella recante il numero e la residenza dei notai secondo l'art. 4 della legge 6 febbraio 1913, n. 89, e' stata effettuata nel 1996 e che, per effetto del nuovo testo dell'art. 4, come sostituito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il periodo e' stato ridotto a sette anni, fissandosi la data del 2006 per la prima revisione tabellare con il nuovo testo normativo; rilevato che da tempo sono state avviate e realizzate le varie fasi di tale revisione, essendosi verificati notevoli mutamenti qualitativi e quantitativi nelle situazioni costituenti i parametri descritti dall'art. 4 della legge n. 89, come l'aumento globale della popolazione, un differente assetto dell'economia e una diversa dinamica degli affari nei contesti territoriali dei singoli distretti; Ritenuto che, sulla base di tali parametri indicativi e tenuto conto del tempo trascorso dall'ultima revisione, e' risultato necessario aumentare, per revisione ordinaria, di 420 unita' l'attuale numero di sedi notarili cosi' da garantire alle singole utenze distrettuali un diffuso e adeguato servizio di alta e personalizzata professionalita' com'e' quello notarile; ritenuto, altresi', che l'allocazione nei singoli distretti notarili delle sedi risultanti dal suddetto aumento e' realizzata secondo il metodo circolare gia' utilizzato dal Ministero per le precedenti revisioni ordinarie; Considerato che nel suo ultimo Congresso nazionale, tenutosi a Roma nel novembre 2007, il notariato ha auspicato un considerevole aumento delle sedi anche attraverso una revisione straordinaria, fino ad un incremento complessivo di mille unita', cosi' da favorire l'inserimento di professionalita' giovanili e di stimolare una fisiologica concorrenza nelle prestazioni di settore, auspicio gia' formulato dal Presidente del Consiglio nazionale del notariato e condiviso dal titolare del Dicastero secondo una linea di operativa e sollecita realizzazione; Ritenuto che, a tale scopo, e' risultato congruo un ulteriore aumento in misura pari a quello determinato dalla revisione ordinaria, con una allocazione delle sedi nei singoli distretti notarili secondo la media comparata temperata, in modo da non toccare aree con modesti indici repertoriali per non accrescere le gia' forti disparita' fra singoli distretti e per offrire occasioni di lavoro ai nuovi ingressi nel notariato senza pregiudizievoli incidenze sulla Cassa notarile conseguenti ad eventuali ed improvvisi aumenti di contributi integrativi; Considerato che utilizzando la media comparata le ulteriori sedi sono state distribuite in quei distretti dove la media repertoriale distrettuale e' superiore a quella nazionale, cioe' laddove, essendo maggiore la domanda di servizio pubblico, occorre adeguarvi l'offerta di prestazioni professionali; considerato inoltre che per quei distretti interessati da un aumento globale superiore al quaranta e rispettivamente al sessanta per cento dell'originario numero di sedi si e' applicato, al fine di evitare squilibri distributivi nel rapporto tra abitanti e posto notarile, un temperamento pari alla riduzione del quindici e rispettivamente del venti per cento delle sedi attribuibili con il metodo della media comparata; considerato infine che l'entita' residua dal temperamento e' stata distribuita, in ragione di una sede ciascuno, fra gli altri distretti a partire da quelli con media repertoriale piu' alta in modo da discostarsi il meno possibile dalla media nazionale prospettica, cioe' da quella calcolata sulla base del numero delle sedi successivo alla revisione globale; Visti i pareri espressi dai Consigli notarili distrettuali, dalle Corti di appello, dal Consiglio nazionale del notariato e dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato; Sentiti in data 7 marzo 2008 il Presidente del Consiglio nazionale del notariato, quale organo di rappresentanza istituzionale della categoria, e il Presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato, per le esigenze di equilibrio economico e finanziario della Cassa senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica; Vista la relazione generale al presente decreto esplicativa dei criteri adottati, Decreta: Il numero dei notai per ciascun distretto notarile e' determinato in conformita' della tabella annessa al presente decreto che, firmata dal Ministro della giustizia, sostituisce la corrispondente tabella di riepilogo generale di cui al decreto ministeriale 30 luglio 1997. Con successivo decreto sara' operata la distribuzione delle sedi nei comuni compresi nei singoli distretti notarili. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 aprile 2008 Il Ministro: Scotti