IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Visto  il  decreto-legge  27  luglio  2005, n. 144, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e particolarmente
l'art.  8, comma 1, che demanda al Ministro dell'interno il potere di
disporre,  con  proprio  decreto, per specifiche esigenze di pubblica
sicurezza  o  per  la  prevenzione  di gravi reati, speciali limiti o
condizioni all'importazione, commercializzazione, trasporto e impiego
di esplosivi di 2ª e 3ª categoria, tra i quali rientrano i detonatori
ad accensione elettrica a bassa e media intensita';
  Visto  il  decreto 15 agosto 2005 del Ministro dell'interno, con il
quale    sono   state   dettate   disposizioni   sul   deposito,   la
commercializzazione  ed  il  trasporto  di esplosivi, con particolare
riferimento a quelli destinati a scopi militari o di polizia;
  Visto  il  testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
regio  decreto  18 giugno 1931, n. 773, ed il relativo regolamento di
esecuzione, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
  Vista  la legge 2 ottobre 1967, n. 895, recante disposizioni per il
controllo delle armi;
  Vista  la  legge  18 aprile 1975, n. 110, recante norme integrative
della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni
e degli esplosivi;
  Vista  la  legge  9  luglio  1990,  n. 185, recante nuove norme sul
controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di
armamento;
  Letto    l'art.    11    della    direttiva   93/15/CEE,   relativa
all'armonizzazione  delle  disposizioni  in materia di immissione sul
mercato e controllo degli esplosivi per uso civile, che consente, nel
caso  di  minacce  gravi  o  di  pregiudizi  alla  sicurezza pubblica
l'adozione, nel rispetto del principio di proporzionalita', di misure
necessarie  per  la  limitazione della circolazione di esplosivi o di
munizioni per prevenire la detenzione o l'uso illecito degli stessi;
  Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, recante le norme
di recepimento della predetta direttiva 93/15/CEE;
  Visto  il  decreto  ministeriale  19  settembre  2002,  n. 272, del
Ministro  dell'interno  di  concerto  con i Ministri della giustizia,
dell'economia  e  delle  finanze,  della  difesa  e  delle  attivita'
produttive,  recante  il regolamento di esecuzione del citato decreto
legislativo  2  gennaio 1997, n. 7, ed in particolare l'art. 17, che,
modificando  l'allegato  C al regolamento del testo unico delle leggi
di  pubblica  sicurezza,  ha  previsto  che  per  il  trasporto degli
esplosivi  si applicano le disposizioni nazionali che recepiscono gli
accordi internazionali in materia di trasporto delle merci pericolose
su  strada  «ADR», per ferrovia «RID», per via aerea «ICAO», per mare
«IMO» e nelle acque interne «ADNR»;
  Visto  il capitolo 8.4 «Prescrizioni relative alla sorveglianza dei
veicoli»   del   decreto   2   settembre   2003  del  Ministro  delle
infrastrutture e trasporti, con il quale, per i trasporti interni, e'
stato  recepito  l'Accordo  europeo  sul  trasporto internazionale di
merci pericolose (ADR);
  Viste  le  disposizioni applicative del predetto regolamento n. 272
del  2002, adottate anche in applicazione della direttiva 2004/57/CEE
del 23 aprile 2004 e della decisione 15 aprile 2004 della Commissione
delle     Comunita'    europee,    diramate    con    circolare    n.
