IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

    Visti gli articoli 3, comma 2 e 9 della Costituzione;
    Visto  il  decreto  legislativo  20 ottobre 1998, n. 368, recante
«Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali», come
modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 novembre
2007,  n. 233, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero
per  i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 1, comma 404,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;
    Visto  il  decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il
«Codice  dei  beni  culturali  e  del paesaggio ai sensi dell'art. 10
della  legge  6 luglio  2002,  n.  137»,  e  successive  modifiche ed
integrazioni,  di  seguito denominato «Codice»; ed in particolare gli
articoli 3   e   6  che  individuano  nella  fruizione  pubblica  del
patrimonio  culturale  italiano il fine istituzionale delle attivita'
di  tutela  e  valorizzazione  dello  stesso,  nonche'  l'art.  4 che
stabilisce  che  le  funzioni di tutela del patrimonio culturale sono
attribuite  allo  Stato  ed  esercitate dal Ministero per i beni e le
attivita' culturali;
    Visto  altresi'  l'art. 29, comma 5 del predetto Codice, il quale
dispone  che  il  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita' culturali
definisce,   anche   con   il  concorso  con  le  regioni  e  con  la
collaborazione   delle   universita'  e  degli  istituti  di  ricerca
competenti,  linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli di
intervento in materia di conservazione dei beni culturali;
    Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali
del  26 febbraio  2007  istitutivo  della  «Commissione per l'analisi
delle problematiche relative alla disabilita' nello specifico settore
dei  beni  e delle attivita' culturali», nonche' i successivi decreti
integrativi del 29 novembre 2007 e del 30 gennaio 2008;
    Premesso  che  e'  necessario  garantire  ad  ogni  cittadino  la
possibilita'   di   accesso  e  fruizione  del  patrimonio  culturale
italiano,  nonche'  favorirne  la  conoscenza, anche per finalita' di
sviluppo della cultura, ai sensi dell'art. 9 della Costituzione;
    Premesso  che  l'integrazione delle persone con disabilita' nella
vita  quotidiana  rientra  nel  piu'  ampio  principio di uguaglianza
garantito  dall'art.  3  della  Costituzione  e  che le problematiche
relative   all'integrazione   e  all'individuazione  di  percorsi  di
progettazione  utili  ad  abbattere le barriere materiali e culturali
sono  state  oggetto di attenzione da parte dell'Organizzazione delle
Nazioni   Unite   sin  dal  1992,  del  Parlamento  europeo  e  della
Commissione nonche' del Consiglio d'Europa;
    Premesso  che  la  Convenzione  dei  diritti  delle  persone  con
disabilita',  adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il
13 dicembre 2006, prevede all'art. 30 una specifica attenzione per il
settore  della  vita  culturale  e  per  l'accesso  delle persone con
disabilita' al patrimonio culturale;
    Premesso che l'Istituto per la classificazione internazionale del
funzionamento,  della  disabilita'  e  della salute (ICF) ha favorito
l'evolversi  del concetto di disabilita', dal modello medico a quello
bio-psico-sociale,  richiamando  l'attenzione  sulle  possibilita' di
partecipazione,  negate  o  favorite  dalle  condizioni  ambientali e
inducendo   pertanto   gli   operatori   pubblici   e   privati  alla
individuazione  ed  alla conduzione di azioni positive per assicurare
la  efficace  e  piena  integrazione  di  tutti i cittadini e la loro
partecipazione  alla  vita  sociale in ogni suo aspetto, ivi compreso
quello culturale;
    Premesso   che   le   azioni   positive   svolte   per  garantire
l'accessibilita'  al patrimonio culturale italiano possono costituire
anche  un  mezzo  per  favorire  lo  sviluppo civile ed economico del
Paese;
    Considerato  che  la  fruizione pubblica del patrimonio culturale
italiano,  ai  sensi  dell'art. 3 del Codice dei beni culturali e del
paesaggio,  e'  il  fine  istituzionale  delle  attivita' di tutela e
valorizzazione esplicate con riguardo a detto patrimonio;
    Considerato  altresi'  che l'applicazione delle normative vigenti
in  materia di superamento delle barriere architettoniche e' elemento
costitutivo   di   qualunque   tipo   di   intervento   di  tutela  e
valorizzazione del patrimonio culturale italiano;
    Rilevato  che  ai  sensi  del comma 2 dell'art. 1 del decreto del
Ministro per i beni e le attivita' culturali del 26 febbraio 2007 tra
i  compiti  della  «Commissione  per  l'analisi  delle  problematiche
relative  alla  disabilita'  nello specifico settore dei beni e delle
attivita'  culturali»  rientra  la  predisposizione di linee guida di
intervento  da  tradurre  in  strumenti  operativi  volti  a favorire
l'accessibilita'  ai beni e alle attivita' culturali alle persone con
disabilita';
    Rilevato altresi' che ai sensi dell'art. 2 del suddetto decreto e
delle  successive  integrazioni  la  «Commissione per l'analisi delle
problematiche  relative  alla disabilita' nello specifico settore dei
beni e delle attivita' culturali» risulta costituita da dirigenti del
Ministero  per  i beni e le attivita' culturali, rappresentanti delle
universita', esperti della materia, rappresentanti delle associazioni
del settore;
    Rilevato   che  la  suddetta  Commissione  ha  evidenziato  quale
obiettivo  prioritario  da  perseguire  la  definizione  di indirizzi
operativi  per garantire l'accessibilita' e fruibilita' agli istituti
e  luoghi  della  cultura  nel  rispetto delle istanze della tutela e
valorizzazione degli stessi;
    Valutato  il documento predisposto in tal senso nell'ambito dalla
suddetta Commissione dal titolo «Linee guida per il superamento delle
barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale»;
    Acquisito  il  parere  della  Conferenza  Stato-regioni  in  data
26 marzo 2008;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    Sono  approvate  le linee guida per il superamento delle barriere
architettoniche  negli istituti e luoghi della cultura, come definite
nell'allegato  A  del  presente  decreto, del quale costituisce parte
integrante e sostanziale.
      Roma, 28 marzo 2008
                                                 Il Ministro: Rutelli