L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

  NELLA  riunione  della  Commissione per le infrastrutture e le reti
del 14 maggio 2008;
  VISTA  la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante "Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
  VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice
delle   comunicazioni   elettroniche",   pubblicato   nella  Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003 ed,
in particolare, gli articoli 19 e 44;
  VISTA  la  delibera  n.  4/CIR/99 recante, "Regole per la fornitura
della   portabilita'  del  numero  tra  operatori  (Service  Provider
Portability)";
  VISTA  la delibera n. 1/00/CIR recante, "Valutazione e richiesta di
modifica  dell'offerta  di interconnessione di riferimento di Telecom
Italia del luglio 1999";
  VISTA   la   delibera  n.  7/00/CIR  recante,  "Disposizioni  sulle
modalita'  relative  alla prestazione di Service Provider Portability
(SPP)  e sui contenuti degli accordi di interconnessione", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 agosto 2000,
n.185;
  VISTA la delibera n. 05/02/CIR recante, "Valutazione e richiesta di
modifica  dell'offerta di interconnessione forfettaria per accesso ad
Internet  di  Telecom  Italia  di  cui  alla  delibera n. 25/01/CIR",
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4
aprile 2002, n. 79;
  VISTA la delibera n. 02/03/CIR recante, "Valutazione e richiesta di
modifica  dell'Offerta  di  Riferimento  per  l'anno  2002 di Telecom
Italia",   pubblicata   nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana dell'8 aprile 2003, n. 82, supplemento ordinario n. 56;
  VISTA  la  delibera n. 1/05/CIR, recante "Approvazione dell'Offerta
di  Riferimento di Telecom Italia S.p.A. per l'anno 2005", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 72 del 29 marzo
2005;
  VISTA  la delibera n. 417/06/CONS, recante "Mercati della raccolta,
terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica
fissa, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato
per  le  imprese  ivi  operanti  e  obblighi  regolamentari cui vanno
soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercati n. 8, 9
e  10  fra  quelli  identificati  dalla  raccomandazione  sui mercati
rilevanti  dei  prodotti  e  dei servizi della commissione europea)",
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.208
del 7 settembre 2006;
  VISTA la delibera n. 107/07/CIR, recante "Approvazione dell'Offerta
di  Riferimento  di  Telecom  Italia relativa ai servizi di raccolta,
terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica
fissa  (mercati  8,9  e  10)  per  il  2007  e  ai servizi di accesso
disaggregato  (mercato  11) per il 2006 ed il 2007", pubblicata sulla
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 195 del 23 agosto
2007;
  VISTA   la   delibera   n.   274/07/CONS,   recante  "Modifiche  ed
integrazioni  alla  delibera  n. 4/06/CONS: Modalita' di attivazione,
migrazione  e  cessazione  nei  servizi di accesso", pubblicata sulla
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 146 del 26 giugno
2007;
  CONSIDERATO che Telecom Italia S.p.A., ai sensi dell'art. 9 comma 2
della  delibera n. 107/07/CONS, ha ripubblicato la propria Offerta di
Riferimento  relativa  ai  mercati 8, 9, 10 per l'anno 2007 in data 5
settembre 2007;
  CONSIDERATO che Telecom Italia S.p.A., ai sensi dell'art. 5 comma 2
della delibera n. 417/06/CONS, ha reso pubblica la propria Offerta di
Riferimento  relativa  ai mercati 8, 9, 10 per l'anno 2008 in data 30
ottobre 2007;
  VISTA  la  comunicazione, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 36 del 12 febbraio 2008, con cui e' stato dato
avvio  al procedimento di "Valutazione dell'Offerta di Riferimento di
Telecom  Italia per l'anno 2008 di Telecom Italia S.p.A." relativa ai
servizi  di  raccolta,  terminazione  e transito delle chiamate nella
rete telefonica pubblica fissa (Mercati 8, 9 e 10);
  SENTITE  in  data 3 ed 8 aprile 2008, le societa' EUTELIA, FASTWEB,
TISCALI, WELCOME ITALIA, WIND TELECOMUNICAZIONI;
  SENTITA  ,  in  data  14  aprile 2008, la societa' VODAFONE OMNITEL
N.V.;
  SENTITA, in data 7 maggio 2008, la societa' TELECOM ITALIA;
  VISTI   i   contributi  prodotti  dai  soggetti  partecipanti  alla
consultazione pubblica e prodotti nel corso delle audizioni;
  VISTI gli atti del procedimento;
  CONSIDERATO quanto segue:

  I. IL RISPETTO DEL NETWORK CAP PER I SERVIZI RELATIVI AI MERCATI 8,
9, e 10
  Le osservazioni degli Operatori
  1.  A  seguito  della  pubblicazione  dell'Offerta  di  Riferimento
relativa  ai  mercati  8, 9 e 10, gli Operatori alternativi che hanno
partecipato   al   procedimento  (di  seguito  gli  Operatori)  hanno
segnalato  una  diminuzione  del  costo  medio della raccolta via SGU
distrettuale  inferiore a quanto previsto dal vincolo di network cap,
di cui all'art. 12 della delibera n. 417/06/CONS, per l'anno 2008 nel
caso  del  paniere  A. In particolare, gli Operatori ritengono che la
diminuzione IPC-X debba essere pari all'8,30%, se si assume per l'IPC
un  valore  del  1,6%  e  per  X  un valore del 9,9%. Viceversa, come
mostrato  nella  tabella  seguente,  gli  Operatori  rilevano  per il
suddetto  servizio  una  diminuzione nella fascia peak pari al 8,10%,
mentre  nella fascia off-peak tale diminuzione risulta essere pari al
8,05%.

                ---->  Vedere tabella a pag. 6  <----

  2.
  Alcuni  Operatori,  inoltre,  ritengono  che  ai sensi dell'art. 12
comma 5 della delibera n. 417/06/CONS il prezzo iniziale del servizio
di  inoltro  distrettuale  debba  essere  ridotto  del  25%  prima di
applicare il decalage previsto dal network cap.
  3.   Con   riferimento  al  servizio  di  transito  via  SGT  verso
numerazioni geografiche, mobili e non geografiche di Operatori terzi,
gli  Operatori  hanno  segnalato  una  diminuzione  di prezzo, a loro
parere,   inferiore   a   quella   prevista   dal   network  cap  nel
corrispondente  paniere  B.  Tale  riduzione,  secondo gli Operatori,
dovrebbe  essere  pari  a  8,30%,  assumendo per l'IPC un valore pari
all'1,6%.  Per  maggiore  chiarezza  la  tabella  seguente riporta la
diminuzione  del  prezzo per il servizio di transito via SGT prevista
nell'Offerta  di  Riferimento 2008 nella fascia peak ed in quella off
peak:

                ---->  Vedere tabella a pag. 7  <----

  4.  Gli  Operatori  hanno evidenziato che il prezzo del servizio di
transito  via  SGU  distrettuale  e'  diminuito in misura inferiore a
quanto  previsto  dalla  delibera n. 417/06/CONS (8,30% assumendo per
l'IPC un valore del 1,6%). Come rappresentato nella seguente tabella,
la  diminuzione  e'  stata  dell'8,01%  nella fascia peak e del 7,94%
nella fascia off peak.

                ---->  Vedere tabella a pag. 7  <----

  5.  In  merito  al  servizio  di  Service  Provider Portability gli
Operatori  hanno segnalato una diminuzione media del prezzo inferiore
all'8,30%  previsto,  secondo  le  loro  valutazioni,  dal vincolo di
network  cap  per  il  paniere D di cui all'art. 12 della delibera n.
417/06/CONS.   La   tabella  seguente  confronta  i  prezzi  previsti
nell'Offerta   di   Riferimento   2008  con  i  corrispettivi  valori
dell'Offerta di Riferimento 2007:

=====================================================================
             |   OR 2007   |              |  Variazione  |
             |   (Euro)    |OR 2008 (Euro)| 2008 vs 2007 |Cap (IPC-X)
=====================================================================
 Contributo  |             |              |              |
 una tantum  |             |              |              |
 per singolo |             |              |              |
   numero    |             |              |              |
  portato,   |             |              |              |
geografico e |             |              |              |
     non     |             |              |              |
 geografico  |    9,70     |     8,94     |    -7,84%    |  - 8,30%
---------------------------------------------------------------------
 Contributo  |             |              |              |
 aggiuntivo  |             |              |              |
 nel caso di |             |              |              |
   accesso   |             |              |              |
multinumerico|    1,50     |     1,42     |    -5,33%    |  - 8,30%

  6.  Alla  luce  delle  segnalazioni  suddette  gli  Operatori hanno
richiesto  all'Autorita'  di  effettuare  le  opportune  verifiche in
merito  al rispetto da parte di Telecom Italia dei vincoli di network
cap.
  Le verifiche dell'Autorita'
  7.  L'Autorita',  sulla  base dei dati forniti da Telecom Italia in
merito  ai volumi di traffico, ha effettuato le verifiche concernenti
le   condizioni  economiche  dei  servizi  presenti  nell'Offerta  di
Riferimento  2008  e  soggetti al meccanismo di controllo del network
cap,  di  cui  all'art.  12  della  delibera  n.  417/06/CONS.  Nello
specifico,  Telecom  Italia e' tenuta ad applicare al valore nominale
dei  panieri,  di cui all'art.12 comma 3 della su citata delibera, le
seguenti variazioni percentuali annuali di tipo IPC - X:
  - Paniere A): IPC - 9,9 %;
  - Paniere B): IPC - 9,9 %;
  - Paniere C): IPC - 9,9 %;
  - Paniere D): IPC - 9,9 %;
  - Paniere E): IPC - IPC;
  - Paniere F): IPC - IPC;
  Ai  fini  dell'approvazione  dell'Offerta  di  Riferimento 2008, il
valore  del  singolo  paniere  e' calcolato prima come prodotto delle
quantita'  di  riferimento  per  i  prezzi  vigenti (2007) e poi come
prodotto delle quantita' di riferimento per i prezzi proposti (2008).
  Le  quantita'  di  riferimento  sono  quelle vendute nel periodo 30
giugno  2006  -  30  giugno  2007, e sono state comunicate da Telecom
Italia all'Autorita' nell'ambito del presente procedimento.
  Il  valore  IPC, ai sensi dell'art. 12, commi 9 e 11 della delibera
n.  417/06/CONS,  rappresenta la variazione percentuale media su base
annua  dell'indice  dei  prezzi al consumo delle famiglie di operai e
impiegati rilevato dall'ISTAT (senza tabacchi) nello stesso periodo a
cui si riferiscono le quantita' di riferimento.
  Pertanto l'Autorita' ha utilizzato un valore dell'Indice dei Prezzi
al Consumo (IPC) pari al 1,7%, ottenuto dai dati forniti dall'ISTAT e
calcolato come variazione percentuale della media sui dodici mesi del
periodo  di  riferimento  (luglio  2006- giugno 2007) dell'indice dei
prezzi  al  consumo  (senza  tabacchi)  per  famiglie  di  operai  ed
impiegati.
  L'applicazione  di  quanto  sopra  richiamato ai prezzi proposti da
Telecom Italia ha consentito di verificare il rispetto dei vincoli di
network  cap,  imposti  dalla  delibera  n.  417/06/CONS,  di seguito
riportati con IPC pari a 1,7%:
  - Paniere A): IPC - 9,9 % = -8,20%;
  - Paniere B): IPC - 9,9 % = -8,20%;
  - Paniere C): IPC - 9,9 % = -8,20%;
  - Paniere D): IPC - 9,9 % = -8,20%;
  - Paniere E): IPC - IPC;
  - Paniere F): IPC - IPC;
  Ai  fini  di  una maggiore chiarezza le tabelle seguenti mostrano i
prezzi  dei  servizi  di interconnessione di raccolta, terminazione e
transito,  per  il  2008,  ottenuti dalla composizione degli elementi
funzionali,  secondo le regole di cui alla tabella 1 dell'allegato B)
alla  delibera  n. 417/06/CONS, i cui prezzi sono ottenuti sulla base
dei  vincoli  di network cap sopra riportati. E', altresi', riportata
la  variazione  percentuale del listino 2008 rispetto al listino 2007
del prezzo dei servizi di raccolta, terminazione e transito.

                ---->  Vedere tabella a pag. 9  <----

  Al fine di chiarire le apparenti anomalie segnalate degli Operatori
in  merito  ad alcuni servizi di interconnessione, occorre rammentare
che il valore dell'IPC da adottare, in applicazione della delibera n.
417/06/CONS  e  secondo  la  metodologia  prevista  dalla delibera n.
1/05/CIR,  risulta  essere pari a 1,7% e non 1,6% (che rappresenta la
variazione  rispetto  al  corrispondente  mese  dell'anno  precedente
piuttosto  che  la  variazione  media  sull'annualita', come indicato
dalla  predetta  delibera),  per  cui  la  variazione complessiva dei
panieri A, B, C, e D risulta essere pari all'8,20% (e non 8,30%).
  Inoltre  va precisato che il vincolo di CAP non e' da applicarsi al
singolo  servizio  ma  alla  combinazione  dei  servizi  ed  elementi
funzionali del dato paniere.
  Cio'  premesso,  si  osserva che il prezzo del servizio di raccolta
via   SGU  distrettuale,  dato  dalla  somma  della  raccolta  SGU  e
dell'inoltro  distrettuale,  e'  pari a 0,5775 €cent/min nella fascia
peak  e  0,3871  €cent/min nella fascia off-peak, con una diminuzione
rispetto  al 2007 rispettivamente del 8,10% e del 8,05%. E' possibile
spiegare  il  ridotto decalage rispetto al valore medio del paniere A
(8,20%)   osservando   che,   sebbene  la  raccolta/terminazione  SGU
diminuisca  in media dell'8,21%, l'inoltro distrettuale si riduce del
7,89  %  (peak)  e  del  7,72%  (off-  peak) comportando, quindi, una
riduzione   complessiva   del   servizio   di   raccolta/terminazione
distrettuale  inferiore  all'8,20%.  Va  tuttavia  richiamato  che, a
fronte  di tale minore riduzione del servizio di inoltro distrettuale
rispetto  all'8,20%,  altri  servizi inclusi nel paniere A presentano
riduzioni maggiori consentendo di soddisfare il vincolo medio di CAP.
  Analogo  ragionamento  puo'  essere  effettuato al fine di spiegare
l'entita'  delle  riduzioni di prezzo per il servizio di transito via
SGU distrettuale e via SGT.
  Con   riferimento  al  prezzo  del  servizio  di  Service  Provider
Portability  (SPP)  e  al  contributo  aggiuntivo nel caso di accesso
multinumerico,   l'Autorita'   ha   accertato   una  riduzione  pari,
rispettivamente,   a  7,84  %  e  5,33%.  Parimenti  a  quanto  sopra
evidenziato  per  gli  altri panieri, nonostante tali riduzioni siano
inferiori  a  quella  complessiva  prevista per il paniere D (8,20%),
altri servizi in esso inclusi presentano riduzioni di prezzo maggiori
in modo tale da compensare le minori riduzioni di taluni servizi.
  In  merito  alla considerazione sollevata dagli Operatori sul fatto
che  il  prezzo  iniziale  del servizio di inoltro distrettuale debba
essere  ridotto  del  25% prima di applicare il decalage previsto dal
network  cap,  si  precisa  che  l'art.  12 comma 5 della delibera n.
417/06/CONS,  che  a  sua  volta  richiama  il  comma  4 dello stesso
articolo,  e'  stato  introdotto ai fini della valutazione del prezzo
iniziale,  per  il  2006,  degli elementi funzionali necessari per la
valutazione dei prezzi dell'Offerta di Riferimento 2007.