557/P.A.S.12664-XV.H.MASS(53) del 5 maggio 2005;
  Visto  l'elenco  degli  esplosivi,  degli accessori detonanti e dei
mezzi  di  accensione,  per  l'impiego minerario, istituito presso il
Ministero   dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato  -
Direzione  generale  delle  miniere, ai sensi dell'art. 1 del decreto
ministeriale  21 aprile  1979  recante  le  «Norme  per  il  rilascio
dell'idoneita'   di   prodotti   esplodenti   ed  accessori  di  tiro
all'impiego  estrattivo,  ai  sensi  dell'art.  687  del  decreto del
Presidente  della  Repubblica  9  aprile 1959, n. 128» e dei relativi
decreti attuativi;
  Tenuto  conto  che,  nell'ambito del Gruppo di lavoro del G6 per lo
studio  di  un  sistema  «di  controllo  degli  esplosivi  al fine di
prevenire   e   contrastare   il   terrorismo»,  si  e'  valutata  la
possibilita'  di cooperazione e di azioni comuni, con possibilita' di
rafforzati  controlli  di  specifici tipi di detonatori commerciali e
della   loro   commercializzazione,   con   particolare  riguardo  ai
detonatori  elettrici  a bassa e media intensita', rilevandosi che la
semplicita'  di  attivazione  ed  il  frequente utilizzo in attentati
terroristici   di   tali   tipologie   di   esplodenti,   fa  sorgere
l'opportunita'  di un relativo miglior controllo e di una limitazione
del loro uso;
  Tenuto  conto  che  nel  Piano  d'Azione per aumentare la sicurezza
degli   esplosivi,  dei  precursori  e  dei  detonatori  -  elaborato
nell'ambito   della   Seconda   Conferenza  dell'Unione  europea  sul
potenziamento  della sicurezza degli esplosivi, tenutasi a Braga (P),
il 16 e 17 luglio 2007, nel corso della quale e' stata ufficializzata
la  relazione  della  Task  Force  di esperti in materia di Sicurezza
degli   Esplosivi,  promossa  dalla  Direzione  generale  «Giustizia,
Liberta'  e  Sicurezza»  dell'Unione europea - si e' evidenziato, con
riguardo  ad  eventuali  misure  concernenti  i  detonatori, che solo
l'adozione  esclusiva di quelli elettronici, con esclusione di quelli
elettrici,   siccome   i   primi  sono  provvisti  di  un  codice  di
identificazione  e  di  un  sistema di programmazione computerizzato,
sarebbe  in  grado  di garantire un effettivamente elevato livello di
sicurezza  ai  fini antiterroristici, ma che tale misura, allo stato,
non  appare  realisticamente  proponibile  e che, pur tuttavia, vi e'
necessita'   di  limitare  la  circolazione  nel  mercato  civile  di
detonatori   elettrici  commerciali,  controllando  la  tipologia  di
detonatori   piu'   facilmente  divertibili  per  scopi  illeciti  ed
evitando, nel contempo, significativi impatti economici;
  Atteso  che, tra i detonatori elettrici commerciali, secondo quanto
accertato,  i  piu'  idonei  ad essere facilmente divertibili per usi
criminali sono quelli a bassa e media intensita', ovvero quelli cosi'
definiti  nel  decreto  del  Ministro  dell'industria,  commercio  ed
artigianato  del  21  aprile  1979,  agli articoli 1 e 5, per i quali
l'impulso  di  accensione e' compreso fra lo 0,8 e 1000 mWs/Ohm, e la
«corrente  di non accensione in Ampere» e' calcolata fino a 4 Ampere,
e  che  limitare,  in  via ordinaria, l'uso di tali detonatori per le
sole  esigenze  delle  Forze armate e di polizia e per altre speciali
non  comporta  significativi  impatti economici, soprattutto a fronte
dei benefici che, in termini preventivi, ne deriverebbero;
  Tenuto,  altresi',  conto  che l'art. 11 della Direttiva 93/15/CEE,
fissando  il principio della proporzionalita' delle misure adottate e
nei  limiti  di  cui  alle sopra menzionate conclusioni, consente - a
fronte  del  rischio  costituito  dall'estrema  facilita'  d'uso  dei
detonatori  a bassa e media intensita' con sorgenti elettriche, anche
radiocomandate,   di   bassissimo   amperaggio  (ovvero  nella  sopra
richiamata  misura di «corrente di non accensione» calcolata fino a 4
Ampere) - di ritenere proporzionata la limitazione, in via ordinaria,
della  circolazione degli stessi detonatori ai soli ambiti militari e
