IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Vista  la  legge  25 gennaio  2006, n. 29, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4 e
l'allegato B;
  Vista  la  direttiva  n.  2005/36/CE  del  Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  7 settembre  2005,  relativa al riconoscimento delle
qualifiche professionali;
  Vista la direttiva 2006/100/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006,
che  adegua  determinate  direttive  sulla  libera circolazione delle
persone a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;
  Visto  il  decreto  legislativo  9 novembre  2007,  n. 206, recante
attuazione  della  direttiva  2005/36/CE,  relativa al riconoscimento
delle  qualifiche  professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE
che  adegua  determinate  direttive  sulla  libera circolazione delle
persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,   e  successive  modificazioni,  Regolamento  recante  norme  di
attuazione   del   testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero,  a  norma  dell'art.  1,  comma 6, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286;
  Considerate  le  competenze  attribuite  al  Ministero del lavoro e
della  previdenza  sociale  secondo  l'art. 5 del decreto legislativo
9 novembre 2007, n. 206;
  Considerata,  secondo  quanto  previsto  all'art.  24  del  decreto
legislativo  9  novembre  2007,  n.  206, l'esigenza di definire, con
decreto  del Ministro competente, ai sensi dell'art. 17 comma 3 della
legge   23 agosto   1988,   n.  400,  con  riferimento  alle  singole
professioni,  le  procedure necessarie per assicurare lo svolgimento,
la  conclusione,  l'esecuzione  e  la valutazione delle misure di cui
agli  articoli 23  e  11  del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206;
  Visto l'art. 17 comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
                              Decreta:
                               Art. 1.
         Individuazione della Direzione generale competente
  1. Alla Direzione generale per le politiche per l'orientamento e la
formazione  e' attribuita la competenza a provvedere sulle domande di
riconoscimento  di  qualifiche  professionali  nei  casi  previsti al
comma 1,  lettera 1) e per le attivita' di cui al comma 3, lettera e)
dell'art.   5  del  decreto  legislativo  9 novembre  2007,  n.  206,
individuate nell'allegato IV, Lista II, punto 4) classe ex 851 e 855.
  2.  La stessa amministrazione e' altresi' competente per le domande
di  riconoscimento,  relative alle qualifiche professionali di cui al
comma 1,  conseguite in ambito non comunitario, nei casi disciplinati
dall'art.   49  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del
31 agosto  1999,  n. 394, alle quali sono applicabili le disposizioni
del presente decreto.