  II. SERVIZIO DI TRANSITO
  Le osservazioni degli Operatori
  8. In merito al servizio di transito, gli Operatori hanno segnalato
che  nell'Offerta  di  Riferimento  per l'anno 2008 Telecom Italia ha
inserito due nuovi livelli: transito SGU-SGT e transito SGU-2SGT. Gli
Operatori  richiedono  la  rimozione  di suddetti livelli di transito
dall'Offerta di Riferimento, in quanto non previsti dalla delibera n.
417/06/CONS.
  9.  In  merito  al tipo di servizio di transito che viene applicato
per   chiamate  destinate  verso  numerazioni  geografiche  di  altro
operatore  (native  o  portate)  viene  richiesto  che,  ove  la rete
dell'Operatore  alternativo di destinazione sia interconnessa in modo
capillare  alla  rete  di  Telecom  Italia (OLO di origine e l'OLO di
destinazione  interconnessi  allo  stesso SGU), sia applicato in ogni
caso  il  servizio di transito SGU. Viceversa, secondo gli Operatori,
oggi  Telecom  Italia determina in maniera del tutto discrezionale il
livello  di  rete  dal quale consegnare la chiamata verso numerazioni
geografiche   dell'OLO,   con   conseguente  aumento  dei  costi  per
l'operatore  che  acquista  il  transito.  Si  richiede, inoltre, che
Telecom Italia dia evidenza delle modalita' con le quali determina il
transito verso le reti di altri Operatori.
  10.  Sul  punto precedente Telecom Italia fa presente quanto segue.
Tra  la  rete  di  Telecom  Italia  e  quella  di  ciascun  operatore
alternativo    sono    normalmente    presenti   due   tipologie   di
interconnessione:
  a.	la   prima,   cosiddetta  "diretta",  e'  relativa  al  traffico
consegnato  a  Telecom Italia dall'operatore alternativo ed originato
dai  propri  clienti  finali. In questa tipologia rientra il traffico
raccolto dall'operatore mediante i servizi di CS, CPS e WLR,
  b.  la  seconda,  cosiddetta  "reverse",  e'  relativa  al traffico
istradato   dalla   rete  di  Telecom  Italia  verso  le  numerazioni
geografiche   dell'operatore   alternativo,   per   il  quale  quindi
quest'ultimo  operatore  deve  essere  remunerato  dall'operatore  di
origine,   eventualmente  mediante  il  servizio  di  fatturazione  a
cascata,  nel  caso  tale  traffico risulti in transito attraverso la
rete di Telecom Italia;
  11.   Le   interconnessioni   di   tipo  "diretto"  sono  a  carico
dell'operatore  alternativo,  e  sono  da quest'ultimo predisposte in
base alle proprie valutazioni tecnico-commerciali, nonche' in base ai
volumi  di traffico dallo stesso gestiti. Le interconnessioni di tipo
"reverse"  sono invece a carico di Telecom Italia, che a sua volta le
realizza  in  base  alle  proprie  esigenze  tecnico-commerciali.  Il
traffico  in transito sulla rete di Telecom Italia impegna quindi una
interconnessione  diretta lato operatore di origine della chiamata ed
un'interconnessione  reverse lato operatore di destinazione. Ne segue
che la presenza di una rete capillare per la interconnessione diretta
da   parte  degli  Operatori  interconnessi  non  implica  la  stessa
capillarita' per la interconnessione reverse. Cio' implica che quanto
richiesto  dagli Operatori, cioe' l'applicazione del transito singolo
SGU,  non  e'  possibile  in tutti i casi. Telecom Italia si dichiara
comunque  disponibile  a  rendere  piu'  trasparente  nell'offerta di
Riferimento  le  modalita'  di  gestione  dei  transiti  suddetti nel
rispetto del principio della massima efficienza.
  12. Telecom Italia ha inoltre chiarito che l'introduzione di prezzi
specifici per le due tipologie di transito citate (transito SGU-SGT e
SGU-doppio SGT) corrisponde alla necessita' di applicare con maggiore
puntualita'  e  disaggregazione  i  prezzi che corrispondano ai reali
costi  dei  servizi  forniti.  Infatti,  per le ragioni descritte nel
punto  precedente,  in  alcuni  casi  l'operatore  di  origine  della
chiamata  consegna  il  traffico  in  transito  ad un livello di rete
diverso  da  quello  al  quale e' presente l'interconnessione reverse
verso  l'operatore  di  destinazione. Ad esempio il traffico potrebbe
venire  consegnato  dall'operatore  di  origine a livello SGU, mentre
l'interconnessione  inversa  verso  l'operatore  di  destinazione  e'
presente a livello di SGT. I prezzi dei servizi introdotti da Telecom
Italia  sono  tuttavia  coerenti con le voci di listino gia' previste
per   i  restanti  servizi,  nonche'  con  le  componenti  funzionali
necessarie  per  l'erogazione  di  ciascuno  dei  servizi di transito
citati.  In  particolare il costo del servizio di transito SGU-SGT e'
stato  calcolato  come somma delle componenti di costo corrispondenti
all'attraversamento  di  un  SGU,  all'inoltro  in area gateway ed al
transito SGT. Analogamente per il prezzo del servizio di transito SGU
- doppio SGT e' dato dalla somma del transito SGU-SGT, con l'aggiunta
dell'inoltro nazionale.
  13.   Gli  Operatori  rilevano  che  quanto  riportato  a  pag.  38
dell'Offerta   di   Riferimento,   in   tab.  9,  relativamente  alle
"Condizioni   economiche   complessive  di  interconnessione  per  il
servizio di transito verso numerazioni geografiche di operatori terzi
con  modalita'  di  fatturazione  a  cascata" si applica solo per gli
Operatori  alternativi  non  notificati  nel  mercato di terminazione
delle   chiamate  vocali  su  singola  rete  telefonica  pubblica  in
postazione  fissa.  Gli Operatori richiedono che vengano esplicitati,
in  Offerta  di  Riferimento ed in fattura, anche i costi relativi al
transito con fatturazione a cascata per gli OLO notificati ed i costi
relativi   alla   remunerazione   dei   kit   e   dei   circuiti   di
interconnessione.
  14.  Sul  punto  precedente Telecom Italia, a pag. 38 della propria
Offerta  di Riferimento, riporta che "I valori riportati in Tabella 9
si applicano per gli operatori alternativi non notificati nel mercato
di  terminazione  delle  chiamate  vocali  su singola rete telefonica
pubblica  in  postazione fissa e sono calcolati, in conformita' ad un
criterio  di  simmetria,  assumendo come valore di terminazione verso
Operatore  terzo  quello  dovuto  a Telecom Italia per il servizio di
terminazione   via  SGU  del  presente  Listino.  Per  gli  operatori
alternativi  notificati  nel  mercato  di terminazione delle chiamate
vocali  su  singola  rete  telefonica pubblica in postazione fissa ai
sensi   dell'art.  2  comma  8  della  delibera  n.  417/06/CONS,  le
condizioni economiche complessive di interconnessione per il servizio
di  transito  verso  numerazioni  geografiche  di operatori terzi con
modalita'  di  fatturazione  a  cascata  sono  costruite  prendendo a
riferimento  le  condizioni  economiche  del servizio di terminazione
offerto  da  tali  operatori.  Tali  condizioni sono pubblicate dagli
operatori   entro   30   giorni  dalla  notifica  della  delibera  n.
417/06/CONS  ed  entrano  in vigore dalla loro pubblicazione ai sensi
dell'Art.   41  comma  3  della  delibera  in  parola.  I  prezzi  di
terminazione  degli  operatori  notificati  sono  resi disponibili da
Telecom           Italia           sul          proprio          sito
http://www.wholesale-telecomitalia.it.".
  15. Telecom Italia ha comunque fornito la propria disponibilita' ad
evidenziare   in  Offerta  di  Riferimento  i  prezzi  relativi  alle
componenti  kit  e  circuiti  di  interconnessione.  Tale  operazione
fornira' la trasparenza richiesta dal momento che, come gia' chiarito
dall'Offerta  di  Riferimento, il prezzo complessivo del transito via
rete  Telecom  Italia  verso  le  reti  degli operatori notificati e'
ovviamente  pari  alla somma tra il prezzo di terminazione pubblicato
dall'operatore  di  terminazione e i prezzi dei servizi di transito e
dei suddetti kit e circuito di interconnessione.
  16.  Gli  Operatori  richiamano  che l'instradamento delle chiamate
dirette  verso numeri geografici portati e' effettuato dall'operatore
donor  tramite  il  routing  number  dell'operatore  recipient che ha
formato  C60 0UUUUU DN, dove il campo 0UUUUU identifica l'area locale
della  rete recipient. Tuttavia, allo stato attuale l'applicazione di
tale  modalita'  di instradamento delle chiamate verso numeri portati
non  e' possibile nel caso in cui l'operatore Donor non sia dotato di
interconnessione  diretta  con il recipient. A riguardo gli Operatori
richiedono  che  Telecom  Italia  fornisca  a  listino  un servizio a
supporto degli Operatori Donor non dotati di interconnessione diretta
con  il  Recipient  consistente  nel transito del Routing Number (RgN
C60)   verso   tali   Operatori   sia   nel   caso  di  esistenza  di
interconnessione  diretta  con  la  rete  originating che nel caso di
assenza di tale interconnessione.
  17.  In  merito  al  punto  precedente  Telecom  Italia  si e' resa
disponibile  a  fornire,  nell'Offerta di Riferimento, il servizio di
transito  del Routing Number richiesto. In merito alle tempistiche il
servizio  potrebbe  essere  disponibile  nel  mese di luglio 2008. Il
trattamento  tecnico  ed economico sara' allineato a quello in vigore
per il servizio di transito su rete di Telecom Italia.
  Le considerazioni dell'Autorita'
  18.  Telecom  Italia  ha  comunicato all'Autorita', nell'ambito del
presente  procedimento, che, per tener conto di tutte le tipologie di
traffico   presenti   nella   rete,  ha  introdotto  nell'Offerta  di
Riferimento 2008 le seguenti due nuove tipologie di transito:
   - Transito SGU-SGT: riguarda il caso in cui l'Operatore di origine
e'  interconnesso  a livello di SGT, mentre quello di destinazione e'
interconnesso ad un SGU della stessa area gateway, o viceversa;
   - Transito  SGU-doppio SGT: riguarda il caso in cui l'Operatore e'
interconnesso  a  livello  di  SGT,  mentre quello di destinazione e'
interconnesso ad un SGU di una diversa area gateway, o viceversa.
  I  prezzi  relativi  alle suddette nuove tipologie di transito sono
stati  calcolati  mediante  la combinazione degli elementi funzionali
indicati  dalla delibera n. 417/06/CONS. In particolare, il costo del
transito SGU-SGT e' dato dalla somma del costo del transito SGU e del
costo  di inoltro area gateway, mentre il costo del transito SGU-2SGT
e' dato dalla somma del costo del transito SGU e del costo di inoltro
area gateway, a cui va aggiunto il costo dell'inoltro nazionale.
  L'Autorita' prende atto che i nuovi servizi di transito (SGU-SGT ed
SGU-2SGT)  sono  di  fatto utilizzati per far fronte alle esigenze di
interconnessione  tra  le  reti  e,  pertanto, la loro introduzione a
listino aumenta sia la disaggregazione dei servizi sia la trasparenza
di  quanto viene fatturato da Telecom Italia. Considerato che i costi
dei  suddetti  servizi  sono  computati  come  combinazione dei costi
relativi  a  servizi gia' presenti in Offerta di Riferimento ai sensi
della   delibera  n.  417/06/CONS,  non  si  ravvisano,  allo  stato,
motivazioni per richiederne la rimozione.
  19.   In   merito   alle   condizioni   economiche  complessive  di
interconnessione  per  il  servizio  di  transito  verso  numerazioni
geografiche  di  Operatori  terzi  con  modalita'  di  fatturazione a
cascata, ai fini di una maggiore trasparenza, l'Autorita' ritiene che
Telecom Italia debba modificare la sezione 12.3 della propria Offerta
di Riferimento integrandola con le condizioni economiche da applicare
per  gli Operatori alternativi notificati nel mercato di terminazione
delle   chiamate  vocali  su  singola  rete  telefonica  pubblica  in
postazione  fissa.  Si ritiene, sempre nell'ottica della trasparenza,
che   vadano   esplicitate  separatamente  le  condizioni  economiche
previste  per  la terminazione sulla rete dell'Operatore destinatario
delle   chiamate,   quelle  per  l'utilizzo  di  kit  e  circuiti  di
interconnessione  verso  la  rete  dell'Operatore  terzo  ed, infine,
quelle per il transito sulla rete di Telecom Italia.
  20.  L'Autorita'  ritiene  inoltre  che  Telecom  Italia debba, con
riferimento   ai   servizi   in  esame,  provvedere  a  rendere  piu'
trasparenti,  nell'Offerta  di  Riferimento, le modalita' di gestione
dei transiti, nel rispetto del principio della massima efficienza.
  21.  L'Autorita' prende atto della disponibilita' di Telecom Italia
di  aggiungere  al listino di interconnessione un servizio a supporto
degli  Operatori  Donor non dotati di interconnessione diretta con il
Recipient,  consistente  nel  transito  del  Routing Number (RgN C60)
verso  tali  Operatori, sia nel caso di esistenza di interconnessione
diretta  con  la  rete  originating  sia  nel caso di assenza di tale
interconnessione.

  III.  ACCESSO  AI  SERVIZI DEDICATI AD INTERNET SU NUMERAZIONE 700,
702  E,  OVE  APPLICABILE,  709  DELL'OPERATORE INTERCONNESSO SU BASE
FORFETARIA (FRIACO)
  Le osservazioni degli Operatori
  22. In merito alle condizioni economiche di offerta per il servizio
FRIACO, alcuni Operatori hanno evidenziato una anomala variazione dei
prezzi  del  suddetto  servizio  per  il 2008 rispetto all'Offerta di
Riferimento  2007.  In  particolare  gli  Operatori  segnalano,  come
mostrato  nella tabella seguente, che a fronte di una diminuzione del
1,90%  del servizio FRIACO a livello di SGU e' presente un incremento
del  13,14%  per  la  raccolta  forfetaria a livello SGU distrettuale
rispetto a quanto pubblicato per il 2007. Inoltre, secondo gli stessi
Operatori,  tale  incremento  e'  del tutto anomalo sia alla luce del
decremento  (27,83%)  previsto per il prezzo del relativo servizio di
raccolta  per  traffico  voce,  sia  in  quanto,  per  un  livello di
interconnessione  gerarchicamente inferiore, si avrebbe un costo piu'
elevato,  come  mostrato nella tabella seguente (nell'attuale listino
2008  la  raccolta  SGT  costa  17.771,15  €/anno/2Mbit/s  mentre  la
raccolta SGU distrettuale e' valorizzata a 24.967,23 €/anno/2Mbit/s).
=====================================================================
      FRIACO      |OR2007 5/9/2007|OR2008 30/10/2007|OR2008 VS OR2007
=====================================================================
  A livello SGU   |   13050,61    |    12802,32     |     -1,90%
---------------------------------------------------------------------
  A livello SGU   |               |                 |
   distrettuale   |   22066,94    |    24967,23     |     13,14%
---------------------------------------------------------------------
 A livello di SGT |   24623,85    |    17771,15     |    -27.83%

