IL MINISTRO DELL'INTERNO

  Vista  la  legge  29 novembre 2007, n. 222 di conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante
interventi  urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo
e  l'equita'  sociale, che all'art. 34, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater
dispone che:
    «Ai cittadini italiani appartenenti o non appartenenti alle Forze
dell'ordine, alla magistratura e ad altri organi dello Stato, colpiti
dalla eversione armata per le loro idee e per il loro impegno morale,
il Presidente della Repubblica concede l'onorificenza di «vittime del
terrorismo» con la consegna di una medaglia ricordo in oro»;
    «L'onorificenza  di  cui al comma 2-bis e' conferita alle vittime
del  terrorismo ovvero, in caso di decesso, ai parenti e affini entro
il  secondo  grado,  con  decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro dell'interno»;
    «Al fine di ottenere la concessione dell'onorificenza, le vittime
del  terrorismo  o, in caso di decesso, i loro parenti e affini entro
il  secondo  grado, presentano domanda alla Prefettura di residenza o
al  Ministero  dell'interno,  anche per il tramite delle associazioni
rappresentative delle vittime del terrorismo»;
  Considerato  che, a norma del comma 2-septies del medesimo art. 34,
le  caratteristiche  della  medaglia  di  cui  al  comma 2-bis  e  le
condizioni   previste  per  il  conferimento  dell'onorificenza  sono
definite con decreto del Ministro dell'interno;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  La  domanda,  presentata,  anche  per il tramite delle associazioni
delle  vittime  del  terrorismo,  al  Ministero  dell'interno  o alla
Prefettura-Ufficio   territoriale   del   Governo  di  residenza,  e'
corredata  di  una  dichiarazione  sottoscritta dall'interessato, con
firma  autenticata  dal  segretario  comunale  o  da  altro impiegato
incaricato  dal  sindaco,  attestante  il  possesso  delle condizioni
previste  per il conferimento dell'onorificenza, nonche' di eventuali
documenti reputati necessari per una esatta valutazione.
  La  domanda,  la  dichiarazione  e gli eventuali documenti prodotti
sono esenti da imposta di bollo e da qualunque altro diritto.