IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                           di concerto con
                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e
integrazioni;
  Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni e
integrazioni;
  Vista la legge 30 giugno 2000, n. 186, che ha apportato sostanziali
modifiche,  nel  campo degli ammortizzatori sociali, per i lavoratori
appartenenti   ai  soggetti  autorizzati  alla  fornitura  di  lavoro
temporaneo nei porti;
  Visto  l'art.  1,  comma 1191 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
che  destina 12.000.000 di euro alla concessione, per l'anno 2007, di
un'indennita'  pari  al  trattamento massimo d'integrazione salariale
straordinaria  ai  lavoratori portuali che prestano lavoro temporaneo
nei  porti,  previa  determinazione  dei  criteri  da  stabilirsi con
decreto  del  Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale;
  Tenuto  conto  delle  conclusioni  alle  quali  si  e' pervenuti al
termine  dei  lavori del tavolo tecnico istituito presso il Ministero
del   lavoro  e  della  previdenza  sociale  a  seguito  dell'accordo
intervenuto  il  7 novembre  2006 tra gli organi di vertice di questi
Ministeri  concertanti  e  le organizzazioni sindacali dei lavoratori
del settore maggiormente rappresentative a livello nazionale;
  Preso  atto che, a seguito del predetto accordo, la soluzione delle
problematiche  riguardanti  la  definizione a regime di una specifica
normativa  in  materia  d'integrazione  salariale  da  riconoscere ai
lavoratori  del  settore  per  le  giornate  di mancato avviamento al
lavoro e' stata demandata ad un apposito provvedimento legislativo in
corso di definizione;
  Consultati   sulla   materia   oggetto   del   presente  decreto  i
rappresentanti  delle  organizzazioni  sindacali dei lavoratori e dei
datori  di  lavoro  di settore maggiormente rappresentative a livello
nazionale, dell'I.N.P.S. e dell'ASSOPORTI, nella riunione tenutasi il
giorno  12 dicembre  2007,  con  la  quale  e'  stato  comunicato  al
Ministero  dei  trasporti che la Direzione ha provveduto ad impegnare
le  risorse  finanziarie previste per la corresponsione ai lavoratori
di  cui  al  presente  decreto  dell'indennita' prevista dall'art. 1,
comma 1191 della legge n. 296/2007;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'indennita'  pari  al trattamento massimo d'integrazione salariale
straordinaria   prevista   dall'art.   1,   comma 1191,  della  legge
27 dicembre  2006,  n.  296,  in  favore  dei lavoratori portuali che
prestano  lavoro temporaneo nei porti ai sensi della legge 28 gennaio
1994,  n.  84,  e'  concessa  alle  condizioni  e  in base ai criteri
stabiliti dal presente decreto.