  23. Gli Operatori richiamano anche il fatto che, ai sensi dell'art.
14  comma  39 della delibera n. 417/06/CONS, le condizioni economiche
del  servizio  FRIACO  devono  consentire  agli  OLO interconnessi la
replicabilita'  delle  offerte  flat retail di accesso ad Internet in
dial up di Telecom Italia.
  24.  Alla  luce  delle osservazioni su esposte, gli Operatori hanno
quindi  richiesto  all'Autorita' una revisione dei costi del servizio
di  raccolta forfetaria FRIACO al fine di garantire il rispetto della
normativa   vigente   e   nell'ottica   di  consentire  agli  OLO  la
replicabilita'  delle  offerte  retail Internet in dial up di Telecom
Italia.
  Le considerazioni dell'Autorita'
  25.  Al  fine di attuare quanto previsto all'art. 14 della delibera
n.  417/06/CONS  ove  il  comma  37  specifica  che  "  le condizioni
economiche  di  cui  al  comma  precedente sono stabilite annualmente
nell'ambito   del   procedimento   di  approvazione  dell'Offerta  di
Riferimento,  a partire dai prezzi minutari dei servizi di raccolta e
dai  dati  di  consumo  dei  fasci  impiegati  dagli  operatori"  (1)
l'Autorita'  ha chiesto a Telecom Italia di fornire tutte le relative
evidenze  contabili  come previste dalla delibera n. 5/02/CIR. I dati
presentati  da Telecom Italia hanno mostrato che l'aumento del prezzo
di  raccolta SGD rispetto all'anno precedente e' dovuto ad una minore
occupazione dei relativi circuiti di raccolta (circuiti SGU-SGU), per
traffico  voce,  avutasi  nel corso dell'anno 2007 rispetto agli anni
precedenti.  Nello specifico, i dati hanno mostrato che l'occupazione
dei circuiti SGU-SGU e' di pochi punti percentuali superiore rispetto
ai  circuiti  utilizzati  per  la  raccolta  SGU  (circuiti  SL-SGU),
contrariamente a quanto ci si aspetterebbe, dato il superiore livello
gerarchico.  La ragione di cio' e' che ad una riduzione del numero di
circuiti   SGU-SGU   rispetto   al  numero  di  circuiti  SL-SGU  non
corrisponde,  nei  dati  presentati da Telecom Italia, un aumento dei
minuti   di   traffico   per   circuito   svolti  nell'annualita'  di
riferimento. Cio' incide sia sul costo minutario dei circuiti SGU-SGU
(costo  portanti  ed  apparati)  sia  sul  loro tasso di occupazione.
Infatti  i  circuiti  SGU-SGU  presentano  un  basso valore medio del
rendimento  (in Erlang) sul singolo circuito telefonico (BHE), da cui
deriva un elevato valore del coefficiente di correzione (2), definito
nella   delibera   n.   5/02/CIR  per  tenere  conto  della  maggiore
occupazione  dei  circuiti  per traffico dati. E' quindi il combinato
dei   due  elementi  suddetti  (rilevante  costo  minutario  e  bassa
occupazione  dei circuiti SGU-SGU) che porta ad un incremento anomalo
del prezzo annuale del circuito FRIACO a livello SGD.
--------------------------------------------
            1  Le  modalita' di attuazione del comma 37 sono chiarite
          dalla  lettura  dell'allegato  A che al punto 786 specifica
          che "l'Autorita' ritiene ...opportuno ribadire gli obblighi
          di  cui  agli  art.  1  e  2  della  delibera n. 25/01/CIR,
          all'art.  2 comma 1 della delibera n. 5/02/CIR ed all'art.1
          comma  1,  lett. f, punti 4 e 5 della delibera n. 2/03/CIR,
          limitatamente alle condizioni tecniche di offerta.
            2  Cosiddetto  Adjustment Ratio ossia il rapporto tra BHE
          per  traffico  Internet  e  BHE per traffico fonia per ogni
          tratta.

  26.  L'Autorita'  osserva  inoltre  che,  a  fronte di una evidente
riduzione dell'impegno delle risorse di rete per traffico telefonico,
Telecom  Italia  ha applicato un valore del parametro EPC (Erlang Per
Circuito) nell'ora di punta su una porta FRIACO leggermente superiore
a  quanto  previsto  dalla  delibera  n.  5/02/CIR  (0,8  Erlang  per
circuito).  L'Autorita' aveva, nella suddetta delibera, gia' ritenuto
di  adottare  il predetto valore salvo che le rilevazioni di traffico
indicassero  valori  superiori. Si ritiene tuttavia che la migrazione
dei  clienti  dalla  tecnologia  Dial Up all'ADSL renda difficilmente
giustificabile un aumento dell'impegno dei circuiti FRIACO rispetto a
quanto  previsto  nella  delibera  n.  5/02/CIR.  L'Autorita' ritiene
quindi  che  il  valore  da  adottare  del  parametro  EPC sia quello
previsto  dalla delibera n. 5/02/CIR ossia 0,8 Erlang. L'applicazione
di  tale ultimo valore ai dati forniti da Telecom Italia comporta una
riduzione dell'ordine del 3,6% dei prezzi FRIACO.
  27.  Inoltre,  ai  sensi  dell'art.  14  comma 39 della delibera n.
417/06/CONS,  le condizioni economiche dell'offerta FRIACO, riportate
nell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia, devono consentire agli
operatori  interconnessi  la  replicabilita'  delle offerte retail di
accesso  ad  Internet in dial up di Telecom Italia. Alcuni Operatori,
in  particolare, avevano gia' segnalato l'impossibilita' di replicare
l'offerta  "Teleconomy  Internet"  di Telecom Italia (10 €/mese - IVA
esclusa ) sulla base delle condizioni economiche dell'offerta FRIACO.
L'aumento  dei  prezzi  2008  renderebbe,  a loro parere, ancora piu'
palese la mancanza di replicabilita' della predetta offerta retail.
  28.  L'Autorita',  effettuata  la verifica di congruita' dei prezzi
pubblicati  da  Telecom  Italia  con  i  criteri  della  delibera  n.
5/02/CIR,   ha   proceduto   ad   effettuare   le  valutazioni  sulla
replicabilita'   dell'offerta   retail  di  Telecom  Italia.  In  via
preliminare,   si   rileva   che  il  costo  di  abbonamento  mensile
dell'offerta  "Teleconomy  Internet"  e' di 12,00 € Iva inc. (10,00 €
Iva  esc.).  In  aggiunta, Telecom Italia dichiara che il servizio e'
erogato con le seguenti caratteristiche di progetto:
   - rapporto  di concentrazione utilizzato: un porta modem ogni 12,5
utenti sottoscrittori;
   - banda nazionale per cliente: 10 Kbps;
   - banda internazionale per cliente: 3 Kbps.
  Tra l'altro, con una nota del 2 marzo 2007 (Prot. 116541) la stessa
Telecom  Italia,  riferendo  sugli  esiti degli incontri tenutosi con
Wind   in  merito  alla  effettuazione  dei  test  di  replicabilita'
dell'offerta  Teleconomy  in parola, aveva quantificato la componente
di  costi  che  devono  essere  sostenuti  dall'OLO (XOLO) in 0,6-0,8
Euro/mensili/cliente.   Inoltre   Telecom  Italia  chiariva  di  aver
adottato  un rapporto modem/clienti 1:10, sebbene inizialmente avesse
adottato  il  rapporto  1:12,5. Nella stessa lettera si riportava che
Wind  aveva  deciso  di adottare un rapporto pari a 1:5 a causa delle
lamentele  della  propria  clientela  dovute alla scarsa qualita' del
servizio.
  29.  L'Autorita',  nelle verifiche di replicabilita' ha considerato
una  stima del costo mensile per cliente sopportato dall'OLO ottenuta
assumendo  un  rapporto di concentrazione 1:10. Il costo/mese/cliente
per l'OLO e' dato dalla somma di tre componenti: una componente CINT,
che   rappresenta   i   costi  fissi  di  interconnessione  derivanti
dall'acquisto a listino del kit e dei flussi di interconnessione; una
componente  COIR  che  rappresenta  i  costi  di  interconnessione di
raccolta;    una    componente   XOLO   che   rappresenta   i   costi
dell'infrastruttura  di  rete  necessaria  per erogare il servizio in
esame  dell'ordine  di  0,8  euro/mese/cliente;  un  margine  del 35%
(margine  previsto  dalla  delibera  n.  152/02/CONS).  La  stima  ha
mostrato  che,  anche partendo dai prezzi di raccolta FRIACO proposti
per  il  2008  ridotti  del  3,6%,  l'Operatore  non  e'  in grado di
replicarne l'offerta ne' a livello SGD ne' a SGT, sebbene con diversi
gradi di distanza dalla condizione di replicabilita'.
  30.  In  conclusione  l'Autorita'  ritiene che Telecom Italia debba
utilizzare il valore di EPC pari a 0,8 Erlang indicato dalla delibera
05/02/CIR,  cui  corrisponde  una  riduzione  dei  prezzi di raccolta
FRIACO  a  livello  SGU,  SGD  e  SGT  del  3,6%. Inoltre, al fine di
garantire  la  replicabilita'  dell'offerta  Teleconomy, il prezzo di
raccolta  FRIACO  a livello SGD dovra' essere ridotto di un ulteriore
32%,  mentre quello a livello SGT di un ulteriore 4%. I prezzi finali
da adottare sono riportati nella terza colonna della seguente tabella
(per  completezza  sono  anche  riportati i prezzi 2007 e le relative
variazioni  percentuali  tra  quanto rivalutato dall'Autorita' per il
2008 ed i prezzi 2007):
=====================================================================
                |                |                 |   Riduzione %
                |                |Canone annuo 2008|   complessiva
                |Canone annuo OIR|rivalutato dagli |rispetto all'OIR
     FRIACO     |      2007      |     Uffici      |      2007
=====================================================================
 A livello SGU  |   13.050,61    |    12.341,44    |      -5,5%
---------------------------------------------------------------------
 A livello SGU  |                |                 |
  distrettuale  |   22.066,94    |    16.366,52    |     -22,46%
---------------------------------------------------------------------
A livello di SGT|   24.623,85    |    16.446,13    |     -31,43%

  31.  A  quanto  detto  si  aggiunge  il  fatto  che  un  fattore di
concentrazione   1:10   sembrerebbe   apparire,   sulla   base  delle
dichiarazioni  di  alcuni Operatori, non coerente con l'offerta di un
servizio che fornisca una accettabile livello di accessibilita' della
rete.  Si  richiama  a  tale  proposito  che gli OLO hanno piu' volte
sostenuto  che il valore di rapporto di concentrazione adottato sulla
propria  rete  per  la  fornitura  di  accessi ad Internet dial up e'
nettamente  inferiore.  Valori  superiori  hanno  prodotto livelli di
qualita'  del servizio non adeguati, peraltro testimoniati da diversi
reclami  da parte della clientela. L'Autorita' si riserva pertanto di
effettuare  ulteriori  approfondimenti sul rapporto di concentrazione
da considerare ai fini del test di replicabilita' dell'offerta retail
di Telecom Italia sopra richiamata.

