IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
              E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

  Vista  la  direttiva  92/43/CEE  del  Consiglio del 21 maggio 1992,
relativa  alla  conservazione degli habitat naturali e seminaturali e
della  flora  e  della  fauna  selvatiche,  in  particolare l'art. 4,
paragrafo 2, terzo comma;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997,
n.   357,  recante  il  regolamento  di  attuazione  della  direttiva
92/43/CEE,   come   modificato   dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 12 marzo 2003, n. 120;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente e della tutela del
territorio  del  25 marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 167 del 19 luglio 2004, recante l'elenco dei siti
di  importanza  comunitaria (SIC) per la regione biogeografica alpina
in  Italia  adottato,  ai  sensi  della  direttiva  92/43/CEE,  dalla
decisione della Commissione 2004/69/CE del 22 dicembre 2004;
  Considerato  che  la  Commissione ha ritenuto necessario provvedere
all'aggiornamento   dell'elenco   iniziale   di  siti  di  importanza
comunitaria  per  la  regione biogeografica alpina sia per inserire i
siti  supplementari  che  sono  stati  proposti  dagli Stati membri a
partire  dal  2004 come siti di importanza comunitaria per la regione
biogeografica  alpina  ai sensi dell'art. 1 della direttiva 92/43/CEE
sia  per  tener  conto  di  eventuali  modifiche  nelle  informazioni
relative   ai   siti   presentate   dagli   Stati  membri  a  seguito
dell'adozione dell'elenco comunitario;
  Considerato  infatti  che, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della
direttiva 92/43/CEE, sono stati trasmessi alla Commissione, tra marzo
2002  e settembre  2006,  elenchi  di  siti  proposti  quali  siti di
importanza   comunitaria   per   la   regione   biogeografica  alpina
dall'Austria,   dalla   Finlandia,  dalla  Francia,  dalla  Germania,
dall'Italia,  dalla  Polonia, dalla Slovacchia, dalla Slovenia, dalla
Spagna e dalla Svezia;
  Considerato  che gli elenchi dei siti proposti sono stati corredati
di  informazioni  su  ciascun sito, fornite nel formato fissato dalla
decisione   97/266/CE   del   18 dicembre   1996  della  Commissione,
concernente   un   formulario   informativo  sui  siti  proposti  per
l'inserimento nella rete Natura 2000;
  Considerato  che  sulla  base  dell'elenco  proposto, redatto dalla
Commissione con l'accordo di ciascuno degli Stati membri interessati,
che  identifica  anche  i  siti che ospitano tipi di habitat naturale
prioritari o specie prioritarie, deve essere adottato un primo elenco
aggiornato  di  siti selezionati quali siti di importanza comunitaria
per la regione biogeografica alpina;
  Considerato  pero'  che  alcuni  Stati membri non hanno proposto un
numero di siti sufficienti per soddisfare i requisiti della direttiva
92/43/CEE  relativamente ad alcuni tipi di habitat e ad alcune specie
per  cui  non  si  puo'  considerare la rete completa riguardo a tali
specie e tipi di habitat;
  Considerato  tuttavia  che la Commissione europea, tenuto conto del
periodo  di  tempo  necessario  per  ricevere  le  informazioni e per
raggiungere  un  accordo  con gli Stati membri, ha ritenuto opportuno
adottare  un  primo  elenco  aggiornato  di  siti,  che dovra' essere
riveduto conformemente all'art. 4 della direttiva 92/43/CEE;
  Vista la decisione della Commissione europea n. C(2008)271 def. del
25 gennaio  2008  che  stabilisce, ai sensi della direttiva 92/43/CEE
del  Consiglio,  un  primo  elenco  aggiornato  di siti di importanza
comunitaria per la regione biogeografica alpina e abroga la decisione
2004/69/CE;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  1.  I  siti  di importanza comunitaria per la regione biogeografica
alpina  in  Italia,  individuati  ai  sensi dell'art. 4, paragrafo 2,
della   direttiva   92/43/CEE,  sono  elencati  nell'allegato  A  che
costituisce parte integrante del presente decreto.
  2. Il decreto 25 marzo 2004 citato nelle premesse e' abrogato.