IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194, relativo
all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio di prodotti fitosanitari;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290,  concernente  il Regolamento di semplificazione dei procedimenti
di  autorizzazione  alla  produzione,  alla immissione in commercio e
alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visto in particolare l'art. 11, comma 1 del sopra citato decreto n.
290/2001  che  prevede  la  concessione  di  una  proroga  temporanea
dell'autorizzazione  di  prodotti  fitosanitari  per  procedere  alle
verifiche previste per il mantenimento dell'autorizzazione stessa;
  Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo  2003, n. 65, corretto ed
integrato   dal  decreto  legislativo  28 luglio  2004,  n.  260,  di
attuazione  delle  direttive  1999/45/CE  e 2001/60/CE, relative alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Visto  il  decreto ministeriale 5 giugno 2003, di recepimento della
direttiva  2002/37/CE  della  Commissione del 3 maggio 2002, relativo
all'iscrizione  della sostanza attiva etofumesate nell'allegato I del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
  Visto  il decreto ministeriale 18 giugno 2004, di recepimento della
direttiva  2004/58/CE  della  Commissione del 23 aprile 2004 relativo
all'iscrizione  delle  sostanze  attive  desmedipham  e  phenmediphan
nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
  Considerato  che  le  Imprese  titolari  delle  autorizzazioni  dei
prodotti  fitosanitari  indicati  nell'allegato  al  presente decreto
hanno presentato nei tempi stabiliti una documentazione relativa alla
sostanza attiva etofumesate ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato
decreto 5 giugno 2003;
  Considerato  che  per il prodotto fitosanitario ETOFUM FL, indicato
nell'allegato  al  presente  decreto,  l'impresa titolare ha altresi'
presentato   nei  tempi  stabiliti  una  documentazione  relativa  al
prodotto  stesso  ai  sensi  dell'art. 2, comma 4, del citato decreto
5 giugno 2003;
  Considerato  altresi'  che  per  i  prodotti  fitosanitari indicati
nell'allegato  al  presente  decreto  contenenti  anche desmedipham e
phenmediphan  le Imprese titolari hanno altresi' presentato nei tempi
stabiliti  una  documentazione  relativa  ai prodotti stessi prevista
dall'art. 2, comma 4, del citato decreto 18 giugno 2004;
  Considerato  che  e'  attualmente  in  corso  la  valutazione delle
documentazioni sopraccitate;
  Ritenuto  pertanto  di  prorogare fino al 30 aprile 2009 i prodotti
fitosanitari   indicati   in  allegato,  al  fine  di  concludere  le
valutazioni attualmente in corso;
                              Decreta:

  L'autorizzazione  dei  prodotti fitosanitari indicati nell'allegato
al  presente  decreto,  contenenti  la  sostanza attiva etofumesate o
etofumesate con altre sostanze attive, prorogata temporaneamente fino
al  30 aprile  2009,  al  fine  di  consentire  la  conclusione delle
valutazioni delle documentazioni attualmente in corso.
  Il  presente  decreto  sara'  notificato in via amministrativa alle
Imprese interessate e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 4 giugno 2008
                                      Il direttore generale: Borrello