Avvertenza:

    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  1985,  n.  1092, nonche'
dell'art.  10,  comma 3,  del  medesimo  testo unico, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate
con  le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle
richiamate  nel  decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate sul video tra i segni (( ... )).

    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.

  1. E' disposta in favore di Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A.,
per  consentirle di fare fronte a pressanti fabbisogni di liquidita',
l'erogazione  dell'importo  di  euro  300  milioni,  a  valere  sulle
disponibilita'  di  cui  alla  contabilita' speciale 1201 e in deroga
alla  procedura  di  cui  alla  legge  17 febbraio  1982, n. 46; tali
disponibilita'  vengono  ricostituite  alla restituzione dell'importo
erogato,   maggiorate   degli   interessi   maturati   ai  sensi  del
comma 2-bis.
((  2.  La somma erogata ad Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. ai
sensi  del comma 1 e' rimborsata nel minore termine tra il trentesimo
giorno  successivo  a  quello  della  cessione  della  partecipazione
azionaria  di titolarita' del Ministero dell'economia e delle finanze
o  della  perdita  del  controllo  effettivo  da  parte  del medesimo
Ministero, e il 31 dicembre 2008.
  2-bis.  Le  medesime  somme  sono  gravate da un tasso di interesse
equivalente  ai  tassi  di  riferimento  adottati  dalla  Commissione
europea  e,  segnatamente,  fino al 30 giugno 2008, al tasso indicato
nella   comunicazione   della   Commissione  europea  2007/C  319/03,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 319 del
29 dicembre  2007,  e,  dal  1° luglio  2008,  al  tasso  indicato in
conformita'  alla  comunicazione  della  Commissione  europea  2008/C
14/02,  relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di
riferimento e di attualizzazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione   europea   n.   C   14  del  19 gennaio  2008,  con  una
maggiorazione pari all'1 per cento.
  2-ter.  Le  somme  di  cui al comma 1 e gli interessi maturati sono
utilizzati per far fronte alle perdite che comportino una diminuzione
del  capitale  versato e delle riserve al di sotto del livello minimo
legale.
  2-quater.  In  caso  di  liquidazione  dell'Alitalia  - Linee aeree
italiane  S.p.A., il debito di cui al presente articolo e' rimborsato
solo  dopo  che  sono  stati  soddisfatti  tutti gli altri creditori,
unitamente e proporzionalmente al capitale sociale.
  2-quinquies. All'esito della cessione o della perdita del controllo
effettivo da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui
al  comma 2,  le  eventuali somme e gli interessi maturati utilizzati
per  far  fronte  alle  perdite ai sensi del comma 2-ter si intendono
ripristinati  e  dovuti dalla citata compagnia aerea, che provvede al
relativo rimborso con aumento di capitale almeno di pari importo.
  2-sexies.  Il  ripristino  degli  obblighi  di pagamento si applica
anche  in  ipotesi  di realizzo di utili da parte di Alitalia - Linee
aeree italiane S.p.A.; in tale caso le somme e gli interessi maturati
sono  dovuti  nei  limiti  degli utili realizzati e sono in ogni caso
assoggettati alla disciplina di cui ai commi precedenti.
  2-septies.  All'onere derivante dal comma 2-ter, pari a 300 milioni
di euro per l'anno 2008, si fa fronte:
    a) quanto   a   205   milioni   di   euro,   mediante   riduzione
dell'autorizzazione  di spesa di cui all'articolo 1, comma 841, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296;
    b) quanto    a   85   milioni   di   euro,   mediante   riduzione
dell'autorizzazione  di spesa di cui all'articolo 1, comma 847, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;
    c) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
dello  stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini  del  bilancio  triennale  2008-2010,  nell'ambito del programma
«Fondi  di  riserva  e  speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della solidarieta' sociale.
  2-octies.  L'importo  di  300  milioni  di euro viene versato sulla
contabilita'  speciale  1201,  utilizzata  ai  sensi  del comma 1 per
concedere  l'anticipazione  ad Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A.
Le  eventuali  somme,  rimborsate  ai  sensi  del  comma 2-quinquies,
vengono  versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato per essere
riassegnate, nella stessa proporzione e fino alla concorrenza massima
dell'importo   ridotto,   alle   autorizzazioni   di   spesa  di  cui
all'articolo 1,  commi 841  e  847,  della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e successive modificazioni. ))
  3.  Tutti  gli  atti,  i pagamenti e le garanzie posti in essere da
Alitalia  -  Linee  aeree  italiane  S.p.A. a fare data dalla data di
entrata  in  vigore  del presente decreto e fino al termine di cui al
comma 2  sono  equiparati a quelli di cui al terzo comma, lettera d),
dell'articolo 67   del   regio  decreto  16 marzo  1942,  n.  267,  e
successive  modificazioni,  per  gli  effetti previsti dalla medesima
disposizione.
 
