IL MINISTRO DELLA DIFESA
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                                  e
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

  Visto  il  codice  della  navigazione  approvato  con regio decreto
30 marzo 1942, n. 327 e successive modificazioni;
  Visti  la  legge  18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni
del  Ministro  della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze
armate  e  dell'amministrazione  della  difesa  e  il  regolamento di
attuazione,  emanato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica
25 ottobre 1999, n. 556 e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive
modificazioni,   concernente   la   riforma  dell'organizzazione  del
Governo;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
  Vista  la  legge  9  novembre  2004,  n. 265,  di  conversione, con
modificazioni,  del  decreto-legge  8 settembre 2004, n. 237, recante
interventi  urgenti  nel  settore  dell'aviazione  civile e delega al
Governo  per  l'emanazione  di disposizioni correttive ed integrative
del codice della navigazione;
  Visto  il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, come modificato
dal  decreto  legislativo  15  marzo  2006,  n. 151, recante norme di
revisione della parte aeronautica del codice della navigazione;
  Visto in particolare, il terzo comma dell'art. 693 del codice della
navigazione,  il  quale  prevede  che  «I  beni  del demanio militare
aeronautico, non piu' funzionali ai fini militari e da destinare alla
aviazione  civile  in  quanto strumentali all'attivita' del trasporto
aereo, sono individuati con provvedimento del Ministero della difesa,
di  concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e
trasferiti  al  demanio  aeronautico civile per i assegnazione in uso
gratuito all'ENAC ed il successivo affidamento in concessione»;
  Visto  il  decreto-legge  18 maggio  2006,  n. 181, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   17 luglio   2006,   n. 233,  recante
disposizioni  urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza   del   Consiglio  dei  Ministri  e  dei  Ministeri  e  in
particolare l'art. 1, commi 4 e 5;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio
2006, concernente l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture
e del Ministero dei trasporti, cosi' come modificato ed integrato dal
decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri in data 5 aprile
2007;
  Visto  il  decreto  legislativo  25  luglio  1997,  n. 250, recante
l'istituzione  dell'Ente nazionale della navigazione civile (ENAC) e,
in  particolare  l'art. 8,  comma 2, il quale prevede che con decreto
del  Ministro  dei  trasporti  e della navigazione, di concerto con i
Ministro  del  tesoro e delle finanze, vengono assegnati all'ENAC, in
uso  gratuito,  i  beni  del  demanio  aeroportuale per il successivo
affidamento dei beni medesimi ai gestori aeroportuali;
  Ravvisata la necessita' di dare applicazione al disposto del citato
terzo   comma dell'art. 693   del   codice   della  navigazione,  con
l'individuazione  dei  beni del demanio militare aeronautico non piu'
funzionali  ai  fini  militari  da  destinare all'aviazione civile in
quanto strumentali all'attivita' del trasporto aereo;
  Ravvisata  la necessita' di dare contestuale attuazione al disposto
del  richiamato art. 8, comma 2, dcl decreto legislativo n. 250 del i
997,  ai  fini del contemporaneo trasferimento al demanio aeronautico
civile   per   l'assegnazione   gratuita  all'ENAC  e  il  successivo
affidamento  in concessione dei beni del demanio aeronautico militare
individuati ai sensi del richiamato art. 693, terzo comma, del codice
della  navigazione,  per  mantenere  la  necessaria continuita' della
gestione del traffico civile aeroportuale;
  Visto   il  verbale  del  Ministero  della  difesa,  Gabinetto  del
Ministro,  recante  il  resoconto  della  riunione  tenutasi  in data
12 dicembre  2007,  del  Gruppo  di  lavoro  di  vertice composto dai
rappresentanti  dei Ministeri della difesa, delle infrastrutture, dei
trasporti  e  dell'economia  e  delle  finanze,  nonche'  degli  enti
interessati,  che  hanno  analizzato  la  dismissione  dei  beni,  in
particolare, del compendio aeroportuale di Cagliari Elmas;
  Tenuto  conto  che,  allo  stato,  i  servizi  di assistenza per la
navigazione aerea sono garantiti dall'Ente nazionale per l'assistenza
al  volo (ENAV) S.p.a., in applicazione del decreto interministeriale
12 novembre 1983;
  Vista  la  determinazione  dello  Stato  Maggiore dell'Aeronautica,
assunta   con  foglio  n. MD  AAVSMA  0089901  del  3 dicembre  2007,
confermata   dallo   Stato   Maggiore   della   difesa,   con  foglio
n. 141/109/4665.5   in   data   10 gennaio  2008,  circa  il  cessato
interesse,  ai  fini  militari,  dei beni individuati nel progetto di
dismissione appartenenti al compendio aeroportuale di Cagliari Elmas;
  Vista  la  determinazione  del Ministero dei trasporti, assunta con
foglio   n. MINFTRA/DCIV   4944  in  data  18  dicembre  2007,  circa
l'effettiva  strumentalita'  ai fini del trasporto aereo degli stessi
beni descritti nel richiamato progetto di dismissione;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  1.  I  beni  del  demanio  militare  aeronautico  dell'aeroporto di
Cagliari  Elmas, ai sensi dell'art. 693, terzo comma del codice della
navigazione  individuati  e descritti nell'annesso tecnico e relativi
allegati,  che  costituiscono  parte integrante del presente decreto,
dichiarati  non  piu'  funzionali  ai  fini  militari, sono destinati
all'aviazione  civile con trasferimento al demanio aeronautico civile
(demanio  pubblico  dello  Stato - ramo trasporti - aviazione civile)
nello  stato  di  fatto  e di diritto in cui si trovano alla data del
presente  decreto,  in quanto strumentali all'attivita' del trasporto
aereo civile.
  2.  I  beni  trasferiti  ai  sensi  del  comma  1,  sono assegnati,
contestualmente,  in  uso  gratuito  all'ENAC,  ai sensi dell'art. 8,
comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.