IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche europee e internazionali

  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1782/2003  del  Consiglio  del 29
settembre  2003,  che  stabilisce  norme comuni relative ai regimi di
sostegno  diretto  nell'ambito  della  politica  agricola  comune  ed
istituisce  taluni  regimi  di sostegno a favore degli agricoltori, e
successive modifiche e integrazioni;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  795/2004 della Commissione del 21
aprile   2004,  recante  modalita'  di  applicazione  del  regime  di
pagamento   unico  di  cui  al  regolamento  (CE)  n.  1782/2003  del
Consiglio, e successive modifiche e integrazioni;
  Visto   il   decreto   ministeriale   5   agosto  2004  concernente
«Disposizioni  per l'attuazione della riforma della politica agricola
comune»,   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana  n.  191  del  16  agosto  2004,  e  successive  modifiche e
integrazioni;
  Visto  il decreto ministeriale 24 marzo 2005, recante «Disposizioni
nazionali   di  attuazione  dell'art.  42  del  regolamento  (CE)  n.
1782/2003   concernente   la   gestione   della  riserva  nazionale»,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 98
del 29 aprile 2005, e successive modifiche e integrazioni;
  Ritenuta   la   necessita'  di  definire  le  condizioni  tecniche,
applicabili  nel  2008,  per  l'accesso  alla  riserva  del regime di
pagamento unico;
  Sentiti  i  rappresentanti tecnici delle regioni nella riunione del
27 marzo 2008;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                          Nuovo agricoltore

  Un nuovo agricoltore puo' richiedere titoli all'aiuto dalla riserva
nazionale,  in applicazione dell'art. 42, paragrafo 3 del regolamento
(CE)  n. 1782/2003, qualora si trovi nelle condizioni di cui all'art.
2, lettera k) del regolamento (CE) n. 795/2004.