IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4 e l'allegato B; Vista la direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali; Vista la direttiva 2006/100/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; Considerate le competenze attribuite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale secondo l'art. 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; Considerata, secondo quanto previsto all'art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, l'esigenza di definire, con decreto del Ministro competente, ai sensi dell'art. 17 comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con riferimento alle singole professioni, le procedure necessarie per assicurare lo svolgimento, la conclusione, l'esecuzione e la valutazione delle misure di cui agli articoli 23 e 11 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; Visto l'art. 17 comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Decreta: Art. 1. Individuazione della Direzione generale competente 1. Alla Direzione generale per le politiche per l'orientamento e la formazione e' attribuita la competenza a provvedere sulle domande di riconoscimento di qualifiche professionali nei casi previsti al comma 1, lettera 1) e per le attivita' di cui al comma 3, lettera e) dell'art. 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, individuate nell'allegato IV, Lista II, punto 4) classe ex 851 e 855. 2. La stessa amministrazione e' altresi' competente per le domande di riconoscimento, relative alle qualifiche professionali di cui al comma 1, conseguite in ambito non comunitario, nei casi disciplinati dall'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, alle quali sono applicabili le disposizioni del presente decreto.