          Riferimenti normativi:

              -   La   legge   17 febbraio   1982,  n.  46,  recante:
          «Interventi   per  i  settori  dell'economia  di  rilevanza
          nazionale»,  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  27
          febbraio 1982, n. 57;
              - Si riporta il testo dei commi 841 e 847 dell'articolo
          1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2007):
              «841. Al fine di perseguire la maggiore efficacia delle
          misure  di  sostegno all'innovazione industriale, presso il
          Ministero  dello  sviluppo  economico  e'  istituito, ferme
          restando  le  vigenti  competenze del CIPE, il Fondo per la
          competitivita'  e  lo  sviluppo, al quale sono conferite le
          risorse assegnate ai fondi di cui all'articolo 60, comma 3,
          della  legge  27  dicembre 2002, n. 289, ed all'articolo 52
          della   legge   23   dicembre   1998,   n.  448,  che  sono
          contestualmente  soppressi.  Al fondo e' altresi' conferita
          la  somma  di  300  milioni  di  euro  per il 2007 e di 360
          milioni  di  euro  per  ciascuno  degli  anni  2008 e 2009,
          assicurando,  unitamente  al  finanziamento dei progetti di
          cui  al comma 842, la continuita' degli interventi previsti
          dalla   normativa  vigente.  Per  la  programmazione  delle
          risorse  nell'ambito  del  Fondo per la competitivita' e lo
          sviluppo  si  applicano le disposizioni di cui all'articolo
          60  della legge 27 dicembre 2002, 289, e quelle dettate per
          il  funzionamento  del  Fondo  di cui all'articolo 52 della
          legge  23  dicembre  1998,  n.  448.  Il  Fondo e' altresi'
          alimentato,   per   quanto   riguarda   gli  interventi  da
          realizzare  nelle  aree  sottoutilizzate, in coerenza con i
          relativi   documenti   di   programmazione,  dalle  risorse
          assegnate  dal  CIPE  al Ministero dello sviluppo economico
          nell'ambito   del   riparto   del   Fondo   per   le   aree
          sottoutilizzate,   di   cui  all'articolo  61  della  legge
          27 dicembre  2002,  n.  289, e successive modificazioni, e,
          per   gli   esercizi  successivi  al  2009,  dalle  risorse
          stanziate  ai  sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f),
          della   legge   5 agosto   1978,   n.   468,  e  successive
          modificazioni.».
              «847.  In  attesa  della  riforma delle misure a favore
          dell'innovazione  industriale, e' istituito il Fondo per la
          finanza  d'impresa,  al quale sono conferite le risorse del
          Fondo di cui all'art. 15 della legge 7 agosto 1997, n, 266,
          del  Fondo  di  cui  all'art.  4,  comma  106,  della legge
          24 dicembre 2003, n. 350, che vengono soppressi, nonche' le
          risorse  destinate  all'attuazione  dell'articolo 106 della
          legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni,
          e  dell'art. 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2004, n.
          311.  Al Fondo e' altresi' conferita la somma di 50 milioni
          di  euro per l'anno 2007, di 100 milioni di euro per l'anno
          2008  e  di  150  milioni di euro per l'anno 2009. Il Fondo
          opera  con  interventi  mirati  a  facilitare operazioni di
          concessione    di    garanzie   su   finanziamenti   e   di
          partecipazione  al  capitale di rischio delle imprese anche
          tramite  banche  o  societa'  finanziarie  sottoposte  alla
          vigilanza  della  Banca  d'Italia  e  la  partecipazione  a
          operazioni    di   finanza   strutturata,   anche   tramite
