IL CAPO DIPARTIMENTO per gli affari interni e territoriali Visto l'art. 161, comma 1 del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, emanato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede, che gli enti locali redigano apposita certificazione sui principali dati del bilancio di previsione, con modalita' da fissarsi con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.), l'Unione delle province d'Italia (U.P.I.) e l'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti della montagna (U.N.C.E.M.); Visto l'art. 151, comma 1, del citato testo unico nel quale e' stabilito che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo; Visti i decreti ministeriali del 20 dicembre 2007 e del 20 marzo 2008 con i quali il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2008 e' stato rispettivamente differito al 31 marzo 2008 e al 31 maggio 2008; Visto l'art. 165 del citato testo unico recante «Struttura del bilancio»; Considerata la necessita' di fissare le modalita' della certificazione relativa al bilancio di previsione dell'anno 2008, nonche' di individuare le modalita' ed i termini di presentazione; Ritenuto che le necessita' di coordinamento statistico ed informativo dei dati dell'amministrazione statale con quelli degli enti locali imponga l'acquisizione delle certificazioni contabili anche da parte degli enti locali della regione Friuli-Venezia Giulia, della regione Valle d'Aosta e della regione Trentino-Alto Adige; Visto l'art. 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, secondo il quale spetta alla regione Friuli-Venezia Giulia disciplinare la finanza locale negli enti locali e finanziare gli stessi con oneri a carico del proprio bilancio, ad eccezione dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite a comuni e province, per i quali lo Stato provvede separatamente al finanziamento, nella misura determinata dalla normativa statale; Visto l'art. 6 del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431, secondo il quale spetta alla regione Valle d'Aosta emanare norme in materia di bilanci, di rendiconti, di amministrazione del patrimonio e di contratti degli enti locali della Valle d'Aosta e delle loro aziende, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato in materia di contabilita' degli enti locali; Ritenuto necessario ridurre i tempi di acquisizione ed elaborazione dei dati del bilancio di previsione anche attraverso l'adozione di un sistema informatizzato di certificazione che comunque tenga conto delle modalita' di certificazione relativa al bilancio di previsione 2008; Vista la circolare F.L. 32/2005 nella quale sono esposti i criteri per la delega di alcune funzioni alle Prefetture in materia di finanza locale relativamente all'acquisizione dei dati dei certificati; Sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'Unione delle province d'Italia e l'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti della montagna; Decreta: Art. 1. 1. I comuni, le province, le comunita' montane e le unioni di comuni predispongono e presentano un certificato di bilancio di previsione 2008 in versione cartacea ed informatizzata, nel rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi articoli 3 e 4. Tale certificato deve essere nelle due versioni, rispettivamente, conforme agli allegati modelli ed alle specifiche tecniche che fanno parte integrante del presente decreto. 2. I comuni e le unioni di comuni sono tenuti a presentare il certificato di bilancio di previsione su supporto magnetico (floppy disk o CD) oltre che in stampa originale e una copia autenticata, entro il 15 luglio 2008 alle competenti Prefetture, alla Presidenza della Regione Valle d'Aosta, per gli enti locali di quella regione, ed al Commissariato del Governo competente per gli enti locali delle province di Bolzano e Trento. L'ente certificante, inoltre, trasmette una copia cartacea alla Regione. 3. Le province e le comunita' montane sono tenute a presentare il certificato di bilancio di previsione 2008 su supporto magnetico (floppy disk o CD), oltre che in stampa originale e due copie autenticate, entro il 15 luglio 2008, alle competenti Prefetture, alla Presidenza della Regione Valle d'Aosta, per gli enti locali di quella regione, ed al Commissariato del Governo competente per le province di Bolzano e Trento. L'ente certificante, inoltre, trasmette una copia cartacea alla regione. 4. I comuni e le comunita' montane della regione Valle d'Aosta sono tenuti a compilare esclusivamente i quadri indicati nell'allegato tecnico al presente decreto. 5. Le Prefetture, la Presidenza della Regione Valle d'Aosta ed i Commissariati del Governo delle province di Bolzano e Trento trattengono l'originale dei certificati cartacei ed inviano una copia alla Corte dei Conti - Sezione delle autonomie, all'U.P.I. ed all'U.N.C.E.M., a seconda della tipologia di ente locale. 6. All'originale del certificato dovra' essere allegato il floppy disk o CD integro, contenente la copia informatica da cui e' stata prodotta la stampa degli originali stessi, con l'indicazione in etichetta del nome dell'ente, della provincia e della dizione «certificato di bilancio preventivo 2008». La predetta etichetta che deve essere fornita dalla ditta deve contenere, inoltre, il nome e il logo della ditta stessa, e gli estremi dell'omologazione ministeriale. 7. Le Prefetture, la Presidenza della Regione Valle d'Aosta e i Commissariati del Governo delle province di Bolzano e Trento devono verificare il contenuto dei certificati cartacei e successivamente procedere al caricamento dei dati, tramite i floppy disks o CD, nella banca dati della Direzione centrale della finanza locale ed alla registrazione dell'arrivo dei certificati medesimi. Tale caricamento sara' effettuato entro il 15 settembre 2008.