  IV.  ACCESSO  DI ABBONATI TELECOM ITALIA AI SERVIZI SU NNG DI ALTRO
OPERATORE
  Il servizio di fatturazione e gestione del credito
  Le osservazioni degli Operatori
  32.  Per quanto riguarda il prezzo del servizio di fatturazione per
l'accesso  di  abbonati  Telecom Italia ai servizi su numerazione non
geografica  (NNG)  di  altro Operatore, alcuni Operatori rilevano che
Telecom  Italia  nell'Offerta di Riferimento rinvia a quanto indicato
nella  regolamentazione  vigente,  cioe' al valore di 0,81 eurocent a
chiamata  fissato  all'art. 12 comma 7 della delibera n. 417/06/CONS,
facendo  tuttavia  presente  che  in  base alle proprie risultanze di
Contabilita'   Regolatoria  2004  il  costo  per  la  prestazione  di
fatturazione risulterebbe essere pari al "9,1% dei ricavi da traffico
NNG  degli  OLO nell'anno 2004 ottenuti applicando il prezzo definito
dall'OLO ed applicato alla clientela chiamante. Volendo rappresentare
tale  costo  con  un  valore  a  chiamata,  la  percentuale  di  9,1%
corrisponde ad una quota forfetaria di 2,6 eurocent".
  33.  Telecom  Italia riporta, infatti, nell'Offerta di Riferimento,
che  l'applicazione  di tale valore (0,81 Eurocent a chiamata) non ne
costituisce  acquiescenza essendo in attesa degli esiti di un ricorso
pendente presso gli organi amministrativi competenti.
  34. Sul punto precedente gli Operatori ritengono che Telecom Italia
debba  limitarsi  a pubblicare le condizioni economiche imposte dalla
delibera   n.  417/06/CONS  eliminando  ogni  riferimento  a  proprie
valutazioni interne.
  35.  Alcuni  Operatori  hanno  inoltre  segnalato all'Autorita' che
Telecom  Italia  ha comunicato loro, con lettera del 31 ottobre 2007,
che  "a  partire  dalla  bollettazione  del  1°  bimestre  2008 (...)
applichera'   la  modalita'  di  fatturazione  conto  terzi  prevista
dall'art.7  del  d.m.  24.10.2000, n. 366 (...) e non accettera' piu'
fatture  dagli  Operatori  ai sensi dei contratti per i quali Telecom
Italia ha esercitato il recesso".
  36.   Conseguentemente  a  tale  iniziativa,  gli  Operatori  hanno
lamentato  il recesso dai contratti precedentemente stipulati con gli
OLO  e  l'applicazione  unilaterale  di  un nuovo modello di gestione
della  fatturazione  relativa  alle numerazioni non geografiche (NNG)
che, nelle bozze di contratto proposte, prevede:
   - L'introduzione  della "fatturazione per conto" di cui all'art. 7
del DM 366/2000;
   - La titolarita' del credito relativo ai clienti finali di Telecom
Italia in capo agli OLO;
   - Il   pagamento   delle  partite  economiche  in  accordo  ad  un
meccanismo  detto  "dell'incassato",  di fatto escludendo a priori la
definizione  di  percentuali  di insolvenza stabilite "a forfait" nei
propri contratti con gli OLO.
  37.  Sul  punto  precedente  gli Operatori, ribadendo di non essere
contrari   al   principio   del   conguaglio  finale  a  valle  della
consuntivazione  dell'effettivo  livello  di  insolvenza riscontrato,
richiedono  che  venga imposto a Telecom Italia il mantenimento della
precedente  modalita'  di  fatturazione dei servizi erogati su NNG di
OLO,  eliminando  ogni  riferimento  al concetto di "fatturazione per
conto"  ed  alla  gestione  del  credito  per conto dell'OLO, cio' in
considerazione  del  fatto  che  il rapporto contrattuale col cliente
finale  e'  detenuto da Telecom Italia la quale e', pertanto, l'unica
che  puo'  emettere fattura e che dunque e' titolare del credito. E',
altresi', richiesto che Telecom Italia ripristini senza indugio tutti
i contratti sui quali ha esercitato il diritto di recesso.
  38.  Alcuni  Operatori  evidenziano  che  all'interno del contratto
proposto  da  Telecom  Italia  e'  previsto  che, nei casi di fatture
pagate  parzialmente dai clienti, indipendentemente dalla volonta' di
questi  ultimi, gli importi incassati da Telecom Italia remunereranno
dapprima  i  canoni  e  i servizi regolamentati. Successivamente, per
eventuali  importi residui, viene remunerato il traffico verso NNG in
misura  proporzionale  al valore fatturato per singola conversazione.
Tale  modalita'  di  ripartizione  degli  importi  incassati  non  e'
condivisa  dagli  Operatori,  in  quanto un'eventuale accettazione di
tale   principio  implicherebbe,  a  detta  degli  stessi,  un  forte
incentivo  da  parte  di  Telecom Italia a discriminare tra i servizi
offerti  ai propri clienti e le chiamate verso NNG di altri Operatori
ed  a  limitare  il recupero del credito solo verso i servizi Telecom
Italia.  Tale  impostazione, secondo gli Operatori, e' inoltre lesiva
del  principio  di  non  discriminazione e parita' di trattamento. Al
fine  di  evitare  questi rischi, gli Operatori ritengono che l'unica
soluzione  valida  possa  essere quella, in caso di recupero parziale
degli  importi  dovuti,  di  compensare  tutti  i  servizi in maniera
proporzionale.
  39.  Ulteriore  aspetto contestato dagli Operatori, con riferimento
agli  schemi  di contratto proposti da Telecom Italia, e' la presenza
di  un tetto minimo, non negoziabile, per affidare a societa' esterne
le  attivita'  di  recupero  del  credito.  Telecom  Italia, infatti,
sostiene che solo per importi superiori a tale soglia e' giustificato
il  costo  pagato  alle  societa' di recupero credito. Gli Operatori,
inoltre,  ritengono  tale  importo  troppo  elevato  soprattutto,  se
confrontato   con   le   bollette   medie   degli   utenti  che  sono
significativamente  inferiori a tale cifra. Cio' vorrebbe dire che di
fatto  Telecom  Italia  non  attuerebbe  mai  azioni  di recupero nei
confronti della clientela morosa.
  40.  Al  fine  di  limitare  le  morosita'  di  alcuni clienti, gli
Operatori  richiedono  all'Autorita'  di  imporre  a  Telecom  Italia
l'attuazione automatica del blocco del traffico uscente verso NNG per
tutti   quei   clienti  che,  a  qualsiasi  titolo,  siano  risultati
insolventi   in  uno  dei  precedenti  cicli  di  fatturazione.  Cio'
eviterebbe  all'OLO  di  farsi  ripetutamente carico delle perdite su
crediti  dovute  a  clienti evidentemente insolventi. Tale blocco del
traffico  uscente  verso  NNG  dovra'  essere attivo fino a quando il
cliente  non abbia saldato tutte le precedenti fatture insolute verso
Telecom Italia.
  41.  Alcuni  Operatori  rilevano  che  l'Offerta  di Riferimento di
Telecom  Italia,  a  pag.  16  del  documento relativo all'accesso di
abbonati  di  Telecom  Italia  ai  servizi su NNG di altro Operatore,
riporta  quanto  segue:  "Telecom  Italia,  in  mancanza  di espresso
accordo con gli Operatori, non procedera' ad alcun abbuono di crediti
degli  Operatori stessi in sede di reclami presentati dalla clientela
finale  di  Telecom  Italia,  in  qualsiasi  modalita'  o  in sede di
applicazione  delle  procedure  di  conciliazione  anche  innanzi  al
CORECOM".  Nel  caso  in  cui  venga presentato un reclamo, tuttavia,
Telecom   Italia  sospende  le  attivita'  di  recupero  del  credito
"fintanto che non sia stato risolto il reclamo stesso".
  42.  A  riguardo,  gli  Operatori  ritengono che Telecom Italia non
debba  sospendere  la  procedura  di recupero del credito per il solo
fatto  che  sia  pervenuto un reclamo da parte dell'utente finale. In
aggiunta,  gli  Operatori  ritengono  che  Telecom  Italia, in quanto
titolare  del  credito  derivante  dalle chiamate dei propri abbonati
dirette  alle  NNG,  e'  comunque  tenuta  a  svolgere  le  eventuali
procedure di conciliazione relative a tali crediti.
  43. Alla luce delle suddette considerazioni, alcuni Operatori hanno
chiesto  all'Autorita'  di  imporre  a  Telecom  Italia il divieto di
sospendere  le  attivita'  di  recupero  del  credito  relativo  alle
chiamate  dirette alle NNG degli OLO per il solo fatto che il cliente
finale  abbia  presentato un reclamo, nonche' l'obbligo di effettuare
le  procedure  di  conciliazione  relative ai crediti derivanti dalle
chiamate degli abbonati di Telecom Italia alle NNG degli OLO.
  44.  Gli OLO hanno richiamato che le politiche commerciali adottate
da  Telecom  Italia  nei  confronti dei propri clienti finali possono
prevedere  abbuoni  (ossia delle note di credito) relativi a traffico
gia'  effettuato  e  fatturato  o  di  non fatturare tale traffico al
proprio  cliente  finale.  Gli OLO richiedono che in tutti tali casi,
salvo  quelli  di accertata frode, il traffico svolto verso NNG venga
ad  essi  remunerato secondo le condizioni contrattuali stabilite con
Telecom Italia.
  Le considerazioni dell'Autorita'
  45. In sede di approvazione dell'Offerta di Riferimento per il 2008
l'Autorita'  intende  ribadire  quanto  previsto dall'art. 12 comma 7
della delibera n. 417/06/CONS e, pertanto, ritiene che Telecom Italia
debba  indicare  sul  listino  2008  in modo chiaro ed univoco che il
prezzo del servizio di fatturazione per l'accesso di abbonati Telecom
Italia  ai  servizi  su  numerazione  non  geografica  (NNG) di altro
Operatore e' pari a 0,81 eurocent per chiamata.
  46.  In  merito  al  modello  di  fatturazione  per l'accesso degli
abbonati  di  Telecom  Italia  a  servizi  offerti  su  NNG  di  OLO,
l'Autorita' ritiene opportuno, alla luce delle esigenze del mercato e
dei  consumatori  precisare  i seguenti principi, alcuni di carattere
generale  e  altri piu' puntuali, ai quali dovranno essere ispirati i
rapporti contrattuali sul tema tra gli Operatori e Telecom Italia:
  a.  la  gestione del credito e' un obbligo in capo a Telecom Italia
sia  in  quanto imposto nell'ambito del servizio di fatturazione alla
luce  della sua dominanza sulla raccolta del traffico telefonico, sia
in ragione della massima tutela degli interessi dei consumatori;
  b.  alla  luce  di  quanto  richiesto  dagli  OLO e segnalato dalle
Associazioni  dei  Consumatori,  la  gestione  del  credito svolta da
Telecom  Italia  include  le  procedure  di  composizione bonaria dei
reclami   proposti   dai   clienti   (conciliazioni   paritetiche   e
conciliazioni innanzi ai Corecom ed alle Camere di Commercio);
  c.  considerato  che  l'utilizzazione  del servizio di fatturazione
offerto  da Telecom Italia non e', vista la vigente normativa, scisso
dalla   gestione   del   credito,   l'acquisizione  del  servizio  di
fatturazione  da parte dell'OLO implica necessariamente una delega da
parte  di  quest'ultimo  allo  svolgimento da parte di Telecom Italia
delle  attivita'  di  gestione del credito, incluse le conciliazioni.
Parimenti   l'Autorita'  ritiene  opportuno,  ai  fini  della  tutela
dell'utenza,   richiedere  che  l'OLO  non  proceda  direttamente  al
recupero  di  crediti  di  propria  competenza  fatturati  da Telecom
Italia. Si osserva, a tale riguardo, che l'alternativa a tale modello
dovrebbe  essere costituita dalla fatturazione diretta da parte degli
OLO ai clienti che accedono a servizi su proprie NNG, previa adesione
ad uno specifico contratto tra OLO e cliente;
  d.  le  procedure  di  conciliazione  devono  essere  condotte  nel
rispetto  del  principio  della parita' di trattamento. Ad esempio la
procedura   di   conciliazione  non  deve  in  alcun  modo  prevedere
meccanismi che incentivino la conciliazione, in via prevalente, delle
somme  relative  alle  NNG degli OLO. A tale proposito Telecom Italia
dovra'  comunicare  agli  OLO  ed  all'Autorita',  il dettaglio delle
procedure che intende adottare e dovra' inoltre predisporre un codice
di  condotta  per  il  proprio  personale  incaricato  di svolgere le
conciliazioni. Si segnala, su tale ultimo aspetto, l'opportunita' che
il  personale  dedicato alla gestione delle procedure in parola possa
essere organizzato in un'unica struttura al fine di meglio assicurare
l'uniformita'  di  condotta nella gestione delle procedure stesse. In
merito   alla   remunerazione  da  parte  degli  OLO  dei  costi  per
l'effettuazione   delle  conciliazioni  paritetiche,  Telecom  Italia
dovra'  fornire  le necessarie informazioni circa le modalita' con le
quali  questi  costi  vengono  determinati  e su come gli stessi sono
ripartiti  tra  Telecom  Italia  e  gli OLO. L'Autorita' valutera' la
congruita'  di  tali  costi  in  relazione  alle  attivita' svolte da
Telecom Italia;
  e.  il  sistema degli "acconti" sul traffico fatturato ai clienti e
dei  conguagli  successivi per la gestione dell'insolvenza, descritto
da  Telecom  Italia,  appare  coerente  con le determinazioni assunte
dall'Autorita'  sul  tema.  Infatti,  esso  rappresenta una delle due
modalita'   previste  dalla  delibera  n.  107/07/CIR  nonche'  dalla
pregressa  normativa  derivante dalle analisi di mercato (delibera n.
417/06/CONS).  Tuttavia  la  modalita' di determinazione dell'acconto
proposta  da  Telecom  Italia  dovra'  essere perfezionata al fine di
consentire   una   stima  dell'insolvenza  equa,  oltre  a  prevedere
meccanismi che premino gli Operatori maggiormente virtuosi in termini
di  insolvenza  registrata  sulle  proprie  reti.  Appare  opportuno,
inoltre,  che  Telecom  Italia  includa,  nello  schema  contrattuale
proposto,  un  acconto, al mese X, pari al 95% del traffico fatturato
per  quegli  Operatori  che,  ad  esempio  registrino  una insolvenza
inferiore al 5% non solo rispetto al mese di riferimento stabilito(3)
ma anche per periodi di osservazione piu' lunghi;
  f.  il  sistema  proposto  da Telecom Italia prevede che le fatture
sono  emesse per conto degli operatori. Gli importi da fatturare sono
conteggiati  da  Telecom  Italia  sulla  base  delle  rilevazioni  di
traffico  verso  i  propri  abbonati.  L'Autorita'  ritiene  che tali
rilevazioni  dovranno  comunque  essere  riconciliate  con  i dati di
traffico   rilevati   dai  sistemi  di  interconnessione  degli  OLO.
Eventuali  disallineamenti  dovranno  essere  gestiti  con le normali
prassi previste dai contratti di interconnessione;
  g.  con  riferimento alla terza fase di gestione del credito per le
fatture  non  pagate  o  parzialmente pagate ed in assenza di reclamo
(quella  cioe'  successiva  al  primo  e secondo sollecito inviato al
cliente),  Telecom  Italia  definisce  una  "soglia di importo" della
fattura  al  di  sotto  del  quale  intende rinunciare ad affidare il
recupero  del  credito  ad  appositi  istituti,  la quale deve essere
determinata  sulla  base  del  principio  di parita' di trattamento e
comunicata agli operatori;
  h.  l'importo  "netto  recuperato",  nel caso di pagamento parziale
degli  abbonati  di  Telecom  Italia,  e'  attribuito  agli Operatori
titolari  delle  numerazioni  oggetto della attivita' di recupero del
credito  nel  rispetto del principio di non discriminazione e parita'
di trattamento;
  i.  al  fine di limitare le morosita' di alcuni clienti l'Autorita'
ritiene  ragionevole,  anche  in  applicazione  del  principio  della
parita'  di  trattamento  rispetto  alle  azioni  svolte per i propri
abbonati, che Telecom Italia imposti in modo automatico il blocco del
traffico  uscente  verso  NNG per tutti quei clienti che, a qualsiasi
titolo,  siano  risultati  insolventi  in uno dei precedenti cicli di
fatturazione.  Le  modalita' di attuazione di tale previsione saranno
definite in uno specifico procedimento;
  j.  considerato  che  il  servizio  di  fatturazione e gestione del
credito  costituisce  obbligo  regolamentare,  Telecom  Italia dovra'
rimuovere  dai  contratti con gli OLO per tali servizi la facolta' di
recesso unilaterale dagli stessi.
--------------------------------------------
            3  L'attuale  proposta  di  contratto  di  Telecom Italia
          prevede  di  considerare  l'insolvenza  rispetto  a  quanto
          fatturato al mese X-4.