di polizia;
  Ritenuto  che  l'esistenza  di  confezioni portatili di precursori,
atte    alla    realizzazione   estemporanea   di   esplosivi   bi-(o
pluri)componenti  mediante  semplice miscelazione in loco, contrasti,
oltre  che  con la normativa nazionale vigente sulla fabbricazione ed
il  deposito di esplodenti, con l'esigenza primaria di non agevolarne
l'uso per finalita' criminose;
  Visto  il  ricorrere,  negli  scenari internazionali, di gravissimi
episodi   di  terrorismo,  perpetrati  mediante  l'uso  di  esplosivi
attivati mediante detonatori elettrici a bassa e media intensita';
  Atteso  che,  a  seguito  della  analoga  limitazione in precedenza
disposta  dal  Ministro  dell'interno,  non  sono  discese  sensibili
criticita' per il settore produttivo, che ormai ricorre normalmente a
detonatori  di  altra  tipologia per tutti gli impieghi di ingegneria
civile,  fatte  salve  le  speciali  esigenze  di  impiego  a fini di
sviluppo tecnologico;
  Ritenuto, per quanto precede, di dover definitivamente limitare, in
un  quadro  di  rafforzati  controlli che riguardi comunque ed in via
ordinaria  tutti  gli  esplodenti,  alle  Forze  Armate e di Pubblica
Sicurezza   ed   alle  speciali  esigenze  di  sviluppo  tecnologico,
l'impiego dei detonatori ad accensione elettrica, attivabili mediante
apparecchiature  elettriche  comuni  a  basso  amperaggio,  in quanto
attivabili  a  tempo  o  a distanza mediante apparati elettrici d'uso
comune,  nonche'  l'impiego  di esplosivi bi-componenti in confezioni
portatili,  in  quanto,  ove essi fossero liberamente disponibili, ne
risulterebbe  agevolato  il  compimento  di atti terroristici o altre
attivita' delittuose;
  Ritenuto   di   dover   aggiornare   e  integrare  le  disposizioni
applicative  concernenti  il  trasporto  delle sostanze esplodenti in
genere;
  Ritenuta  altresi',  la  necessita'  di  aggiornare le disposizioni
vigenti   sul   controllo   degli   accessi  nei  luoghi  in  cui  si
confezionano,   si  detengono  o  si  impiegano  esplodenti  e  sulle
prescrizioni   di   sicurezza   per  la  prevenzione  dei  rischi  di
sottrazione di tali prodotti durante le attivita' di trasporto;
  Considerato  che ulteriori provvedimenti, anche normativi, dovranno
essere  adottati  a  seguito  del  monitoraggio  disposto  al fine di
accertare  l'efficienza  e  l'efficacia delle misure di sicurezza dei
luoghi di fabbricazione e deposito di prodotti esplodenti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il  decreto  15  agosto  2005 del Ministro dell'interno, con il
quale    sono   state   dettate   disposizioni   sul   deposito,   la
commercializzazione  ed  il  trasporto  di esplosivi, con particolare
riferimento  a  quelli  destinati  a  scopi militari o di polizia, e'
sostituito dal seguente:
  «Art.  1. - 1. Fermo quanto previsto dal testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, dalla legge 2 ottobre 1967, n. 895, e dalla legge
9   luglio   1990,   n.   185,   la   fabbricazione,  l'importazione,
l'esportazione,  la detenzione, la commercializzazione, la cessione a
qualsiasi   titolo,   il  trasporto  e  l'impiego  di  detonatori  ad
accensione  elettrica  a  bassa  e  media  intensita', e dei prodotti
bi-componenti   realizzati  in  confezioni  portatili  specificamente
destinate  alla  realizzazione  di  esplosivi  sono consentiti, salvo
speciali  deroghe  del  Ministro  dell'interno  per  le  attivita' di
studio,  sperimentazione  e  di produzione di alte tecnologie civili,
esclusivamente  per  le  esigenze  operative  e di studio delle Forze
armate  e  dei  Corpi  armati  dello  Stato,  secondo le norme che ne
disciplinano l'utilizzazione.
  2.  Sui  detonatori elettrici a bassa e media intensita', importati
prodotti  e  commercializzati per le finalita' consentite a norma del
comma 1,   devono   essere  apposti  elementi  di  marcatura  sicuri,
preventivamente   approvati   dal   Ministero  dell'interno,  atti  a
migliorarne la tracciabilita'.
