IL MINISTRO PER I BENI
                      E LE ATTIVITA' CULTURALI

  Vista  la  legge  22 aprile  1941,  n. 633, e successive modifiche,
recante  «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi
al suo esercizio»;
  Vista  la direttiva europea 92/100/CE del Consiglio del 19 novembre
1992,  recante  «Direttiva  del  Consiglio  concernente il diritto di
noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto
di autore in materia di proprieta' intellettuale»;
  Visto  il  decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive
modificazioni  recante  l'istituzione  del  Ministero per i beni e le
attivita' culturali;
  Visti  l'art.  52  del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e
l'art. 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, relativi al
trasferimento  al Ministero per i beni e le attivita' culturali delle
competenze  esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in
materia di diritto d'autore e disciplina della proprieta' letteraria;
  Visto  il  decreto  legislativo  8 gennaio  2004, n. 3 e successive
modificazioni,  recante  «Riorganizzazione del Ministero per i beni e
le  attivita'  culturali,  ai sensi dell'art. 1, della legge 6 luglio
2002, n. 137.»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n.
173   e   successive   modificazioni   recante   il   regolamento  di
organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
  Visto l'art. 2 del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  25 giugno  2005,  n.  109, recante
«Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo e la coesione territoriale,
nonche' per la tutela del diritto d'autore, e altre misure urgenti.»;
  Visto  il  decreto-legge  18 maggio  2006,  n. 181, convertito, con
modificazioni,  in legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni
urgenti  in  materia  di riordino delle attribuzioni della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
13 luglio  2006,  recante  delega  di  funzioni al Vicepresidente del
Consiglio dei Ministri on. Francesco Rutelli;
  Visto  l'art.  2, commi 132 e 133 del decreto-legge 3 ottobre 2006,
n.  262,  convertito, con modificazioni nella legge 24 novembre 2006,
n. 286;
  Visto,  in  particolare,  il  summenzionato  comma 132  che  recita
espressamente  che  «In  recepimento  della  direttiva 92/100/CEE del
Consiglio,   del   19 novembre   1992,   al  fine  di  assicurare  la
remunerazione  del  prestito  eseguito dalle biblioteche e discoteche
dello  Stato  e degli enti pubblici, e' autorizzata la spesa annua di
250.000  euro per l'anno 2006, di 2,2 milioni di euro per l'anno 2007
e  di  3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 per l'istituzione
presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali del Fondo per
il diritto di prestito pubblico.»;
  Considerato  che  il  Fondo  citato  e'  ripartito  dalla  Societa'
italiana degli autori ed editori (SIAE) tra gli aventi diritto, sulla
base  degli indirizzi stabiliti con decreto del Ministro per i beni e
le  attivita'  culturali,  sentite  la  Conferenza  permanente  per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano e le associazioni di categoria interessate;
  Sentite  le  associazioni  di  categoria  interessate nell'incontro
dell'11 aprile 2007;
  Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del
31 maggio 2007;
                              Decreta:

                               Art.1.

                       Ambito di applicazione

  1.  Il  presente decreto reca gli indirizzi per la ripartizione del
Fondo  per  il  diritto  di  prestito  pubblico  di  cui  all'art. 2,
comma 132,  del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni,  nella legge 24 novembre 2006, n. 286 (d'ora in avanti
«Fondo»),  istituito  presso  il  Ministero per i beni e le attivita'
culturali.
  2.  Ai  sensi dell'art. 69 della legge n. 633 del 1941 e successive
modificazioni,  il  compenso  per  il diritto di prestito e' riferito
agli  esemplari  a  stampa,  ai fonogrammi ed ai videogrammi prestati
dalle  biblioteche  e  dalle  discoteche  dello  Stato  e  degli enti
pubblici,  ad  eccezione  di  quelli eseguiti dalle biblioteche delle
universita' e delle scuole di ogni ordine e grado.