  Gestione delle frodi
  Le osservazioni degli Operatori
  47.  Gli  Operatori,  al  fine  di ridurre il fenomeno delle frodi,
ritengono   che   sia   indispensabile  un  processo  di  scambio  di
informazioni  in  tempo  quasi  reale  tra  l'operatore  d'accesso  e
l'operatore  che  gestisce le NNG e che, quindi, mantiene il contatto
amministrativo col Service Provider.
  48.  Pertanto,  relativamente  alla gestione dei fenomeni di natura
fraudolenta,  gli  Operatori  richiedono che Telecom Italia comunichi
agli  OLO  le  ipotesi  di  frode  in  tempi  ristretti e previamente
definiti,  tali  da  consentire  all'OLO  di  gestire  l'evento con i
Service  Provider  attestati  sulla  propria  rete.  Al riguardo, gli
Operatori richiedono che:
   -   tutte  le situazioni di traffico anomalo vengano prenotificate
da  Telecom  Italia  all'OLO  entro 30 gg. dalla data in cui e' stato
sviluppato  il traffico sospetto, e vengano confermate e consuntivate
entro  120  gg.  Per questo tipo di frodi Telecom Italia ha diritto a
non corrispondere quanto dovuto all'OLO titolare della NNG.
  In  termini concreti, viene proposto di imporre a Telecom Italia di
fornire  una  prima  evidenza all'OLO di eventuali ipotesi di frode o
truffa  per  traffico  anomalo  al massimo entro 30 gg. dalla data di
effettuazione  del  traffico ("preavviso di ipotesi di frode", con lo
scopo  di  mettere  l'OLO  in  condizione  di  rivalersi  sul Service
Provider  che  eroga  il  servizio  finale). Si propone, altresi', di
imporre  a  Telecom Italia di confermare che il caso segnalato con il
"preavviso"  risulti  effettivamente un'ipotesi di frode per traffico
anomalo  entro un periodo di ulteriori 90 gg. (quindi a 120 gg. dalla
data  di  effettuazione del traffico: "conferma di ipotesi di frode",
con  lo scopo di consolidare i dati di frode). Il tempo intercorrente
tra  le due comunicazioni (il preavviso e la conferma) corrisponde al
tempo necessario a Telecom Italia per:
  (a)  verificare  che  il traffico registrato sia veramente anomalo,
pertanto riconducibile ad un'ipotesi di frode;
  (b)  verificare  che  la  fattura  relativa a quel traffico non sia
stata  successivamente  pagata  dal cliente (nel qual caso decadrebbe
l'ipotesi di frode);
  (c)    esperire   le   eventuali   attivita'   formali   necessarie
all'istruzione di una pratica di ipotesi di frode (acquisizione della
segnalazione  di  ipotesi  di  frode  da  parte del cliente, denuncia
all'Autorita' Giudiziaria competente, etc.).
  La  comunicazione  del  preavviso  dovrebbe contenere almeno i dati
minimi indispensabili per l'OLO ad individuare il traffico oggetto di
ipotesi  di  frode (per es.: numero chiamante, numero chiamato, data,
ora, durata chiamata, importo della chiamata, etc.).
  La  comunicazione  della  conferma  dovrebbe  contenere, invece, il
consolidamento  dei  dati comunicati nel preavviso e l'importo esatto
oggetto di sospensione dei pagamenti.
  Le  eventuali  ipotesi di frode per traffico anomalo riscontrate da
Telecom  Italia  successivamente  al periodo di oltre 30 giorni dalla
data di effettuazione del traffico, non potranno essere in alcun modo
addebitate  all'OLO titolare della NNG. Telecom Italia corrispondera'
all'OLO  per  tale  traffico,  quanto  dovuto  in  forza  dei vigenti
contratti.
  Tale  impostazione  si basa sulla considerazione che l'anomalia del
traffico  non  puo'  che  essere  riscontrata  in  tempo quasi reale;
pertanto  ritardi ingiustificati nella segnalazione, che metterebbero
l'OLO  nella condizione di non potersi rivalere sul Service Provider,
non sono ammissibili.
  Esistono,  naturalmente,  dei  casi  di frode, non riscontrabili in
tempo  reale  attraverso  i  meccanismi  di  rilevazione del traffico
anomalo,  per i quali Telecom Italia non sara' in grado di notificare
la  frode  all'OLO  titolare  della  NNG se non dopo aver ricevuto la
segnalazione   di   disconoscimento  da  parte  del  cliente  finale.
Tipicamente  cio'  avviene  nei  casi  di  intrusione sulla linea del
cliente (intrusione fisica o software, ossia tramite dialer). Solo in
questi  casi  si  ritiene  ammissibile  una comunicazione da parte di
Telecom  Italia  anche  con 4 (quattro) mesi di ritardo rispetto alla
data  di  effettuazione  del traffico, purche' Telecom Italia metta a
disposizione  dell'OLO, su richiesta, copia della denuncia effettuata
all'Autorita'  Giudiziaria  dal  cliente  finale o da Telecom Italia,
dalla  quale risulti inequivocabilmente che si trattava di un'ipotesi
di  frode.  Per  questo tipo di frodi Telecom Italia ha diritto a non
corrispondere  quanto  dovuto  all'OLO  titolare della NNG, ovvero ha
diritto alla restituzione delle somme gia' versate all'OLO.
  Le considerazioni dell'Autorita'
  49.  L'Autorita'  ritiene  condivisibile  che  Telecom Italia debba
fornire   tutte  le  indicazioni  in  proprio  possesso  al  fine  di
consentire  all'OLO  di  monitorare  eventuali  situazioni  di frode.
L'Autorita'  concorda,  quindi,  con la necessita' che Telecom Italia
fornisca  una  prima  comunicazione  tempestiva  delle rilevazioni di
traffico  anomalo  e,  in  seguito  agli  accertamenti  necessari, la
relativa  conferma. Cio' al fine di consentire all'OLO di individuare
il  traffico  oggetto  di  ipotesi  di  frode ed attuare le opportune
azioni  nei  confronti  del  Service Provider attestato sulla propria
rete.  E'  quindi  opportuno  che gli operatori definiscano a livello
contrattuale   le  modalita'  di  effettuazione  delle  comunicazioni
suddette.
  50. L'Autorita' ritiene, inoltre, ragionevole che qualora i sistemi
di  Telecom  Italia  non rilevino il traffico anomalo, la frode possa
essere  attestata  solo a seguito del disconoscimento del traffico da
parte  dell'utente  finale  e  denuncia all'Autorita' giudiziaria. Il
traffico oggetto di frode accertata, sia a seguito di rilevazione dei
sistemi,  e  comunicato  all'OLO nelle modalita' concordate di cui al
punto  precedente,  sia  a  seguito  di  disconoscimento da parte del
cliente  finale  e  di denuncia all'Autorita' giudiziaria, non potra'
essere posto a carico dell'Operatore di accesso.
  51.  Telecom  Italia  dovra'  fornire, nell'Offerta di Riferimento,
chiare indicazioni in merito alle tempistiche della prima notifica di
sospetta  frode e della seconda notifica di accertamento della frode.
Notifiche  successive  potranno  essere  fatte  valere  nei confronti
dell'OLO  in  termini  di  traffico  fraudolento  solo in presenza di
disconoscimento  del  traffico da parte del cliente e allegando copia
della denuncia all'Autorita' giudiziaria.
  Gestione delle insolvenze su base "incassato"
  Le osservazioni degli Operatori
  52.   Alcuni  Operatori  hanno  segnalato  che,  nell'ambito  delle
negoziazioni con gli OLO, Telecom Italia ha prospettato un meccanismo
per il quale la verifica dell'incassato per i conguagli successivi al
primo  acconto  viene  svolta  a 5 mesi (mese m+5) ed a 12 mesi (mese
m+12)  dalla  data di riferimento del traffico (mese m). In aggiunta,
Telecom  Italia  consente all'OLO di poter disporre di un acconto sul
traffico  effettuato entro il mese successivo a quello di riferimento
(mese m+1). (4)
  53.  La  misura dell'acconto concesso da Telecom Italia ad ogni OLO
e'  proporzionale  all'insolvenza  subita  da  Telecom  Italia  sulle
numerazioni gestite dallo stesso OLO nell'ultimo periodo consolidato,
e  tiene conto di un congruo margine di sicurezza a favore di Telecom
Italia.
  54.  Sul  punto,  gli  Operatori  ritengono che il primo conguaglio
possa essere anticipato alla fine del mese m+3, termine temporale ove
Telecom  Italia ha gia' una prima contezza dello stato dei pagamenti.
Infatti,  il ciclo di fatturazione del traffico alla clientela finale
da  parte  di  Telecom  Italia prevede l'invio della fattura, al piu'
tardi,  entro  il mese m+2 con scadenza della fattura, al piu' tardi,
alla  meta'  del  mese  m+3. Dopodiche', Telecom Italia ha bisogno di
ulteriori  15  giorni  per  avere  i riscontri degli incassi da parte
degli  istituti  di  credito,  pertanto  alla fine del mese m+3 e' in
grado  di  effettuare  una prima significativa analisi dell'incassato
relativo al mese m.
  55.  Gli Operatori richiedono che Telecom Italia produca consuntivi
parziali   di   insolvenza,  strutturati  in  funzione  dell'arco  di
numerazione  chiamato,  alla  fine  del  mese m+3, m+5, m+9 e m+12 in
relazione  al  traffico effettuato nel corso del mese m. I consuntivi
dei  mesi  m+5,  m+9  e  m+12 devono anche contenere i dati analitici
relativi alle fatture effettivamente insolute.
  56. Gli Operatori evidenziano che la necessita' di introdurre degli
aggregati di tali conteggi per arco di numerazione discende dal fatto
che i diversi archi presentano, per la tipologia di servizio offerto,
livelli  di insolvenza diversi. Ad esempio le numerazioni in decade 7
presentano un livello di insolvenza diverso rispetto alle numerazioni
per servizi di informazione abbonati (12xy). Altre numerazioni hanno,
a loro volta, un livello di insolvenza differente come le numerazioni
per  servizi  sociali  informativi  (es.892xxx)  e  le  numerazioni a
sovrapprezzo di tipo 899.
  57.  I  consuntivi  di  insolvenza presentati da Telecom Italia non
potranno  contenere  importi riferibili a traffico anomalo che doveva
essere,  in  base  alle  considerazioni  prima esposte, comunicato da
Telecom  Italia all'OLO, e importi riferibili a traffico che e' stato
oggetto  di  nota  di  credito  da  parte  di Telecom Italia verso il
cliente  finale,  che  non  sono  assimilabili a perdite su crediti e
quindi non sono imputabili agli OLO.
  58. Alcuni Operatori ritengono che Telecom Italia debba prendere in
considerazione, oltre al modello dell'incassato, anche l'applicazione
di una percentuale forfetaria di insolvenza, percentuale che potrebbe
secondo  gli  Operatori  anche essere modificata nel tempo in base ai
consuntivi    di   insolvenza.   Tali   Operatori   evidenziano   che
l'alternativa  di  una percentuale forfetaria e' prevista anche dalla
normativa  vigente  (delibera n. 2/03/CIR), secondo cui la disciplina
degli  oneri derivanti da perdite sui crediti e' demandata ad accordi
negoziali  tra  le  parti,  chiamate  a  scegliere  se  definire  una
percentuale  di  perdita  su credito forfetaria determinata a priori,
ovvero  se  procedere  periodicamente  al  riscontro delle insolvenze
sostenute  da  Telecom  Italia e delle conseguenti attivita' messe in
campo per il recupero del credito.
  59.   Cio'   nonostante,   gli   Operatori   lamentano  che,  nelle
comunicazioni   inviate  da  Telecom  Italia,  nessuna  scelta  viene
lasciata  all'Operatore  e,  anche  senza  la sottoscrizione di alcun
accordo  preventivo,  viene  comunicata  l'applicazione  del criterio
dell'incassato.
  60.  Alcuni  Operatori  ritengono che Telecom Italia debba fornire,
quantomeno  all'Autorita',  una indicazione del numero di clienti che
hanno  scelto  una  modalita'  di  pagamento  c.d.  inerziale  (conto
corrente  o  carta  di  credito). E' del tutto evidente, infatti, che
eventuali  fenomeni  di  insolvenza  possano essere circoscritti solo
alla  percentuale  di  clienti  con  modalita'  di  pagamento tramite
bollettino postale.
--------------------------------------------
            4  Al  mese m+5 Telecom Italia dichiara di fare una prima
          analisi  dei  pagamenti  ricevuti  e  versa  all'OLO quanto
          incassato  (al netto dell'acconto concesso al mese m+1). Al
          mese  m+12 Telecom Italia effettua un'ulteriore analisi per
          verificare  se  ci  sono stati ulteriori pagamenti da parte
          della  clientela finale ed eventualmente provvede a versare
          all'OLO quanto risultante dall'analisi.

  Le considerazioni dell'Autorita'
  61.  In  merito  al  processo di rilevazione della insolvenza sulla
base  della  quale  determinare l'acconto, appare congruo, al fine di
non  appesantire  i  processi di fatturazione degli OLO, prevedere ad
esempio  un  processo basato su 4 rilevazioni annuali anziche' 12. Al
fine  di  ottenere  una  stima  piu' stabile, l'insolvenza al mese Xi
(i=1,2,3,4) dovrebbe essere ottenuta confrontando quanto fatturato al
mese  Xi-6  con  quanto  incassato  al  mese  Xi  (6 mesi appaiono al
riguardo sufficienti a considerare terminate le attivita' di recupero
credito corrispondenti all'invio del 1° e 2° sollecito).
  62. Ai fini di fornire massima trasparenza agli OLO, Telecom Italia
dovra'  fornire,  nelle modalita' tecnicamente fattibili, visibilita'
della  evoluzione  del  credito  dei  clienti che hanno usufruito dei
servizi  offerti  tramite  NNG  di  ciascun  OLO, con riferimento tra
l'altro  alle  fatture  emesse,  allo stato dei pagamenti, ai reclami
etc.  In particolare Telecom Italia dovra' fornire, sollecitamente, a
ciascun  OLO indicazione delle numerazioni per le quali si registrano
incrementi  significativi  di  insolvenza,  per  consentire  a questi
ultimi  di  monitorare in tempo reale lo stato del credito e, laddove
opportuno,  avviare  le  necessarie  azioni  nei confronti dei Centri
Servizi attestati sulla propria rete o numerazioni.
  63.  L'Autorita' avviera', in ogni caso, una attivita' di vigilanza
sul   rispetto   dei   principi  di  parita'  di  trattamento  e  non
discriminazione   nell'applicazione  di  quanto  rappresentato  nella
presente sezione relativamente all'accesso di abbonati Telecom Italia
ai servizi su NNG di altro operatore.

  V. FATTURAZIONE DEL TRAFFICO DI INTERCONNESSIONE
  Le osservazioni degli Operatori
  64.  In  analogia  a  quanto previsto dall'Autorita' in merito alla
fatturazione dei servizi di transito (art. 14, comma da 9 a 13, della
delibera  n. 417/06/CONS), alcuni Operatori evidenziano la necessita'
di  imporre  a Telecom Italia una maggiore chiarezza nell'esposizione
dei  dettagli  delle fatture relative ai restanti servizi a traffico.
In  particolare,  gli  Operatori lamentano che spesso Telecom Italia,
nei  propri  dettagli  di  fattura, non fornisca indicazioni chiare e
complete   del   servizio   a  traffico  fatturato  e,  nel  caso  di
contestazioni da parte di Telecom Italia stessa o di altri Operatori,
non  fornisca  un'adeguata  informativa  delle causali sottostanti la
contestazione.  Gli Operatori ritengono opportuno che venga imposto a
Telecom  Italia  un  limite  massimo  al  tempo  di  emissione di una
fattura. Quest'ultima considerazione nasce dal fatto che, spesso, gli
Operatori  lamentano  di  dover  gestire  fatture relative a traffico
effettuato   molti  mesi  prima  rispetto  alla  data  in  cui  viene
effettivamente  fatturato  da  Telecom Italia, rendendo difficilmente
verificabile e riconciliabile il traffico all'interconnessione.
  65.  Alla  luce  di  quanto sopra esposto, gli Operatori richiedono
all'Autorita'  di  imporre  a  Telecom  Italia  di integrare i propri
dettagli  di  fattura  relativi  ai servizi a traffico, prevedendo le
seguenti informazioni:
   - una  legenda  dettagliata di ogni servizio a traffico fatturato:
in  particolare,  per  ogni codice prodotto presente in fattura, deve
essere disponibile in legenda una descrizione sintetica del prodotto,
il   contratto   e/o   l'offerta   cui   si  riferisce,  la  data  di
sottoscrizione  del contratto o la data di pubblicazione dell'Offerta
di Riferimento utilizzati da Telecom Italia per la valorizzazione del
traffico;
   - un  dettaglio  del  servizio  di transito fatturato suddiviso in
funzione  dell'operatore  cui si riferisce il traffico ed in funzione
del livello gerarchico di rete interessato dal transito del traffico;
   - nel  caso di contestazione tra due Operatori che si scambiano il
traffico  in  transito  sulla  rete  di  Telecom  Italia, questa deve
mettere  a  disposizione  dell'operatore che subisce la contestazione
tutte   le  informazioni  relative  al  traffico  contestato  ed,  in
particolare,  per  ogni  voce di traffico il dettaglio dell'operatore
che  effettua  la  contestazione,  del  servizio contestato (fornendo
volumi,  in  termini di numero di chiamate e durata delle chiamate, e
tariffa  riconosciuta  dall'operatore che effettua la contestazione),
della  motivazione  della  contestazione,  del  livello  di  transito
utilizzato;
   - inoltre si richiede che venga imposto a Telecom Italia un limite
temporale    all'emissione    delle    fatture,   che   puo'   essere
ragionevolmente fissato in 12 (dodici) mesi dalla data di riferimento
del traffico oggetto di fattura.
  Le considerazioni dell'Autorita'
  66. Considerata la richiesta da parte degli Operatori, l'Autorita',
nell'ottica di dare maggiore trasparenza alle rendicontazioni fornite
da  Telecom  Italia,  ritiene  che la fattura di Telecom Italia debba
prevedere  una  legenda  dettagliata  di  ogni  servizio  a  traffico
fatturato.  D'altra  parte  gia' l'art. 14 comma 10 della delibera n.
417/06/CONS  prevede  che  Telecom  Italia  e'  tenuta  a  fornire un
dettaglio  del servizio di transito fatturato suddiviso per Operatore
cui  si  riferisce  il  traffico  e  per  livello  gerarchico di rete
interessato   dal  transito.  Infine,  per  consentire  agli  OLO  di
effettuare un'opportuna riconciliazione di quanto dovuto, l'Autorita'
ritiene  condivisibile  che  Telecom  Italia  si  adoperi  al fine di
emettere  le fatture entro 12 (dodici) mesi dalla data di riferimento
del traffico oggetto di fattura.

