IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visti  gli articoli 5, lettera h), e 6, della legge 30 aprile 1962,
n.  283,  successivamente  modificata  con legge 26 febbraio 1963, n.
441;
  Visto  l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che
prevede  l'adozione  con  decreto del Ministro della salute di limiti
massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;
  Visto  l'art.  34  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
23 aprile 2001, n. 290, relativo ai residui ed intervalli di carenza;
  Visto il decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 «Prodotti
fitosanitari:  limiti  massimi  di  residui della sostanze attive nei
prodotti  destinati  all'alimentazione»  (pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 292 del 14 dicembre 2004, supplemento
ordinario  n.  179), modificato dal decreto del Ministro della salute
17 novembre  2004  (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 30 del
7 febbraio  2005), dal decreto del Ministro della salute 4 marzo 2005
(pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2005), dal
decreto  del  Ministro  della salute 13 maggio 2005 (pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  184  del  9 agosto  2005),  dal  decreto del
Ministro  della  salute  15 novembre  2005 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n. 28 del 3 febbraio 2006), dal decreto del Ministro della
salute 19 aprile 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del
14 luglio 2006), dal decreto del Ministro della salute 20 aprile 2006
(pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2006), dal
decreto  del  Ministro  della salute 23 giugno 2006 (pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  204  del  2 settembre 2006), dal decreto del
Ministro  della  salute  3 ottobre  2006  (pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale n. 282 del 4 dicembre 2006), dal decreto del Ministro della
salute  26 febbraio  2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102
del  4 maggio  2007); dal decreto del Ministro della salute 13 giugno
2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2007);
dal  decreto  del  Ministro  della  salute 13 giugno 2007 (pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2007); dal decreto del
Ministro  della  salute  13 giugno  2007  (pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale  n. 201 del 30 agosto 2007); dal decreto del Ministro della
salute 31 luglio 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del
30 ottobre  2007);  dal  decreto  del Ministro della salute 31 luglio
2007  (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  254 del 31 ottobre
2007);
  Vista la direttiva 2006/62/CE della Commissione del 12 luglio 2006,
che  modifica  gli  allegati  delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE,
86/363/CEE  e  90/642/CEE del Consiglio, per quanto riguarda i limiti
massimi  di  residui  delle  sostanze attive desmedifam, fenmedifam e
clorfenvinfos;
  Vista  la  direttiva  2007/55/CE della Commissione del 17 settembre
2007, che modifica l'allegato delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE,
86/363/CEE  e  90/642/CEE del Consiglio, per quanto riguarda i limiti
massimi di residui della sostanza attiva azinfos-metile;
  Vista la direttiva 2007/62/CE della Commissione del 4 ottobre 2007,
che  modifica  l'allegato delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del
Consiglio,  per  quanto  riguarda  i  limiti massimi di residui delle
sostanze attive bifenazato, petoxamide, pirimetanil e rimsulfuron;
  Visto  il  decreto  dirigenziale  della  Direzione  generale  della
sicurezza degli alimenti e della nutrizione emanato l'8 gennaio 2007,
per    prodotti    fitosanitari   contenenti   la   sostanza   attiva
azinfosmetile,   con   il   quale   sono   stati   revocate  le  loro
autorizzazioni  per  la non iscrizione della relativa sostanza attiva
nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
  Vista  la  necessita'  di rettificare l'elenco degli impieghi della
sostanza  attiva  cimoxanil  nell'allegato 5 del decreto del Ministro
della salute 27 agosto 2004 per l'impiego sull'indivia;
  Visto  il  parere  favorevole della Commissione consultiva prodotti
fitosanitari  espresso  nella  seduta  plenaria  del  16 ottobre 2007
relativamente  all'abrogazione  dei  limiti  massimi di residui delle
sostanze  attive sulla coltura del tabacco, riportati nell'allegato 2
del  decreto  del  Ministro  della salute 27 agosto 2004 e successivi
aggiornamenti;
  Ritenuto necessario aggiornare il decreto del Ministro della salute
27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti, con i nuovi limiti massimi
di   residui   delle  sostanze  attive  azinfos  metile,  bifenazato,
clorfenvinfos,  desmedifam,  fenmedifam,  petoxamide,  pirimetanil  e
rimsulfuron;
  Visto  il  parere  favorevole della Commissione consultiva prodotti
fitosanitari  espresso  nella  seduta  plenaria  del 18 dicembre 2007
relativamente  alla  presente  sedicesima  modifica  del  decreto del
Ministro della salute 27 agosto 2004;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                      Limiti massimi di residui

  1.  I  limiti  massimi  di  residui  delle  sostanze attive azinfos
metile,   clorfenvinfos,   desmedifam,   fenmedifam,   pirimetanil  e
rimsulfuron   indicati   nell'allegato   1   del   presente  decreto,
sostituiscono  i  corrispondenti  limiti  massimi di residui indicati
nell'allegato  2 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004
e successivi aggiornamenti.
  2.  I  limiti massimi di residui delle sostanze attive bifenazato e
petoxamide  indicati  nell'allegato  1  del  presente  decreto,  sono
aggiunti  a  quelli indicati nell'allegato 2 del decreto del Ministro
della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.
  3. I limiti massimi di residui delle sostanze attive azinfos-metile
e  clorfenvinfos,  indicati  in allegato 2 del presente decreto, sono
aggiunti  nell'allegato  3,  parte  A, del decreto del Ministro della
salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.
  4.  I  limiti  massimi di residui della sostanza attiva fenmedifam,
indicati   in   allegato   2  del  presente  decreto,  sono  aggiunti
nell'allegato  3,  parte  B,  del  decreto  del Ministro della salute
27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.
  5.  I nuovi limiti massimi di residui, che trovano applicazione per
i  trattamenti effettuati dopo l'entrata in vigore dei limiti stessi,
si   applicano  per  le  sostanze  attive  desmedifam,  fenmedifam  e
clorfenvinfos a decorrere dal 21 gennaio 2008; per la sostanza attiva
azinfos-metile  a decorrere dal 19 marzo 2008; per le sostanze attive
bifenazato,  petoxamide,  pirimetanil  e  rimsulfuron a decorrere dal
6 aprile 2008.