IL DIRETTORE GENERALE
                   per lo sviluppo agroalimentare
           per la qualita' e per la tutela del consumatore

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  Regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto   il   decreto   21 luglio  2005,  relativo  alla  protezione
transitoria  accordata  a  livello  nazionale  ai  sensi dell'art. 5,
comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 alla denominazione
«Canestrato  di  Moliterno  stagionato  in  fondaco», il cui utilizzo
viene  riservato  al prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare
di produzione trasmesso alla Commissione europea per la registrazione
come  indicazione geografica protetta con nota n. 63950 del 18 luglio
2005;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare
l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole alimentari e
forestali,  sentite  le  Regioni  ed  individua  nel  Ministero delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali  l'Autorita'  nazionale
preposta  al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile
della vigilanza sulla stessa;
  Ritenendo  che  le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai
controlli,    debbano   trovare   applicazione   anche   per   quelle
denominazioni  le quali, essendo state trasmesse per la registrazione
comunitaria,  ottengono  transitoriamente  la  protezione  a  livello
nazionale ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006;
  Vista  la  comunicazione  del  Consorzio per la tutela del pecorino
Canestrato  di Moliterno, con sede in Moliterno (PZ), con la quale e'
stato  indicato  per il controllo sulla denominazione ««Canestrato di
Moliterno stagionato in fondaco» l'organismo denominato «IS.ME. CERT.
-  Istituto  mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede
in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74;
  Considerato  che  l'organismo IS.ME.CERT - Istituto mediterraneo di
certificazione  agroalimentare»  ha predisposto il piano di controllo
per  la denominazione «Canestrato di Moliterno stagionato in fondaco»
conformemente allo schema tipo di controllo;
  Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli
organismi  di  controllo di cui agli articoli 10 e 11 del Regolamento
(CE)  n.  510/2006  spettano  al  Ministero  delle politiche agricole
alimentari  e  forestali,  in  quanto autorita' nazionale preposta al
coordinamento  dell'attivita'  di  controllo  ai  sensi  del  comma 1
dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le Regioni;
  Considerato che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali,  ai  sensi  del  comma 1 del citato art. 14 della legge n.
526/1999, si e' avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;
  Considerata  la  necessita',  espressa dal citato Gruppo tecnico di
valutazione,  di  rendere  evidente  e immediatamente percepibile dal
consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai
sensi  degli  articoli 10  e  11  del  Regolamento  (CE) n. 510/2006,
garantendo  che  e'  stata autorizzata dal Ministero una struttura di
controllo  con il compito di verificare ed attestare che la specifica
denominazione risponda ai requisiti del disciplinare di produzione;
  Visto  il  parere  favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di
valutazione nella seduta del 29 maggio 2006;
  Visti la documentazione agli atti del Ministero;
  Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di
autorizzazione  ai  sensi  del  comma 1  dell'art.  14 della legge n.
526/1999;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  L'organismo  denominato  «IS.ME.CERT.  -  Istituto  mediterraneo di
certificazione  agroalimentare», con sede in Thiene (Vicenza), via S.
Gaetano  n.  74 e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo,
previste  dagli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 per
la  denominazione  «Canestrato  di  Moliterno stagionato in fondaco»,
protetta  transitoriamente  a livello nazionale con decreto 21 luglio
2005.