  VI. SURCHARGE DA TELEFONIA PUBBLICA
  Le osservazioni degli Operatori
  67.  Per  quanto concerne il valore della surcharge per il servizio
di  raccolta  da Telefonia Pubblica, alcuni Operatori evidenziano che
Telecom Italia applica il valore di 6,9 eurocent/min fissato all'art.
12  comma 6 delibera n. 417/06/CONS, facendo tuttavia presente che in
base  alle  proprie  risultanze  di  Contabilita' Regolatoria 2004 il
valore di surcharge risulterebbe essere pari a 8,47 eurocent/min.
  68.  Telecom  Italia  fa presente che l'applicazione di tale valore
non  costituisce  acquiescenza  ed  e'  in  attesa  degli  esiti  dei
procedimenti in corso presso le autorita' amministrative competenti.
  69.   Sul  punto,  gli  Operatori  richiedono  che  Telecom  Italia
pubblichi  in  modo  esplicito le condizioni economiche imposte dalla
delibera   n.  417/06/CONS  eliminando  ogni  riferimento  a  proprie
valutazioni interne.
  Le considerazioni dell'Autorita'
  70.  L'Autorita' richiama che la quota di surcharge rappresenta una
quota  addizionale  minutaria  (sovrapprezzo)  richiesta  da  Telecom
Italia agli Operatori interconnessi per il servizio di raccolta delle
chiamate  originate  da telefonia pubblica. Si rammenta, inoltre, che
ai  sensi  della  delibera  n.  417/06/CONS  art. 12, il sovrapprezzo
(surcharge)  sulla  raccolta  da  telefonia  pubblica  e' soggetto al
meccanismo   di  network  cap  all'interno  del  paniere  E  con  una
variazione  di  tipo IPC - IPC in cui il valore iniziale e' fissato a
6,9 €cent/min.
  71. L'Autorita' ribadisce che la quota di surcharge da TP stabilita
nella   delibera  n.  417/06/CONS.  Pertanto  Telecom  Italia  dovra'
riformulare  il  paragrafo  13.1.2  dell'Offerta di Riferimento 2008,
esplicitando  in maniera univoca che il valore della surcharge per il
servizio  di  raccolta  da  Telefonia  Pubblica  e'  pari a 6,9 Cent.
Euro/Min  ed  eliminando  ogni  riferimento  al  valore di 8,47 Cent.
Euro/Min.

  VII. ACCESSO A SERVIZI DI EMERGENZA E DI PUBBLICA UTILITA'
  Le osservazioni degli Operatori
  72.  Alcuni  Operatori  nel  richiamare  l'art. 14, comma 19, della
delibera  n.  417/06/CONS  (5)  e  l'art.  1 comma 1 lettera a. della
delibera  n.  1/00/CIR  (6) ritengono che Telecom Italia, nel caso di
chiamate  al  112,  debba  remunerare  l'operatore  d'accesso  per il
servizio  di  originazione  del  traffico  e  consegna  al  punto  di
interconnessione con la rete di Telecom Italia.
  73.  In  merito  al punto sopra esposto gli Operatori lamentano che
Telecom  Italia  adotta differenti modelli economici per l'accesso da
abbonati  di  altro  Operatore verso le numerazioni di emergenza e di
pubblica   utilita'  gestite  sulla  rete  di  Telecom  Italia.  Tale
comportamento,  secondo  gli  Operatori,  oltre che non conforme alla
sopra  richiamata  normativa,  risulta  iniquo  nella  misura  in cui
Telecom  Italia,  per  l'accesso  dei  propri  clienti  ai servizi di
emergenza, viene remunerata tramite il fondo del Servizio Universale,
mentre  gli  Operatori alternativi, per l'accesso dei loro clienti ai
servizi  di  emergenza,  oltre  a sostenere i propri costi interni di
rete, devono remunerare Telecom Italia per i costi di terminazione.
  74. Alla luce di quanto sopra esposto, gli Operatori richiedono che
Telecom  Italia  gestisca l'accesso ai numeri di emergenza in accordo
al   modello   di   raccolta,   e  pertanto  nulla  possa  pretendere
dall'Operatore  d'accesso per la terminazione del traffico stesso, in
quanto   gia'   remunerata   attraverso  il  fondo  per  il  Servizio
Universale.
--------------------------------------------
            5  "Telecom  Italia adotta il modello di interconnessione
          di  raccolta  per  le  chiamate  originate  da altra rete e
          destinate  ai  propri  numeri  non  geografici, fatto salvo
          quanto diversamente previsto per i numeri 701".
            6  "...  con  riferimento  all'accesso  di abbonati di un
          operatore   ai  servizi  non  geografici  di  un  operatore
          interconnesso,  si  applica il principio generale per cui i
          ricavi  derivanti  da  tali  servizi spettano integralmente
          all'operatore   a   cui  e'  stata  assegnata  la  relativa
          numerazione.   All'operatore  dalla  cui  rete  origina  la
          chiamata  spettano  invece  i ricavi per il trasporto della
          chiamata  e  gli eventuali ricavi relativi alla prestazione
          di  fatturazione e alla copertura dell'eventuale rischio di
          insolvenza. L'offerta di interconnessione di riferimento di
          Telecom  Italia  ed  i contratti di interconnessione devono
          essere allineati a tale principio".

  Le considerazioni dell'Autorita'
  75.  Telecom Italia al paragrafo 14.3.2 dell'Offerta di Riferimento
2008  riporta che" Ai servizi associati alle numerazioni di emergenza
e  di  pubblica utilita' si applicano i principi di cui alla delibera
n.  1/00/CIR  relativi  alla categoria generale delle numerazioni non
geografiche".
  76.  L'art. 14, comma 19 della delibera n. 417/06/CONS definisce il
modello  di interconnessione di raccolta per le chiamate originate da
altra  rete e destinate ai numeri non geografici di Telecom Italia. A
tale  riguardo  al  punto  758  dell'allegato  A  della  delibera  n.
417/06/CONS  si  esplicita che " per i numeri di emergenza e pubblica
utilita',  in  presenza  di  un  contratto  tra  Telecom Italia ed il
gestore   del   centro   servizi  che  copra  l'onere  relativo  alla
prestazione,  viene  applicato  il  modello  di  raccolta  richiamato
dall'art.  1  della  delibera n. 1/00/CIR". Il punto 759 dello stesso
allegato prevede : "Relativamente ai servizi di pubblica utilita' 117
e  1515,  Telecom Italia dichiara di non percepire alcun compenso dai
centri  servizi  per  il  costo  della chiamata. In forza di cio', in
deroga  a  quanto  all'art.  1  della  delibera n. 1/00/CIR, per tali
servizi  l'Autorita'  ritiene che Telecom Italia possa applicare, per
le   condizioni   economiche   di  interconnessione,  il  modello  di
terminazione."  Il  modello di raccolta risulta quindi applicabile ai
soli  servizi  di  pubblica  utilita',  laddove  l'assegnatario della
relativa  numerazione,  nella fattispecie il Ministero competente, si
accolla  tutti  i  costi  del  servizio.  Per  i servizi di emergenza
risulta quindi applicabile il modello di terminazione solo qualora il
gestore  del servizio remuneri i soli costi della rete di accesso che
si  estende dagli apparati installati presso il gestore dei servizi e
gli attacchi di utente, disposti presso le centrali di Telecom Italia
(in tal caso i costi di terminazione per utilizzo della parte di rete
che  va  dal  nodo  ove l'OLO consegna il traffico da terminare e gli
attacchi  d'utente,  posti presso la centrale locale cui e' attestato
il centro servizi, non sono remunerati).
  Per  quanto  riguarda  l'eventuale  remunerazione  dei  servizi  di
emergenza   o   pubblica   utilita'  nell'ambito  del  meccanismo  di
finanziamento  del  costo  del Servizio Universale, si precisa quanto
segue. In via preliminare si fa presente che la normativa vigente non
prevede il finanziamento dei servizi di emergenza attraverso il fondo
del  servizio  universale  ne',  d'altra  parte, viene prospettata da
Telecom  Italia,  nella  propria  relazione  annuale sul costo per il
Servizio  Universale,  una specifica voce riguardante tali servizi di
emergenza.  Dalla  stessa  relazione,  peraltro,  non  risulta alcuna
evidenza  di  finanziamento  delle  chiamate  ai servizi di emergenza
nelle   voci   di   costo   dichiarate  da  Telecom  Italia  relative
all'erogazione  dei  servizi  offerti  ai clienti nelle aree c.d. non
remunerative  comprese negli obblighi di Servizio Universale (servizi
di  cui fanno parte anche le chiamate originate da tali clienti verso
i  servizi  di  emergenza,  oppure  la  telefonia  pubblica).  Appare
pertanto  che  le chiamate di emergenza gratuite fatte dai clienti di
Telecom   Italia   sono   finanziate  integralmente  dalla  Societa',
analogamente a quanto accade per gli OLO.
  77.  In  ogni  caso,  appare  opportuno  richiamare  il  punto  767
dell'allegato sopra citato, secondo cui "risulta necessario garantire
trasparenza  sulle fonti di finanziamento per l'accesso ai servizi di
emergenza   e   sulle   modalita'   di  formulazione  dei  prezzi  di
interconnessione.  A  tal  proposito, l'Autorita' ritiene che Telecom
Italia debba fornire in contabilita' regolatoria un conto economico e
di capitale per l'accesso alle numerazioni di emergenza dalla propria
rete e quella di altri operatori, specificando separatamente ciascuna
distinta  voce di ricavo." L'Autorita', nel confermare in questa sede
quanto  sopra  indicato,  ritiene  che  le  condizioni economiche dei
servizi  di  interconnessione  per  l'accesso ai servizi di emergenza
debbano  essere  basate  sul  modello  di  terminazione sulla base di
giustificazioni   di   costi   e   di  ricavi,  in  coerenza  con  le
considerazioni  sopra  effettuate. Quindi per i numeri di emergenza e
pubblica  utilita', nel caso vi sia un contratto tra Telecom Italia e
il  gestore  del  centro  servizi  che  copra  l'onere  relativo alla
prestazione,  Telecom  Italia  applica  il modello di raccolta di cui
all'art. 1 della delibera n. 1/00/CIR.

  VIII. ATTIVITA' DI CONFIGURAZIONE DELLE CENTRALI
  Le osservazioni degli Operatori
  78. Alcuni Operatori evidenziano che Telecom Italia nell'Offerta di
Riferimento   (a   pag.77)   riporta   che   "Il   collaudo  eseguito
congiuntamente  da personale Telecom Italia e dell'Operatore verifica
e  certifica il corretto instradamento e funzionamento end to end del
servizio   configurato  su  tutti  gli  SGU  appartenenti  alle  aree
geografiche  ove  e'  prevista  l'apertura  del servizio medesimo. Le
condizioni  tecnico e gli aspetti operativi relative allo svolgimento
di tale attivita' vengono definite tra le parti in ambito negoziale".
  79.  A  tal  proposito  gli Operatori richiamano l'art. 14 comma 14
della  delibera  n.  417/06/CONS  che  esplicita  quali  tipologie di
configurazioni debbano essere effettuate a titolo gratuito da Telecom
Italia.  D'altro  canto  l'art.  12  comma 23 della medesima delibera
vieta  esplicitamente  a Telecom Italia di praticare articolazioni di
prezzi differenti da quelle previste dalla delibera stessa.
  80.  Cio'  premesso,  gli  Operatori  richiedono  all'Autorita' che
imponga  a  Telecom  Italia  la  rimozione  dall'Offerta di qualsiasi
riferimento  al  pagamento  di  oneri  di  collaudo  del  servizio di
configurazione in quanto non previsti dalla delibera n. 417/06/CONS.
  Le considerazioni dell'Autorita'
  81.  L'Autorita',  esaminate le richieste avanzate dagli Operatori,
rileva  che  Telecom  Italia  (paragrafo 21, pag. 77 OIR 2008) appare
ottemperare  a quanto disposto all'art. 14 comma 14 della delibera n.
417/06/CONS,  ovvero "I servizi di configurazione di centrale diversi
da quelli inclusi nel paniere D) sono forniti a titolo gratuito sulla
base  del  principio  di  simmetria e reciprocita'". Infatti, Telecom
Italia nel suddetto paragrafo afferma che "....Le condizioni tecniche
e  gli  aspetti operativi relative allo svolgimento di tale attivita'
vengono  definite  tra le parti in ambito negoziale". Pertanto appare
palese che si faccia riferimento solamente alle condizioni tecniche e
non anche a quelle economiche.

  IX.  INTERVENTI  A VUOTO PER SERVIZI DI ACCESSO, INTERCONNESSIONE A
TRAFFICO E CONFIGURAZIONI
  Le osservazioni degli Operatori
  82.  Gli  Operatori richiedono la rimozione delle seguenti parti in
quanto non attinenti ai servizi di cui ai Mercati 8, 9 e 10:
   - Tabella 31 - Interventi a vuoto per disservizi trasmissivi;
   - Tabella 32 - Interventi a vuoto per degradi trasmissivi.
  83.   Telecom  Italia  condivide  l'opportunita'  di  rimuovere  le
suddette  sezioni  dall'Offerta  di  Riferimento  relativa ai mercati
8-9-10 ed di inserirle nell'Offerta relativa ai mercati 13-14.

