IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto  l'art.  1,  comma 337,  lettera a),  della legge 23 dicembre
2005,  n.  266,  che  prevede  per  l'anno finanziario 2006, a titolo
sperimentale, la destinazione in base alla scelta del contribuente di
una  quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche   a   finalita'   di   sostegno   del  volontariato  e  delle
organizzazioni  non lucrative di utilita' sociale, di cui all'art. 10
del  decreto  legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, delle associazioni
di  promozione sociale, iscritte nei registri di cui all'art. 7 della
legge  7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni riconosciute che
operano  nei  settori  di  cui  all'art. 10, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
  Visto  l'art.  31,  comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n.
273,  convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio
2006,  n.  51,  secondo  il quale la disposizione di cui al comma 337
dell'art.   1   della  legge  n.  266  del  2005,  riferita  all'anno
finanziario  2006,  e' specificata nel senso che la stessa si applica
al periodo d'imposta 2005 e che, di conseguenza, il decreto di cui al
comma 340  del  medesimo  art.  1  e'  adottato  senza l'acquisizione
dell'avviso di cui al primo periodo dello stesso comma;
  Visto  l'art.  1,  comma 1234,  lettera a), della legge 27 dicembre
2006,   n.   296,   che   prevede  per  l'anno  finanziario  2007  la
destinazione, in base alla scelta del contribuente, di una quota pari
al  5  per  mille  dell'imposta  sul  reddito delle persone fisiche a
finalita'  di sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale,  di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997,
n.  460,  delle  associazioni  di  promozione  sociale,  iscritte nei
registri  di  cui  all'art.  7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e
delle  associazioni  riconosciute  che  operano  nei  settori  di cui
all'art.  10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460;
  Visto  l'art.  20,  comma 2,  del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.
159,  convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007,  n.  222,  in base al quale "A modifica dell'art. 1, comma 337,
della  legge  23 dicembre  2005,  n. 266, e dell'art. 1, commi 1234 e
seguenti,  della  legge  27 dicembre  2006,  n.  296, sono ammesse al
riparto  della  quota  del 5 per mille IRPEF le associazioni sportive
dilettantistiche  in  possesso  del  riconoscimento  ai fini sportivi
rilasciato dal CONI a norma di legge";
  Visto l'art 45, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
248,  convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2008,  n.  31,  che,  per  l'esercizio  finanziario  2007, integra in
materia  di  5 per  mille  l'art.  1  della  legge  n.  296 del 2006,
aggiungendo  nella  lettera a)  del  comma 1234  le  seguenti  parole
", nonche' delle fondazioni nazionali di carattere culturale";
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
20 gennaio 2006, che ha definito per l'esercizio finanziario 2006, le
modalita' di destinazione del beneficio;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo
2007,  che ha definito per l'esercizio finanziario 2007, le modalita'
di destinazione del beneficio;
  Rilevato    che    sul    sito    dell'Agenzia    delle    entrate,
www.agenziaentrate.gov.it  sono  stati  pubblicati il 12 ottobre 2007
sia  gli  elenchi  definitivi  dei  soggetti ammessi al riparto della
quota  del  5  per  mille  dell'IRPEF per l'anno finanziario 2006 con
indicazione  delle  quote  a  ciascuno  spettante  -  ai  sensi degli
articoli 1  e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
20 gennaio   2006   -   sia  l'elenco  definitivo  dei  soggetti  del
volontariato esclusi dal medesimo beneficio per i quali le somme loro
attribuite  in  virtu'  delle preferenze risultano essere disponibili
sul  capitolo  5243  "Quota del 5 per mille dell'imposta, ecc. ..." -
conto   residui   dell'anno  finanziario  2006  del  Ministero  della
solidarieta' sociale;
  Rilevato,  altresi',  che per il 5 per mille relativo all'esercizio
