IL DIRETTORE GENERALE
                   della sicurezza degli alimenti
                         e della nutrizione

  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194, relativo
all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio di prodotti fitosanitari;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290,  concernente  il Regolamento di semplificazione dei procedimenti
di  autorizzazione  alla  produzione,  alla immissione in commercio e
alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visti  il  decreto  legislativo  14 marzo  2003, n. 65, corretto ed
integrato  dal  decreto  legislativo  28 luglio  2004,  n.  260, e il
decreto  ministeriale  3 aprile  2007, concernenti l'attuazione delle
direttive   1999/45/CE,   2001/60/CE   e   2006/8/CE,  relative  alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Visto  il  decreto  ministeriale  20 settembre  2007 di recepimento
della  direttiva  2007/52/CE  della  Commisione  del  16 agosto 2007,
relativo  all'iscrizione  di  alcune  sostanze  attive,  tra  cui  il
pirimifos  metile,  nell'allegato  I del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194;
  Visto  in  particolare l'articolo 1 del citato decreto ministeriale
20 settembre  2007  che  indica  il  30 settembre 2017 quale scadenza
dell'iscrizione  della sostanza attiva pirimifos metile nell'allegato
I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
  Considerato  che  le  imprese  titolari  delle  autorizzazioni  dei
prodotti  fitosanitari  elencati  nell'allegato  al  presente decreto
hanno  ottemperato  a  quanto  previsto dall'articolo 2, comma 2, del
citato  decreto  20 settembre  2007,  nei tempi e nelle forme da esso
stabiliti;
  Visto  il  parere  della  Commissione  consultiva  per  i  prodotti
fitosanitari  espresso  in  data  16 settembre  2004, favorevole alla
ri-registrazione  provvisoria dei prodotti fitosanitari che risultano
conformi  alle  condizioni  di iscrizione nell'allegato I del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194 delle sostanze attive componenti;
  Considerato  che, conformemente a detto parere, la ri-registrazione
provvisoria  viene  concessa  fino  alla scadenza di iscrizione della
prima  tra  le  sostanze  attivecomponenti  iscritta nell'allegato I,
fatte  salve  la  presentazione, nei tempi fissati dalla direttiva di
iscrizione stessa, di un dossier conforme all'allegato III del citato
decreto  legislativo  n.  194/1995  e la conseguente valutazione alla
luce  dei  principi  uniformi  di  cui  all'allegato  VI del medesimo
decreto legislativo n. 194/1995;
  Considerato  che  le  imprese  titolari  dei  prodotti fitosanitari
elencati  nell'allegato  al  presente  decreto,  che  ricadono  nelle
condizioni   stabilite  dall'art.  3,  comma 2,  del  citato  decreto
20 settembre 2007, dovranno presentare entro il 30 settembre 2009, un
fascicolo  conforme  ai requisiti di cui all'allegato III del decreto
legislativo  n.  194/1995,  nonche'  i  dati  indicati  nella parte B
dell'allegato  alla  direttiva  di  iscrizione  della sostanza attiva
pirimifos metile, pena la revoca dell'autorizzazione;
  Ritenuto  di  ri-registrare  provvisoriamente  fino al 30 settembre
2017  i  prodotti  fitosanitari  indicati in allegato fatto salvi gli
adempimenti   stabiliti  dall'art.  3,  comma 2  del  citato  decreto
20 settembre 2007;
  Visti  i  versamenti  effettuati  ai sensi del decreto ministeriale
9 luglio 1999;
                              Decreta:

  I prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto,
contenenti  la  sostanza  attiva pirimifos metile, sono ri-registrati
provvisoriamente alle nuove condizioni d'impiego fino al 30 settembre
2017,   data   di  scadenza  dell'iscrizione  della  sostanza  attiva
pirimifos  metile  nell'allegato  I  del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194.
  Sono  fatti salvi, pena la revoca delle autorizzazioni dei prodotti
fitosanitari in questione:
    gli adempimenti e gli adeguamenti stabiliti dall'art. 3, comma 2,
del  citato  decreto  20 settembre  2007 di iscrizione della sostanza
attiva  pirimifos  metile,  che  prevedono  la presentazione entro il
30 settembre  2009,  di  un  fascicolo  conforme  ai requisiti di cui
all'Allegato  III  del decreto legislativo n. 194/1995, ai fini della
valutazione  dei  prodotti  stessi secondo i principi uniformi di cui
all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995;
    l'esito  della  valutazione  dei  dati  indicati  nella  parte  B
dell'allegato  al  citato  decreto  20 settembre  2007,  che dovranno
essere presentati entro il 30 settembre 2009.
  Il   presente   decreto  sara'  notificato  in  via  amministrativa
all'impresa  interessata  e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 5 giugno 2008
                                      Il direttore generale: Borrello