  X. PROVISIONING DEL SERVIZIO DI SERVICE PROVIDER PORTABILITY
  Le osservazioni degli Operatori
  84.  Alcuni  Operatori  evidenziano  quanto riportato a pag. 25 del
Manuale  delle  procedure  2008:  "Telecom  Italia  comunica  con  un
preavviso  minimo  di  5 giorni lavorativi all'operatore Recipient la
data  prevista  per  l'esecuzione  dei lavori relativi ad ogni numero
portato  geografico e la sospensione del servizio al cliente, in modo
da permettere all'operatore Recipient di predisporre ed effettuare le
attivita' necessarie per attivare contestualmente il proprio servizio
a  tale  cliente.  Tale attivita' viene espletata dalle ore 8:00 alle
ore 12:00 del giorno indicato. Su richiesta dell'operatore Recipient,
Telecom Italia si impegna a negoziare la disponibilita' ad interventi
anche in orari notturni e giorni festivi".
  85.  Sul  punto  gli Operatori, in applicazione dell'art. 3 comma 3
della  delibera  n. 7/00/CIR e dell'art.14 comma 40 della delibera n.
417/06/CONS,  richiedono  che  venga  imposto  a  Telecom  Italia  di
recepire,  nella propria Offerta di Riferimento, che la comunicazione
all'operatore  recipient  includa  sia  la  data  che  l'ora  in  cui
effettuera'  l'operazione  di  cut-over  e  che tale ultima attivita'
dovra'  essere  effettuata dalle 6:00 am alle ore 8:00 am, al fine di
garantire un disagio minimo al cliente finale del servizio.
  86.  Alcuni  Operatori  ritengono  che  la  richiesta  di  sola  NP
costituisca  l'inequivocabile volonta' del cliente di interrompere il
rapporto  contrattuale  in essere con l'Operatore donating che dovra'
necessariamente  avviare  le  "attivita'  tecniche propedeutiche alla
disattivazione  di  un servizio di accesso, legate alla necessita' di
provvedere  alla  configurazione  degli  instradamenti di rete" (cfr.
considerato 70 della delibera n. 274/07/CONS), attivita' per le quali
l'Autorita'  "ritiene  utile definire tale preavviso pari a 10 giorni
lavorativi,  nel  caso  si  debba  procedere  a  disattivare  servizi
bitstream o WLR e 20 giorni lavorativi, nel caso di servizi bitstream
naked   o   unbundling"   (cfr   considerato  71  della  delibera  n.
274/07/CONS).  A  detta  degli Operatori, quanto detto risulta essere
coerente  con  quanto  disposto  dalla delibera n. 4/CIR/99 in merito
alla  volonta'  del  cliente,  con  quanto disposto dalla delibera n.
417/06/CONS  in  merito  al  preavviso  di  almeno  3 giorni e con la
delibera  n.  274/07/CONS in merito al preavviso adeguato rispetto al
momento di effettiva disattivazione.
  87.  Sul  punto,  alcuni  Operatori  ritengono  che la richiesta di
Number  Portability,  qualora  la numerazione oggetto di portabilita'
sia  associata  ad  un  servizio  offerto dall'operatore donating per
mezzo  dell'offerta wholesale (unbundling, bitstream, WLR) di Telecom
Italia, debba essere regolata dalle procedure definite dalla delibera
n.  274/07/CONS e debba pertanto prevedere, per l'Operatore donating,
i  tempi necessari all'espletamento delle proprie attivita' (verifica
della    reale    volonta'    del    cliente    finale,    operazioni
amministrativo-contabili  conseguenti  alla  cessazione, attivita' di
rete conseguenti alla cessazione).
  88.  A  riguardo, inoltre, alcuni Operatori ribadiscono quanto gia'
affermato  in  precedenza  in merito all'introduzione delle modalita'
implementative  del  processo  descritto nell'art. 14, comma 40 della
delibera  n.  417/06/CONS,  ovvero  che  Telecom Italia, nel ruolo di
Donor,  dovra'  gestire  ordinativi  di  portabilita' da un Operatore
alternativo  ad un altro, per numerazioni geografiche associate ad un
servizio intermedio dell'operatore donating, secondo le procedure e i
tracciati  record  concordati  per la implementazione della procedura
individuata nella delibera n. 274/07/CONS.
  89. Pertanto, si richiede all'Autorita' di imporre a Telecom Italia
di   specificare,  nella  propria  Offerta  di  Riferimento,  che  la
portabilita'  da  OLO1 a OLO2 di numerazioni associate ad un servizio
wholesale   offerto  dall'operatore  donating  sara'  regolata  dalle
procedure  e dai tracciati record definiti nel tavolo tecnico avviato
a seguito della delibera n. 274/07/CONS.
  90.  Altri  Operatori ritengono, viceversa, che la disciplina della
prestazione di Service Provider Portability non debba essere soggetta
alle regole procedurali definite dalla delibera n. 274/07/CONS a meno
di  non essere richiesta congiuntamente alla fornitura di una risorsa
di  accesso. Nei casi in cui, diversamente, la prestazione di Service
Provider  Portability  e'  richiesta  "stand  alone",  la conseguente
fornitura  deve seguire le regole di cui alle delibere nn. 4/CIR/99 e
7/00/CIR e come successivamente integrate.
  91.  In merito ai tempi di provisioning della SSP, alcuni Operatori
evidenziano  che Telecom Italia a pag. 17 e 18 del documento relativo
agli  SLA  riporta  che  "In  attesa di completare l'introduzione sui
sistemi  Telecom  Italia  delle  procedure  automatizzate in grado di
ricevere  e  gestire  gli  ordinativi  di  SPP  tra Operatori, le cui
specifiche  modalita' sono in corso di definizione tra Telecom Italia
e  gli  Operatori  alternativi  ai  sensi  normativa vigente, Telecom
Italia  nei  casi  in  cui  agisce  nel  ruolo  di  Donor  riceve gli
ordinativi  di  SPP  di numerazioni geografiche tra Operatori tramite
tracciato  record standard e gestisce manualmente le richieste di SPP
di   numerazioni   geografiche   e   non  geografiche  tra  Operatori
prevedendo,  per  esse,  un  tempo  di  lavorazione massimo di 15 gg.
lavorativi  a  partire dalla ricezione della richiesta dell'Operatore
Recipient per il 100% dei casi".
  92.  Sul  punto  precedente,  alcuni  Operatori  richiedono  che la
fornitura  della  prestazione  di  Service  Provider Portability, con
riferimento  agli  ordinativi  standard, debba avvenire, nel 100% dei
casi,  entro  il  tempo  massimo  di 10 giorni lavorativi, sia che si
tratti  di  prima  portabilita'  sia  che  si  tratti di portabilita'
successiva.
  Le considerazioni dell'Autorita'
  93.  L'Autorita',  rileva  che Telecom Italia (cfr. paragrafo 3.2.1
del documento dell'Offerta di Riferimento relativo agli SLA) prevede,
per  gli  ordini  ricevuti  in  formato  elettronico standard (ovvero
formato  rispondente alle procedure automatizzate di Telecom Italia),
dei tempi di consegna (giorni lavorativi intercorrenti tra la Data di
Ricezione dell'Ordine e la Data di Evasione dell'Ordine) nel 100% dei
casi,  pari  a 10 giorni lavorativi (caso ordinativi standard) e a 15
giorni  lavorativi  (caso ordinativi non standard). Tuttavia, Telecom
Italia  in attesa del completamento delle procedure automatizzate, fa
presente  che,  in  qualita'  di Donor, espletera' le richieste entro
massimo  15  giorni  lavorativi,  a  partire  dalla  ricezione  della
richiesta dell'Operatore Recipient, per il 100% dei casi.
  94.   Cio'   premesso,   l'Autorita'  richiama  l'art.  7  comma  2
dell'allegato  A  della  delibera  n.  4/CIR/99  che  prevede che "Il
termine  per  la  realizzazione della Service Provider Portability e'
funzione  della tipologia di accesso e del servizio interessato e non
deve  superare  di  norma  quindici giorni lavorativi dalla ricezione
della richiesta.
  95. L'Autorita' richiama inoltre quanto disposto all'art. 14, comma
40 punto c, della delibera n. 417/06/CONS, ovvero "Telecom Italia, in
qualita'  di  operatore  Donor,  il  giorno  del cut-over esegue tale
operazione  nella  fascia  oraria dalle ore 6:00 am alle ore 8:00 am,
confermando  l'esecuzione  dello  stesso  nella  stessa giornata agli
operatori  Donating e Recipient; gli orari in cui collocare la fascia
oraria  di  due  ore  puo'  essere  concordata  diversamente  tra gli
operatori  Donating,  Donor  e  Recipient,  al fine di minimizzare il
disservizio  all'utente". Pertanto, Telecom Italia dovra' riformulare
la  sez. 3.9.1 del Manuale di procedure 2008 in modo da ottemperare a
quanto  disposto dalla delibera n. 417/06/CONS, ovvero riportando che
"....Tale  attivita' viene espletata dalle ore 6:00 alle ore 8:00 del
giorno indicato...".
  96.  In  merito  alla  richiesta  da  parte  di alcuni Operatori di
effettuare  la portabilita', da OLO1 a OLO2, di numerazioni associate
ad  un servizio wholesale offerto dall'operatore donating mediante le
procedure  per  la  migrazione  di  cui alla delibera n. 274/07/CONS,
l'Autorita' ritiene utile richiamare quanto segue.
  97.  Ai sensi della delibera n. 274/07/CONS, la migrazione riguarda
il  "passaggio  del cliente da operatore OLO 1 (donating) a operatore
OLO  2  (recipient)  con  l'utilizzo di qualsiasi servizio intermedio
oppure   passaggio   del   cliente   da   operatore   OLO  (donating)
all'operatore notificato (recipient);
  la  "Cessazione" riguarda la disattivazione del servizio di accesso
da parte del cliente, ove per "Servizio di accesso" (o intermedio) si
intende il generico servizio di accesso tra i servizi di accesso alla
rete disponibili, ossia accesso disaggregato, bitstream (anche naked)
e WLR;
  98. La migrazione include, quindi, tutti i passaggi che coinvolgono
l'utilizzo  di un servizio intermedio offerto da Telecom Italia (ULL,
bitstream,  WLR,  VULL).  Il  servizio  intermedio,  prima utilizzato
dall'OLO1   (donating)   viene,   a   seguito   delle  operazioni  di
riconfigurazione  svolte  da  Telecom  Italia  Wholesale,  utilizzato
dall'OLO2  (recipient).  Accordi tra operatori coinvolti stabiliscono
le condizioni economiche e modalita' operative di quanto sopra.
  99.  Inoltre,  in base alla delibera n.4/CIR/99 il cliente richiede
la   portabilita'   del   numero  (e  la  interruzione  del  rapporto
contrattuale)  tramite  raccomandata A/R al donating (l'operatore che
cede  il  numero).  Il  cliente  in  alternativa  puo'  rivolgersi al
recipient (operatore che acquisisce il cliente con il numero). In tal
caso  il  recipient  richiede  al  cliente i dati e la documentazione
necessari  alla  fornitura  della  prestazione. Il recipient comunica
inoltre  al  Donor,  se  non  coincide  con  il  donating - rimanendo
sottinteso  che tale comunicazione e' prevista anche per il donating-
l'acquisizione  ed  il termine di attivazione del numero. Si richiama
il  fatto  che  il  recipient  e'  tenuto  a comunicare al donor e al
donating  il  recesso  del  contratto da parte del cliente con almeno
15gg di anticipo rispetto alla data di disattivazione del servizio.
  100. Ne segue quindi che, secondo quanto previsto dalla delibera n.
4/99/CIR,  a  seguito  della  richiesta  di  NP,  che  contiene anche
l'inequivocabile  volonta'  del  cliente  di interrompere il rapporto
contrattuale  in  essere  con  l'Operatore donating, questo ne dovra'
essere   informato   in   modo   da  avviare  le  attivita'  tecniche
propedeutiche  alla  disattivazione  del  servizio di accesso ed alla
configurazione degli instradamenti di rete.
  101.  Appare anche evidente che la normativa vigente prevede che il
cliente  possa  ottenere  la  NP  in  non  oltre  15 giorni. Tuttavia
l'Autorita'  ritiene  che ad oggi un periodo complessivo di 10 giorni
lavorativi,  a  partire  dalla  richiesta  del cliente e nei casi non
complessi, risulti adeguato.
  102.  In base alla delibera n. 417/07/CONS Telecom Italia e' tenuta
ad integrare le modalita' per la portabilita' del numero, di cui alla
delibera    n.   4/CIR/99,   garantendo   che   la   prestazione   di
reinstradamento delle numerazioni portate avvenga secondo le seguenti
modalita':
   a.  l'operatore  Recipient  comunica  (secondo  modalita' tecniche
analoghe  a  quelle  utilizzate  nel  caso di portabilita' del numero
mobile)  all'operatore  Donor  (anche Telecom Italia) le informazioni
necessarie  per  l'esecuzione  del  cut-over, con un preavviso almeno
pari  a  3  giorni  lavorativi  rispetto alla data in cui questo deve
essere eseguito;
   b.  Telecom  Italia,  in  qualita'  di  operatore  Donor, comunica
all'operatore  Donating  la  richiesta  di  portabilita' da parte del
Recipient  entro un giorno dalla ricezione della stessa. Il Recipient
ha  facolta'  di interrompere la procedura di portabilita', adducendo
idonea  motivazione  entro  24  ore  dalla  comunicazione da parte di
Telecom Italia;
   c.  Telecom  Italia, in qualita' di operatore Donor, il giorno del
cut-over esegue tale operazione nella fascia oraria dalle ore 6:00 am
alle  ore 8:00 am, confermando l'esecuzione dello stesso nella stessa
giornata  agli  operatori  Donating  e  Recipient;  gli  orari in cui
collocare  la  fascia  oraria  di  due  ore  puo'  essere  concordata
diversamente  tra  gli operatori Donating, Donor e Recipient, al fine
di minimizzare il disservizio all'utente.
  103.  Nel caso in cui la richiesta del cliente comporti, oltre alla
NP,   anche  il  passaggio  della  linea  di  accesso  tra  operatori
(intendendosi per linea di accesso uno dei servizi intermedi previsti
dalla  delibera  n.274/07/CONS),  Telecom  Italia  sincronizza  nello
stesso giorno il cut over ed il passaggio della linea.
  104.  Alla  luce  di quanto richiamato l'Autorita' ritiene che, con
l'esclusione  del  caso  di  migrazione tra Operatori di cui al punto
precedente,  la  procedura  di SSP successiva (ovvero nel caso in cui
l'operatore  Donor  sia  diverso  da  quello  Donating), armonizzando
quanto  previsto  dalle  delibere n. 4/99/CIR e n. 417/07/CONS, debba
prevedere quanto segue:
   T0:   Il  cliente  che  intenda  richiedere  la  Service  Provider
Portability  comunica  per  iscritto,  con  raccomandata  A/R, la sua
decisione   all'operatore   Donating.  In  alternativa,  la  volonta'
inequivoca  del  cliente  di interrompere il rapporto contrattuale in
essere  con  l'operatore  Donating  e di instaurare, usufruendo della
Service   Provider   Portability,   un   rapporto   contrattuale  con
l'operatore  Recipient,  puo'  essere  rappresentata  da quest'ultimo
anche  avvalendosi  di supporto informatico e in ogni caso secondo le
forme  previste  dall'ordinamento giuridico. Il recipient richiede al
cliente  i  dati  e  la documentazione necessari alla fornitura della
prestazione richiesta;
   T1: con almeno 10 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data
indicata di disattivazione del servizio (15 giorni nei casi complessi
(7)  da  definire  tempestivamente  nell'ambito  delle  attivita'  di
definizione delle specifiche tecniche da annettere all'Accordo Quadro
tra   Operatori   di   cui   alla   Circolare   pubblicata  sul  sito
dell'Autorita'  in  data  24  aprile  2008 (8)) l'operatore Recipient
invia  una  richiesta di NP successiva con comunicazione della DAC al
Donating ed al Donor (9). Tale comunicazione specifica la volonta' di
recesso  del  contratto da parte del cliente (cio' include il caso in
cui   il   cliente  possa  decidere  di  mantenere  un  rapporto  con
l'operatore  donating  per  un  diverso  servizio:  in  tal  caso  si
tratterebbe  comunque  di  una  modifica  del  precedente contratto).
All'atto della ricezione della comunicazione il Donating notifica, in
modo  automatico,  la  ricezione  della  comunicazione, dopo verifica
formale  di  corretta  ricezione  dei  dati  necessari inviati a cura
dell'operatore  Recipient,  e  procede  all'espletamento  di tutte le
attivita'   interne   per   la   fornitura   della  Service  Provider
Portability. Nel caso in cui il cliente abbia inviato la richiesta di
Service  Provider  Portability direttamente al donating, quest'ultimo
comunica,  entro un giorno, i dettagli della richiesta del cliente al
recipient  ed  all'operatore  Donor  e  avvia  le attivita' di cui ai
seguenti punti;
   T2:   Il  donating,  entro  e  non  oltre  "x"  giorni  lavorativi
dall'invio  della  notifica di ricezione della comunicazione da parte
del  recipient  (qualora quest'ultimo agisca per conto del cliente) o
dall'invio  al  recipient della comunicazione contenente la richiesta
di  NP  del  cliente  (nel  caso  in cui il cliente si sia rivolto al
donating)  di  cui  al  punto  precedente,  effettuate  le necessarie
verifiche  formali, tecniche e commerciali, invia al recipient un OK,
nel  caso  di  accettazione  dell'ordine,  o un KO nel caso di scarto
formale/commerciale/tecnico.  Allo scadere dei termini sopra previsti
("x"  giorni  lavorativi),  qualora  non  avesse  ricevuto  un KO dal
donating, il recipient potra' procedere ad inviare la richiesta di NP
al  Donor,  anche  in  caso  di  mancato  invio  dell'OK da parte del
donating;
   T3:   l'operatore  Recipient  invia  quindi  la  richiesta  di  NP
successiva   all'operatore   Donor   (Telecom   Italia),  incluso  le
informazioni  necessarie  per l'esecuzione del cut-over e la DAC (che
conferma  o rimodula quella comunicata al punto T1), con un preavviso
almeno  pari  a  3 giorni lavorativi rispetto alla data in cui questo
deve essere eseguito. Il Donor ne notifica l'acquisizione automatica;
   T4:  entro  il  giorno  successivo  alla  richiesta  di NP Telecom
Italia,  in  qualita'  di  operatore  Donor,  effettuate le verifiche
formali  e tecniche, invia al donating ed al recipient un KO, in caso
di  scarto  formale/tecnico,  o  un  OK di notifica richiesta NP e di
accettazione dell'ordine;
   T5:  alla  DAC  il  Donor  notifica  l'espletamento  della  SSP al
donating  ed  al  recipient. Telecom Italia, in qualita' di operatore
Donor,  il  giorno  del  cut-over esegue tale operazione nella fascia
oraria  dalle  ore 6:00 am alle ore 8:00 am, confermando l'esecuzione
dello   stesso  nella  stessa  giornata  agli  operatori  Donating  e
Recipient;    l'orario  in  cui collocare la fascia oraria di due ore
puo' essere concordato diversamente tra gli operatori Donating, Donor
e Recipient, al fine di minimizzare il disservizio all'utente.
  105.  Al  fine  di  implementare  la procedura suddetta l'Autorita'
ritiene  quindi  che  Telecom Italia debba aggiornare la procedura di
provisioning   della   SSP   riportata   nella   propria  Offerta  di
Riferimento.  L'Autorita'  ritiene  inoltre che gli operatori debbano
procedere  a  concordare le specifiche tecniche/protocolli dei flussi
informativi che consentano di automatizzare la procedura suddetta.
  106.  Al fine di garantire un tempo di provisioning non superiore a
10  giorni  lavorativi  nei casi standard, l'Autorita' ritiene che la
fase di verifiche da parte del donating di cui al precedente punto T2
(indicata  genericamente  in x giorni ) non possa superare i 4 giorni
lavorativi.
  107.  L'Autorita'  ritiene  inoltre,  ai  sensi dell'art.38 comma 6
della  delibera  n.  417/06/CONS  (10),  che la procedura suddetta di
portabilita'  successiva  debba essere adottata anche nel caso in cui
l'Operatore Donor non sia Telecom Italia. E' quindi opportuno che gli
Operatori  concordino sulle specifiche tecniche di implementazione di
tale  procedura. Tali specifiche, una volta definite e concordate tra
gli operatori, costituiscono parte integrante dell'Accordo Quadro per
l'attuazione  delle procedure di cui alla delibera n. 274/06/CONS, ai
sensi  di  quanto  previsto nella Circolare dell'Autorita' pubblicata
sul  sito  dell'Autorita'  in  data 24 aprile 2008. Si ritiene infine
opportuno  che  l'Accordo Quadro includa tutti i casi di portabilita'
del  numero, siano essi gestibili con la procedura sopra indicata sia
che richiedano particolari adattamenti di tale procedura (incluso, ad
esempio, il caso di prima portabilita' del numero).
  108.   In   merito  alle  condizioni  economiche  nei  rapporti  di
interconnessione  funzionali  all'instradamento  della chiamata, come
noto  la  tecnica  di  implementazione  della portabilita' del numero
denominata  onward routing, quando applicata nel caso di portabilita'
successiva  con  Telecom  Italia in qualita' di Donor, prevede che la
rete  originating  remuneri la tariffa di terminazione dell'Operatore
recipient  ed  il  transito a Telecom Italia. In applicazione di tale
modello,  l'Operatore  Donor  viene  remunerato  per  il  transito  e
l'Operatore   recipient  per  la  propria  tariffa  di  terminazione.
L'Autorita' ritiene che tale modello debba essere applicato anche nel
caso  in  cui l'Operatore Donor sia diverso da Telecom Italia. In tal
caso  l'Operatore  da  cui  ha origine la chiamata paga la tariffa di
terminazione  dell'Operatore  recipient,  il  transito  all'Operatore
Donor   e,  nel  caso  in  cui  non  sia  direttamente  interconnesso
all'Operatore  Donor,  paghera' anche il transito a Telecom Italia (o
altro  Operatore  di  transito  selezionato).  Al  netto  di tutte le
transazioni,  l'Operatore  Donor  verra'  remunerato  per il transito
(dovra' remunerare Telecom Italia, o altro Operatore selezionato, per
il  transito  richiesto  nel  caso  in cui non abbia interconnessione
diretta  con  la rete recipient). Infine l'Operatore recipient verra'
remunerato per la propria terminazione. Si fa presente che l'adozione
di  tale modello appare coerente con lo scenario di direct routing in
cui  l'Operatore  da  cui  origina la chiamata remunera la tariffa di
terminazione sulla rete recipient piu' l'eventuale transito a Telecom
Italia  nel  caso  in  cui  non  sia  direttamente  interconnesso  al
recipient.  Allo  stesso tempo l'Operatore recipient viene remunerato
per  la  propria  tariffa  di  terminazione.  L'Autorita'  fa inoltre
presente   quanto  segue:  il  traffico  originato  e  diretto  verso
l'operatore  Donor  puo' terminare sulla rete di quest'ultimo (numero
non  portato)  o terminare sulla rete del recipient (numero portato).
L'operatore  Donor fatturera' all'Operatore da cui riceve la chiamata
(operatore     originating     oppure    operatore    di    transito)
corrispondentemente,  un  prezzo  complessivo  di  terminazione sulla
propria  rete  o  un prezzo complessivo dato dalla somma del transito
sulla  propria  rete  piu'  la terminazione sulla rete recipient (nel
caso  di  fatturazione  a  cascata).  Nel  caso specifico di presenza
dell'operatore  di  transito, qualora questi effettui il transito per
piu'  operatori  originating,  tale  operatore  non sara' in grado di
fatturare  a  ciascuno  di essi la corretta quota di traffico da essi
inviata  e  terminata  sulla  rete  Donor  (infatti,  l'operatore che
effettua  il  transito  dispone  solo  del dato aggregato, per quanto
sopra  richiamato). In altre parole l'Operatore di transito non sara'
in  grado  di  attribuire a ciascun operatore originating la quota di
traffico terminata sulla rete Donor e la quota di traffico transitata
sulla  rete  Donor.  Al  fine di rendere possibile tale attribuzione,
l'operatore che effettua il transito deve disporre di un Database dei
numeri  portati fornito dal Donor. A tal proposito si richiama l'art.
38  comma  5  della  delibera  n.  417/06/CONS  che  gia' prevede che
"Ciascun operatore di terminazione fornisce entro 5 giorni lavorativi
dalla richiesta da parte degli operatori terzi il database dei propri
numeri  geografici  attivi  (portati  e/o  attivati), aggiornato agli
ultimi  30  giorni."  L'Autorita'  ritiene quindi che, ai fini di una
corretta applicazione del principio economico sopra richiamato, tutti
gli   Operatori   debbano  adeguare  le  proprie  procedure  ai  fini
dell'aggiornamento  e fornitura di tale database ai sensi della norma
sopra  citata.  In  via  prospettica,  si  ritiene  necessario che la
tempistica  di  tale  aggiornamento  si  riduca, arrivando idealmente
all'aggiornamento  in  tempo reale. L'Autorita', inoltre, considerato
che  gli  Operatori necessitano di un certo tempo per implementare un
sistema  di  accounting e fatturazione in grado di gestire il modello
sopra  rappresentato  e  per realizzare la procedura di aggiornamento
automatico  in  tempo  reale  dei  Data  Base, ritiene che il modello
economico  sopra  rappresentato debba entrare in vigore a valle della
definizione  delle  relative procedure, con tempistiche da concordare
con gli operatori nell'ambito dell'Accordo Quadro suddetto.
--------------------------------------------
            7  Tra  i  casi  complessi  potrebbe rientrare il caso di
          cessazione di un servizio intermedio come l'unbundling.
            8  Ai sensi dell'art.7 comma 2 della delibera 4/CIR/99 il
          termine   per   la  realizzazione  della  Service  Provider
          Portability  e'  funzione  della tipologia di accesso e del
          servizio  interessato e non deve superare di norma quindici
          giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta.
            9  Ai  sensi  dell'art. 8 comma 3 della delibera 4/CIR/99
          l'operatore  Recipient e' tenuto a comunicare all'operatore
          Donor l'acquisizione e il termine di attivazione del numero
          oggetto  di  portabilita' nel caso in cui l'operatore Donor
          non coincida con l'operatore Donating.
            10  Ai  sensi  della  delibera  n.  417/06/CONS,  ciascun
          operatore   di  terminazione,  in  qualita'  di  Donor,  e'
          soggetto  ai  medesimi  obblighi previsti in capo a Telecom
          Italia  in  materia di portabilita' del numero, ivi inclusi
          gli  obblighi relativi al reinstradamento delle chiamate di
          cui all'art. 14 comma 40 della medesima delibera..