  Art. 2. - 1. Le attivita' di posizionamento e di sparo dei prodotti
esplosivi  di  2ª e 3ª categoria per uso civile devono svolgersi alla
presenza  della Forza pubblica, osservate le disposizioni vigenti per
i servizi a pagamento richiesti da privati, o, in mancanza, adottando
le  misure  di  sicurezza e di controllo prescritte dal questore, che
puo'   disporre   la  vigilanza,  con  spese  a  carico  dell'impresa
interessata,  di  guardie  particolari  giurate,  munite di specifici
ordini di servizio.
  2.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma 1  delle  operazioni  di
posizionamento  e sparo deve essere dato, almeno cinque giorni prima,
preventivo  avviso  al  questore,  che,  nei  tre  giorni successivi,
comunica la disponibilita' della forza pubblica o prescrive le misure
di  sicurezza  e  di controllo occorrenti. Sono fatti salvi i casi di
emergenza,  per  i  quali  comunque  deve  essere  data  immediata  e
preventiva notizia all'autorita' di pubblica sicurezza.
  Art.  3. - 1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni di
legge o di regolamento, l'autorizzazione al trasporto su strada degli
esplosivi  destinati ad impieghi civili, e' subordinata alla verifica
delle  condizioni  tecniche,  logistiche  ed  organizzative  volte ad
assicurare  la  costante  sorveglianza  dei  veicoli.  A  tal fine il
trasporto  degli  esplosivi  e'  sempre  effettuato con mezzi idonei,
chiusi, non telonati, muniti di idonei apparati di telecomunicazioni,
nonche' di idoneo sistema di teleallarme o telesorveglianza collegato
con  un  istituto  di  vigilanza  privata  in  grado di assicurare il
costante  monitoraggio  degli  spostamenti  del  mezzo,  la  costante
ricezione  di  eventuali allarmi, nonche', anche mediante accordi con
altri  Istituti  di  vigilanza  privata  autorizzati  ad  operare nel
territorio   da  attraversare,  l'immediato  intervento  in  caso  di
necessita'.
  2. I mezzi di cui sopra debbono altresi' possedere autonomi sistemi
di  protezione  elettronica  del  vano di carico e debbono recare sul
tetto  del  veicolo  il  numero  di  targa  del  veicolo  stesso, con
caratteri  di  misura  tale  da  consentirne l'agevole localizzazione
aerea,  oltre  ai  simboli  che siano stabiliti dalle altre normative
internazionali per il trasporto di materie esplodenti.
  3.  Quando  e'  prescritta la scorta ed il prefetto non dispone, in
relazione  alla tipologia del trasporto, che la stessa sia effettuata
a  mezzo  della  Forza  pubblica,  il  servizio deve essere svolto da
guardie  particolari giurate specificamente addestrate, adeguatamente
equipaggiate   ed   armate   e   munite   di  protezione  individuale
antiproiettile.  L'applicazione della disposizione contenuta all'art.
106,  comma 2, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle
leggi  di  pubblica  sicurezza  e'  limitata  ai  casi  assolutamente
eccezionali,  individuati  dal Dipartimento della pubblica sicurezza,
per i quantitativi minimi dallo stesso indicati.
  4.  In  caso  di brevi soste, per comprovate necessita', il veicolo
deve essere collocato in un'area di parcheggio o di sosta nella quale
non  corra  il rischio di essere danneggiato da altri veicoli, e deve
essere   costantemente   vigilato   dal  personale  di  bordo  o,  se
prescritto, da quello di scorta.
  5.  Per  le  soste  prolungate  che  non  prevedono la presenza del
personale  di  bordo  o di scorta, i veicoli debbono essere custoditi
all'interno  di  aree  o  stabilimenti  che,  sentito il parere della
Commissione  tecnica  provinciale  di cui all'art. 49 del testo unico
delle  leggi  di pubblica sicurezza, offrano tutte le garanzie per la
sicurezza  e l'incolumita' pubblica previste dalle norme vigenti ed a
condizione che:
    a) il  luogo  sia chiuso o recintato, dotato di idonei sistemi di
protezione  passiva,  di  tecnologie di telesorveglianza, prevenzione
delle  intrusioni  ed  allarme  e  di  adeguata  vigilanza a mezzo di
custodi o di guardie particolari giurate;
    b) il  veicolo  sia perfettamente chiuso, con il motore spento, e
con  il  sistema  di  teleallarme o telesorveglianza costantemente in
funzione;
    c) i  sistemi  di  allarme del luogo di sosta e del veicolo siano
collegati  con  il  personale  di  vigilanza  o  con  un  istituto di
vigilanza,   in  grado  di  intervenire  immediatamente  in  caso  di
necessita';
    d) prima  e  dopo  ogni  sosta  il  veicolo  e  il  carico  siano
attentamente controllati.
