IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di concerto con IL CAPO DEL DIPARTIMENTO delle politiche di sviluppo economico e rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attivita' di gioco; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici; Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonche' per il riparto dei proventi, ai sensi dell'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Visto il decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il Capo del dipartimento delle politiche di sviluppo del Ministero delle politiche agricole e forestali del 15 dicembre 2005, emanato in attuazione dell'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con il quale e' stata istituita una nuova scommessa ippica a totalizzatore strutturata in piu' formule; Visto il decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 26 ottobre 2005, concernente le modalita' attuative delle nuove formule di scommessa a totalizzatore sulle corse dei cavalli denominate «Vincente nazionale» ed «Accoppiata nazionale»; Visto il decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 20 dicembre 2005, recante la disciplina tecnica delle formule di scommessa «Quarte' nazionale» e «Quinte' nazionale»; Visto il decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 20 dicembre 2005, concernente le modalita' attuative della nuova formula di scommessa ippica a totalizzatore denominata «Nuova Tris Nazionale»; Visto il decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 10 marzo 2008 recante disposizioni per l'organizzazione della gestione, congiuntamente alle competenti amministrazioni di altri Stati dell'Unione europea, delle formule di scommessa «Vincente», «Accoppiata» e «Tris» dell'Ippica nazionale, ai sensi dell'art. 293, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; Visto l'art. 38, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; Vista la proposta dell'UNIRE formulata con lettere del 18 gennaio 2008, prot. 2008/0003037/Uscita e del 18 marzo 2008, prot. 2008/0016904/Uscita; Considerata l'opportunita', nel prevalente interesse pubblico all'incremento del livello delle entrate erariali e delle quote di prelievo di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, di elevare il numero delle scommesse ippiche a totalizzatore istituite ai sensi dell'art. 1, comma 498, legge 30 dicembre 2004, n. 311, giocate nella settimana; Dispone: Art. 1. Individuazione del numero massimo giornaliero di scommesse ippiche a totalizzatore di cui all'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 1. Le formule di scommessa istituite ai sensi dell'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono essere effettuate su un numero giornaliero massimo di 16 corse di cavalli, che si svolgono in due o piu' ippodromi. 2. Alle scommesse di cui al comma 1 si applica la disciplina contenuta nel decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 26 ottobre 2005, nei decreti del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 20 dicembre 2005 e nel decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 10 marzo 2008.