          sottoscrizione    di    fondi   di   investimento   chiusi,
          privilegiando   gli  interventi  di  sistema  in  grado  di
          attivare  ulteriori risorse finanziarie pubbliche e private
          in  coerenza  con  la  normativa  nazionale  in  materia di
          intermediazione    finanziaria.    Con   riferimento   alle
          operazioni  di  partecipazione  al  capitale di rischio gli
          interventi  del  Fondo  per  la  finanza  di  impresa  sono
          prioritariamente destinati al finanziamento di programmi di
          investimento  per  la  nascita  ed  il consolidamento delle
          imprese  operanti  in  comparti  di  attivita'  ad  elevato
          contenuto  tecnologico, al rafforzamento patrimoniale delle
          piccole    e   medie   imprese   localizzate   nelle   aree
          dell'obiettivo  1  e dell'obiettivo 2 di cui al regolamento
          (CE)  n.  1260/1999  del  Consiglio,  del  21 giugno  1999,
          nonche'  a programmi di sviluppo posti in essere da piccole
          e  medie  imprese  e  per  sostenere  la creazione di nuove
          imprese femminili ed il consolidamento aziendale di piccole
          e medie imprese femminili.».
              -  Si riporta il testo del terzo comma dell'art. 67 del
          regio   decreto   16 marzo   1942,  n.  267,  e  successive
          modificazioni  (Disciplina  del  fallimento, del concordato
          preventivo,   dell'amministrazione   controllata   e  della
          liquidazione coatta amministrativa):
              «Non sono soggetti all'azione revocatoria:
                a) i   pagamenti   di   beni   e  servizi  effettuati
          nell'esercizio dell'attivita' d'impresa nei termini d'uso;
                b) le   rimesse   effettuate  su  un  conto  corrente
          bancario,   purche'   non   abbiano   ridotto   in  maniera
          consistente  e durevole l'esposizione debitoria del fallito
          nei confronti della banca;
                c) le  vendite ed i preliminari di vendita trascritti
          ai  sensi  dell'art.  2645-bis  del  codice  civile,  i cui
          effetti  non  siano  cessati ai sensi del comma terzo della
          suddetta  disposizione,  conclusi a giusto prezzo ed aventi
          ad   oggetto   immobili   ad  uso  abitativo,  destinati  a
          costituire  l'abitazione  principale  dell'acquirente  o di
          suoi parenti e affini entro il terzo grado;
                d) gli  atti,  i  pagamenti e le garanzie concesse su
          beni  del debitore purche' posti in essere in esecuzione di
          un  piano  che  appaia  idoneo  a consentire il risanamento
          della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il
          riequilibrio  della  sua  situazione  finanziaria  e la cui
          ragionevolezza  sia attestata da un professionista iscritto
          nel registro dei revisori contabili e che abbia i requisiti
          previsti  dall'art.  28, lettere a) e b) ai sensi dell'art.
          2501-bis, quarto comma, del codice civile;
                e) gli  atti,  i  pagamenti  e  le  garanzie posti in
          essere    in    esecuzione   del   concordato   preventivo,
          dell'amministrazione   controllata,   nonche'  dell'accordo
          omologato ai sensi dell'art. 182-bis;
                f) i  pagamenti  dei corrispettivi per prestazioni di
          lavoro  effettuate  da  dipendenti  ed altri collaboratori,
          anche non subordinati, del fallito;
                g) i   pagamenti   di  debiti  liquidi  ed  esigibili
          eseguiti  alla  scadenza  per  ottenere  la  prestazione di
          servizi  strumentali all'accesso alle procedure concorsuali
          di    amministrazione    controllata    e   di   concordato
          preventivo.».