  6.  I  dati  relativi al trasporto degli esplosivi, compresi quelli
dei  commi  1,  3 e 4, devono essere conservati per almeno tre anni e
sono comunicati, a richiesta, all'autorita' di pubblica sicurezza.
  7. E' vietato trasportare a bordo del veicolo altre persone oltre i
componenti  dell'equipaggio  (autisti  e  personale di scorta), i cui
nominativi  debbono essere preventivamente comunicati alla competente
autorita' di pubblica sicurezza.
  8.  L'equipaggio non puo' aprire i colli, dei quali ha l'obbligo di
verificare  preventivamente  l'integrita', ma deve consegnarli chiusi
al  destinatario  finale  indicato  nell'autorizzazione al trasporto,
previa identificazione del medesimo.
  Art.  4. - 1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni di
legge  o  di  regolamento,  le  disposizioni dell'art. 3 si applicano
anche,   in  quanto  compatibili,  alle  autorizzazioni  di  pubblica
sicurezza  per il trasporto di esplosivi destinati ad impieghi civili
via aerea, via mare, attraverso acque interne o a mezzo ferrovia.
  Art.  5.  -  1.  Tutte  le  licenze  e le autorizzazioni di polizia
finalizzate   all'acquisto   ed   alla   movimentazione  di  prodotti
esplodenti  di qualsiasi natura debbono riportare, oltre agli estremi
dei   riconoscimenti,  delle  certificazioni  e  delle  prese  d'atto
previste   dalle   norme   vigenti  rilasciate  per  gli  stessi,  le
generalita'  complete  ed  il numero di codice fiscale dei titolari e
delle  persone  che,  compresi  i fochini, sono incaricate della loro
effettiva  manipolazione  ed  uso. Alle annotazioni puo' provvedersi,
oltre  che  con  le modalita' informatiche previste dalle leggi e dai
regolamenti  vigenti,  anche mediante estensioni debitamente vidimate
dalla competente autorita' di pubblica sicurezza.
  2.  I  produttori,  i titolari di depositi e gli utilizzatori degli
esplodenti  sono  tenuti  ad  impedire  l'accesso  e la permanenza di
estranei  nelle  aree  in  cui insistono le fabbriche o i depositi di
tali  prodotti,  ovvero  in  quelle  in  cui gli stessi devono essere
utilizzati  e  ad  annotare nel registro di cui all'art. 55 del testo
unico  delle  leggi  di  pubblica  sicurezza,  o in apposito registro
debitamente  vidimato,  le generalita' complete dei loro dipendenti e
di  tutte  le  altre persone che, in ragione dell'incarico affidato o
per  altri  giustificati  motivi,  sono  autorizzate  ad accedere nei
predetti  luoghi,  nonche'  delle  persone  comunque incaricate della
movimentazione  degli  esplodenti,  comunicando  al  questore,  senza
ritardo, ogni variazione.».
  Il  presente decreto, adottato previo adempimento degli obblighi di
preventiva  informazione  in  ambito  comunitario  che  concernono le
«regole  tecniche»  di  cui  alla  legge  21  giugno  1986,  n. 317 e
successive   modificazioni,  attuativa  delle  Direttive  98/34/CE  e
98/48/CE,  anche  per  gli  effetti  dell'accordo  OTC  di  cui  alla
Decisione  94/800/CE  del  22 dicembre 1994 e, per le disposizioni di
salvaguardia   dell'ordine  e  della  sicurezza  pubblica,  ai  sensi
dell'art.  11  della  Direttiva  93/15/CEE,  sara'  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore a
decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione.
    Roma, 8 aprile 2008
                                                   Il Ministro: Amato