finanziario  2007  sono  attualmente pubblicati sul sito dell'Agenzia
delle  entrate  gli  elenchi provvisori dei soggetti del volontariato
che  hanno  prodotto  domanda  di iscrizione ai sensi dell'art. 1 del
decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 16 marzo 2007 e
che,  per  tale  esercizio  finanziario,  sulla  base  della modifica
apportata  dall'art.  3,  comma 4, della legge n. 244 del 24 dicembre
2007  all'art.  1, comma 1237, della legge n. 296 del 2006, il limite
di  spesa  da  250  milioni di euro originariamente previsto e' stato
aumentato a 400 milioni di euro;
  Considerato,  che per effetto di quanto disposto dal citato comma 2
dell'art.  20  del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  29 novembre  2007, n. 222, occorre
procedere  alla  individuazione  delle  modalita'  di  ammissione  al
beneficio  del  5 per mille per gli anni finanziari 2006 e 2007 delle
associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento
ai fini sportivi, iscritte nel "registro nazionale delle associazioni
e societa' sportive dilettantistiche" istituito dal CONI con delibera
n. 1288 dell'11 novembre 2004;
  Considerato,   altresi',   che,  per  effetto  di  quanto  disposto
dall'art.  45,  comma 1-bis,  del  decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
248,  convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2008, n. 31, occorre procedere alla individuazione delle modalita' di
ammissione  al  beneficio  del  5  per  mille,  per il solo esercizio
finanziario 2007, delle fondazioni nazionali a carattere culturale;
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
  Su  proposta  del  Ministro  delle  politiche giovanili e attivita'
sportive,  del Ministro della solidarieta' sociale e del Ministro per
i  beni  e  le  attivita'  culturali,  di  concerto  con  il Ministro
dell'economia e delle finanze;
                              Decreta:

                               Art. 1.
Modalita'  di  ammissione  al riparto del 5 per mille per l'esercizio
finanziario   2006   delle   associazioni  sportive  dilettantistiche
iscritte   nel  registro  nazionale  delle  associazioni  e  societa'
              sportive dilettantistiche tenuto dal CONI

  1.  Le associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro
nazionale  delle  associazioni  e  societa' sportive dilettantistiche
tenuto dal CONI che abbiano prodotto per l'esercizio finanziario 2006
-  ai  sensi  dell'art.  1,  comma 1,  del decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  20 gennaio  2006 - la domanda telematica di
iscrizione nell'elenco degli enti del volontariato di cui all'art. 1,
comma 337,  lettera a),  della  legge 23 dicembre 2005, n. 266, e che
risultano   inserite  nell'elenco  dei  soggetti  esclusi  pubblicato
dall'Agenzia delle entrate il 12 ottobre 2007, possono essere ammesse
al   riparto   in   base  al  disposto  dell'art.  20,  comma 2,  del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159. A tal fine devono trasmettere,
con  raccomandata  a.r.,  alla Direzione regionale dell'Agenzia delle
entrate  nel  cui  ambito  territoriale si trova o hanno istituito la
sede  legale, entro e non oltre la data del 30 maggio 2008, a pena di
decadenza,  la  dichiarazione  sostitutiva  di atto di notorieta', ai
sensi  dell'art.  47  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
28 dicembre  2000, n. 445, attestante il possesso, alla data di invio
della  domanda  telematica  di  ammissione al riparto e alla data del
30 giugno  2006,  del requisito di iscrizione nel richiamato registro
tenuto dal CONI. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegato,
a  pena di decadenza dal beneficio, copia fotostatica non autenticata
di  un  documento  di  identita'  del sottoscrittore. Il modulo della
dichiarazione sostitutiva deve essere conforme al fac-simile allegato
1.
  2. Le eventuali dichiarazioni sostitutive gia' trasmesse - ai sensi
dell'art.  1,  comma 4,  del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  20 gennaio  2006  - dai soggetti individuati nel precedente
comma 1, sono improduttive di effetti.