  XI. PROVISIONING DEL SERVIZIO DI CARRIER PRESELECTION
  Le osservazioni degli Operatori
  109.  Alcuni  Operatori  hanno richiesto all'Autorita' di imporre a
Telecom  Italia  di  recepire  nella  propria  Offerta di Riferimento
quanto  stabilito  all'art.  25,  commi  6  e  7,  della  delibera n.
417/06/CONS, in merito al processo di disattivazione della CPS.
  Le considerazioni dell'Autorita'
  110.  Il comma 6 dell'art. 25 della delibera n. 417/06/CONS riporta
che  "Nel  processo  di lavorazione delle richieste di disattivazione
CPS  sottoscritte  dal  cliente  verra'  presa a riferimento da parte
dell'operatore  di  accesso  la  data  indicata  dal  cliente  per la
disattivazione  della  prestazione,  fermo  restando  il rispetto del
termine  di dieci giorni previsto dal comma 1 del presente articolo".
Quanto  sopra  e'  gia' stato recepito nell'Offerta di Riferimento di
Telecom  Italia (cfr. Manuale delle Procedure, paragrafo 3.9.3 - pag.
28).
  111.  Il comma 7 dell'art. 25 della delibera n. 417/06/CONS recita:
"Qualora  il  cliente  richieda,  tramite l'operatore preselezionato,
l'attivazione   di  altri  servizi  con  il  medesimo  operatore  che
comportino  la  disattivazione  della  prestazione  CPS,  l'operatore
d'accesso  gestisce  con  una  procedura  unificata  tali  attivita'.
L'operatore  d'accesso e l'operatore alternativo concordano opportune
modalita'  gestionali  secondo  cui  la cessazione del servizio CPS e
l'attivazione del nuovo servizio avvengano con disservizio minimo per
il  cliente  finale".  Il problema della cessazione della CPS si pone
qualora  l'operatore preselezionato richieda la trasformazione in ULL
o  in  WLR. Nel caso di ULL, il rispetto del principio richiamato dal
comma  suddetto  e' implicito nelle procedure di attivazione dell'ULL
stesso,  che  avviene  sempre  a DAC. La trasformazione in WLR di una
linea  in  CPS,  stante  quanto dichiarato da Telecom Italia, per sua
natura  non comporta disservizi sul preesistente servizio di raccolta
del traffico via CPS.

  XII. SERVICE LEVEL AGREEMENT: CARRIER PRESELECTION
  Le osservazioni degli Operatori
  112.  Alcuni  Operatori  evidenziano  che,  a pag. 22 del documento
relativo agli SLA (tabella 13), nel calcolo delle penali di assurance
della Carrier Preselection, Telecom Italia fa riferimento, qualora il
tempo  di ripristino superi il massimo previsto, a "ore lavorative di
ritardo".
  113.  Sul  punto,  gli  Operatori  richiedono  che  Telecom  Italia
modifichi  la  propria Offerta di Riferimento indicando che, nel caso
in  cui  si  superi  il  tempo  massimo di ripristino del servizio di
Carrier  Preselection, il ritardo sia calcolato, cosi' come stabilito
all'art.  24,  comma  6  della delibera n. 417/06/CONS, tenendo conto
delle ore solari di ritardo e non delle ore lavorative.
  Le considerazioni dell'Autorita'
  114.  L'Autorita'  richiama  quanto  disposto  dall'art. 24 comma 6
della  delibera  n.  417/06/CONS, ovvero nel caso di mancato rispetto
dei  tempi  di  riparazione  dei  guasti  del  servizio  di CPS, sono
previste le seguenti penali:

=====================================================================
                    |     Penale come % del costo complessivo di
Ritardo (ore solari)|                  attivazione
=====================================================================
        < 5         |                      30%
---------------------------------------------------------------------
        5-8         |                      100%
---------------------------------------------------------------------
        8-10        |                      150%
---------------------------------------------------------------------
        >10         |      200% + 100% per ogni ora di ritardo

  Ne  segue  che  Telecom Italia dovra' modificare il paragrafo 3.3.4
del  documento  relativo  agli  SLA,  indicando in tabella 13 (Penali
Assurance   Carrier   Preselection)  le  ore  solari  e  non  le  ore
lavorative,  ai  fini  del  calcolo  del ritardo rispetto allo SLA di
assurance per il servizio di Carrier Preselection.

  XIII.  SERVICE  LEVEL  AGREEMENT  DEI SERVIZI DI INTERCONNESSIONE A
TRAFFICO COMMUTATO
  Le osservazioni degli Operatori
  115.  Alcuni Operatori lamentano che Telecom Italia ha incrementato
notevolmente   il  numero  di  chiusure  guasti  con  causale  "Forza
Maggiore"  o  "Terze parti". In particolare, in merito alla fornitura
dei  servizi  di  CDN  wholesale  di  Telecom  Italia, tali Operatori
evidenziano  una  crescita  dell'utilizzo  delle  suddette causali da
circa  il 7.4% del 2006 a circa il 10.7% del 2007 con picchi, in tale
anno,  che  hanno  raggiunto quasi il 15%. Gli Operatori lamentano un
eccessivo  utilizzo  di  tali  causali  in merito a cui, tra l'altro,
l'Operatore  non  ha possibilita' di un controllo effettivo. Inoltre,
gli  Operatori  evidenziano  che  l'incremento  dell'utilizzo di tali
causali,  tra  l'altro  non  soggette a penali, si traduce in ritardi
sugli  interventi  sui  guasti  (nonostante  l'Offerta di Riferimento
indichi  "il  piu'  breve tempo possibile") con notevoli e perduranti
disservizi non solo per l'OLO, ma soprattutto per l'utente finale.
  116.  Al  fine  di prevenire e frenare tale fenomeno, gli Operatori
propongono    l'applicazione   per   i   servizi   di   accesso   per
interconnessione e i CDN wholesale, di una metodologia che preveda:
   - La  costituzione di una franchigia del 5% sul totale dei guasti.
Il  totale  dei  guasti  preso a riferimento rappresenta la somma dei
guasti  aventi  causa  Telecom  Italia,  causa forza maggiore e causa
terze parti;
   - L'utilizzo  di  questa  franchigia  per guasti dovuti a cause di
forza maggiore oppure terze parti. Il numero di guasti dovuti a cause
di  forza  maggiore  e  terze  parti  eccedenti la franchigia saranno
computati nel calcolo delle penali;
   - Un periodo di calcolo trimestrale.
  La suddetta modalita' e', ad avviso degli Operatori, piu' idonea ad
incentivare  Telecom  Italia  ad  utilizzare  causali  "appropriate",
senza,  nel  contempo,  penalizzare  gli  OLO.  La  fissazione di una
franchigia  al  5% rappresenta, come l'esperienza dimostra, un valore
ragionevole per tali causali.
  Le considerazioni dell'Autorita'
  117.  L'Autorita'  fa presente che l'Offerta di Riferimento in fase
di  approvazione  e'  quella  relativa  ai mercati 8, 9 e 10, che non
comprende  i servizi sopra citati: circuiti di interconnessione e CDN
wholesale. Qualunque modifica delle condizioni di fornitura di questi
servizi  va  quindi  esaminata  in  procedimenti  diversi  da  quello
relativo  alla  valutazione  dell'Offerta  di Riferimento in oggetto.
UDITA  la  relazione dei Commissari Nicola D'Angelo ed Enzo Savarese,
relatori   ai   sensi   dell'art.   29  del  Regolamento  concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';

                              DELIBERA

                             Articolo 1
(Approvazione  dell'Offerta  di  Riferimento  di  Telecom  Italia per
             l'anno 2008 relativa ai mercati 8, 9 e 10)

  1.   Sono   approvate  le  condizioni  economiche  dell'Offerta  di
Interconnessione per l'anno 2008, pubblicata da Telecom Italia S.p.A.
in data 30 ottobre 2007, relativamente ai servizi soggetti al vincolo
di network cap.
  2.  Le  condizioni  di offerta dei restanti servizi sono approvate,
fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7.