IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto l'art. 1, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il
quale  prevede che entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore,
con  decreto  del  Ministro  della salute sono individuati gli ambiti
delle  prestazioni  dei  Fondi  integrativi  del  servizio  sanitario
nazionale;
  Visto l'art. 10, comma 1, lettera e-ter, del decreto del Presidente
della   Repubblica   22   dicembre   1986,   n. 917,   e   successive
modificazioni,  il  quale prevede che entro sessanta giorni dalla sua
entrata  in  vigore,  con  decreto  del  Ministro  della  salute sono
individuati  gli  ambiti  di intervento nei quali devono rientrare le
prestazioni  erogate  dai  fondi  integrativi  del Servizio sanitario
nazionale  istituti  o  adeguati  ai  sensi  dell'art.  9 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per
le finalita' di cui alla medesima disposizione;
  Visto  l'art.  51,  comma  2, lettera a) del decreto del Presidente
della   Repubblica   22   dicembre   1986,   n. 917,   e   successive
modificazioni, il quale prevede, tra l'altro, che non concorrono alla
formazione  del reddito, i contributi di assistenza sanitaria versati
dal  datore  di  lavoro  o  dal  lavoratore  ad  enti  o casse aventi
esclusivamente  fine  assistenziale  in conformita' a disposizioni di
contratto,  accordo o regolamento aziendale, che operino negli ambiti
di  intervento stabiliti dal decreto del Ministro della salute di cui
all'art. 10, comma 1, lettera e-ter del medesimo decreto;
  Visto  l'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive  modificazioni, il quale prevede la costituzione dei Fondi
sanitari integrativi del servizio sanitario nazionale;
  Vista  la  legge  8  novembre 2000, n. 328, che estende l'ambito di
operativita'  dei  Fondi  sanitari integrativi del servizio sanitario
nazionale  alle  spese  sostenute  dall'assistito  per le prestazioni
sociali  erogate  nell'ambito dei programmi assistenziali intensivi e
prolungati  finalizzati  a garantire la permanenza a domicilio ovvero
in  strutture residenziali o semiresidenziali delle persone anziane e
disabili;
  Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 7 aprile 2006,
relativo  all'approvazione  del  Piano  sanitario  nazionale  per  il
triennio   2006-2008,   e  tenuto  conto  dei  diversi  provvedimenti
finalizzati  alla  attuazione delle previsioni contenute nel predetto
Piano;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 29
novembre  2001  e successive modificazioni, relativo alla definizione
dei livelli essenziali di assistenza;
  Vista  la  risoluzione  della  Direzione  regionale  toscana  delle
entrate,  del  Ministero  delle  finanze, protocollo n. 102652/195 in
data 19 settembre 1995, n. 6175/95;
  Sentito,  per  quanto  di  competenza, il Ministero dell'economia e
delle finanze;
                              Decreta:

                               Art. 1.
Ambiti  di  intervento  delle prestazioni sanitarie e socio sanitarie
erogate   dai  Fondi  sanitari  integrativi  del  servizio  sanitario
nazionale e da enti e casse aventi esclusivamente fine assistenziale.

  1.  Il presente decreto, per le finalita' di cui all'art. 10, comma
1,  lettera  e-ter,  nonche'  dell'art.  51, comma 2, lettera a), del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 e successive
modificazioni,  individua gli ambiti di intervento dei Fondi sanitari
integrativi  del  servizio  sanitario  nazionale e degli enti e casse
aventi esclusivamente finalita' assistenziali.
  2.  Gli  ambiti  di  intervento  dei Fondi sanitari integrativi del
servizio sanitario nazionale, istituiti o adeguati ai sensi dell'art.
9  del  decreto  legislativo  20  dicembre  1992, n. 502 e successive
modificazioni, comprendono le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie
di  prevenzione,  cura  e riabilitazione definite nei commi 4 e 5 del
medesimo art. 9. Gli ambiti di intervento comprendono inoltre:
    a)  prestazioni  socio-sanitarie  di  cui  all'art. 3-septies del
decreto   legislativo   30   dicembre   1992,   n. 502  e  successive
modificazioni,  nonche' le prestazioni di cui all'art. 26 della legge
8  novembre  2000,  n. 328  in  quanto  non  ricomprese  nei  livelli
essenziali  di  assistenza  e  quelle  finalizzate  al recupero della
salute   di   soggetti  temporaneamente  inabilitati  da  malattia  o
infortunio per la parte non garantita dalla normativa vigente;
    b)  prestazioni  di  assistenza  odontoiatrica  non  comprese nei
livelli   essenziali   di  assistenza  per  la  prevenzione,  cura  e
riabilitazione di patologie odontoiatriche.
  3.  Gli  ambiti di intervento degli enti, casse e societa' di mutuo
soccorso  aventi  esclusivamente  fine assistenziale, di cui all'art.
51,  comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica
22  dicembre  1986,  n. 917,  e  successive  modificazioni,  che  non
rientrano  nell'ambito di operativita' dei Fondi sanitari integrativi
del  servizio  sanitario  nazionale di cui al comma 2, comprendono il
complesso  delle  prestazioni  sanitarie  e  socio-sanitarie  da essi
assicurate secondo i propri statuti e regolamenti, nonche' i costi di
compartecipazione  alla spesa sostenuti dai cittadini nella fruizione
delle  prestazioni  del  servizio sanitario nazionale e gli oneri per
l'accesso  alle  prestazioni  erogate in regime di libera professione
intramuraria.  A  partire dall'anno 2010, gli ambiti di intervento di
cui  al  presente  comma  si  intendono rispettati a condizione che i
medesimi  enti,  casse e societa' di mutuo soccorso attestino su base
annua  di  aver  erogato, singolarmente o congiuntamente, prestazioni
coincidenti  con  quelle  di  cui  alle  lettere a) e b) del comma 2,
erogate  presso  strutture  autorizzate  all'esercizio,  in base alla
vigente  normativa  regionale, anche se non accreditate, nella misura
non  inferiore  al  20  per  cento  dell'ammontare  complessivo delle
risorse destinate alla copertura di tutte le prestazioni garantite ai
propri assistiti.
  4.  Con decreto del Ministro della salute sono definiti i criteri e
le  modalita'  per  il calcolo della misura del limite percentuale di
cui  al  comma  3,  le  procedure  per la verifica del rispetto della
misura medesima, l'aggiornamento della misura stessa.